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Sentenza

Sentenza n. 1277/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore recante divieto triennale di accesso e stazionamento presso pubblici esercizi e nelle immediate vicinanze di una determinata area urbana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore adottato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14/2017, con cui gli è stato vietato per tre anni di accedere o stazionare nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi situati in una specifica area del Comune di Padova. Il provvedimento traeva origine dalla denuncia del ricorrente per rissa aggravata, relativa a una violenta colluttazione tra più persone nella quale sei soggetti avevano riportato lesioni da taglio, nonché da precedenti di polizia per minaccia e lesioni personali. Il ricorrente ha dedotto che l’episodio si sarebbe verificato in un giardino privato condominiale, non in un luogo pubblico né presso un esercizio pubblico; che la rissa non avrebbe coinvolto locali pubblici; che egli non si trovava in stato di alterazione alcolica; che la misura sarebbe priva di adeguata ratio giustificatrice e motivazione; e che il divieto, anche per durata ed estensione, sarebbe eccessivo e sproporzionato, incidendo sulla vita relazionale di un giovane privo di precedenti penali e destinatario soltanto di una denuncia ancora da accertare in sede penale. Il Ministero ha sostenuto la natura preventiva della misura, l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, la gravità dell’episodio, le lesioni compatibili con l’uso di armi da taglio e il rischio di reiterazione di condotte violente.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha qualificato il divieto di accesso come misura di prevenzione, non sanzionatoria, il cui presupposto è un giudizio prognostico dell’autorità di pubblica sicurezza circa il pericolo per la sicurezza derivante dalla condotta; tale giudizio è sindacabile soltanto per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, carenza istruttoria o sproporzione. Ha ritenuto irrilevante che la rissa si fosse svolta in un’area privata condominiale, poiché l’art. 13-bis d.l. n. 14/2017 non richiede che il fatto sia commesso all’interno di un pubblico esercizio né che l’interessato sia in stato di alterazione alcolica: è sufficiente che le modalità della condotta denotino un significativo pericolo per l’incolumità pubblica in relazione a una determinata area. La vicinanza dell’episodio a un’area commerciale con numerosi pubblici esercizi giustificava il collegamento territoriale della misura. È stata esclusa anche la carenza di motivazione, poiché il decreto indicava la base normativa, il destinatario, i precedenti di polizia, il fatto denunciato, la qualificazione giuridica, le modalità violente, le lesioni, il collegamento con l’area commerciale, la durata e l’ambito territoriale. Il giudice ha precisato che la denuncia è sufficiente e non occorre una condanna penale definitiva, poiché la misura non anticipa un giudizio di responsabilità penale ma valuta preventivamente il rischio di reiterazione. La durata triennale, pur corrispondente al massimo legale, è stata ritenuta proporzionata alla gravità della rissa, alle lesioni e ai precedenti di polizia. L’incidenza sulla libertà di circolazione non è stata considerata generalizzata, essendo il divieto limitato a specifici esercizi, alle immediate vicinanze e a una determinata area urbana, con possibilità di autorizzazione per comprovate esigenze personali. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 13-bis, comma 1, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14

    Consente al Questore di disporre, nei confronti di persone denunciate per determinate fattispecie di reato, il divieto di accesso a specifici pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento quando dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. La denuncia, e non l’accertamento penale definitivo, costituisce il presupposto formale della misura.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio è integro e l’istruttoria è completa, previa comunicazione alle parti.

  • art. 5, comma 1, l. 25 agosto 1991, n. 287

    Individua gli esercizi pubblici cui si riferisce il divieto di accesso previsto dal provvedimento questorile.

  • art. 588 c.p.

    È la fattispecie di rissa aggravata per la quale il ricorrente era stato denunciato e che ha costituito il fatto presupposto della misura preventiva.

  • art. 13 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14

    È richiamato come termine di riferimento per distinguere il divieto ordinario di accesso, non soggetto a convalida giudiziaria, dal divieto esteso all’intero ambito provinciale.

Massime di principio

  • Il divieto di accesso a pubblici esercizi previsto dall’art. 13-bis d.l. n. 14/2017 è una misura di prevenzione, non una sanzione penale o amministrativa in senso proprio; può quindi fondarsi su un giudizio prognostico di pericolosità per la sicurezza pubblica e non richiede una condanna penale definitiva.
  • Ai fini dell’adozione del divieto di accesso ex art. 13-bis d.l. n. 14/2017 non è necessario che la condotta violenta sia stata commessa all’interno di un pubblico esercizio, nelle sue immediate adiacenze o in stato di alterazione alcolica; è sufficiente che, per modalità e gravità, essa evidenzi un significativo pericolo per l’incolumità pubblica riferibile all’area urbana interessata dalla misura.
  • Il giudice amministrativo può sindacare il giudizio prognostico del Questore soltanto entro i limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti, della carenza istruttoria e della sproporzione della misura.
  • La motivazione del divieto di accesso è adeguata quando individua la base normativa, il destinatario, il fatto denunciato, la relativa qualificazione giuridica, le modalità violente della condotta, le conseguenze lesive, gli elementi di pericolosità, la durata e l’ambito territoriale del divieto.
  • La durata massima triennale del divieto può essere ritenuta proporzionata quando sia sorretta dalla particolare gravità della condotta, dall’entità delle lesioni e dalla presenza di precedenti di polizia, purché la misura resti territorialmente circoscritta e non determini una compressione generalizzata della vita sociale.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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