Sentenza n. 1280/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento dei provvedimenti di revoca dei nullaosta richiesti dal ricorrente in favore dei lavoratori -OMISSIS-, emessi in data 3 dicembre 2025 dalla Prefettura di Venezia; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata a rilasciare i quattro nulla osta al lavoro o comunque a determinarsi nuovamente alla luce di quanto dedotto nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca di quattro nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, emessi dalla Prefettura di Venezia
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca di quattro nulla osta richiesti nell’ambito della procedura per i flussi d’ingresso del 2024. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, contestando l’incomprensibilità delle ragioni del diniego, il riferimento congiunto alla mancata presentazione e all’inidoneità delle osservazioni procedimentali e l’introduzione, soltanto nel provvedimento finale, delle asserite scoperture contributive. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 30-bis d.P.R. n. 394/1999 e l’eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti, sostenendo che la differenza tra il fatturato indicato nell’asseverazione professionale e il volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dipendesse dall’impiego di differenti grandezze contabili e non attestasse né una dichiarazione mendace né l’insufficienza della capacità economica. In terzo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 30-bis, comma 9, d.P.R. n. 394/1999 e il difetto di istruttoria, poiché le scoperture contributive erano state contestate per la prima volta nel provvedimento finale, senza consentire la regolarizzazione, mentre il DURC prodotto in giudizio attestava la regolarità contributiva della società.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili i documenti e la relazione interna depositati tardivamente dall’Amministrazione, oltre il termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha accolto il secondo e il terzo motivo. Quanto alla capacità economica, ha rilevato che il dato indicato nell’asseverazione e quello desunto dalla dichiarazione IVA riguardavano grandezze contabili diverse: rispettivamente il valore della produzione risultante dal bilancio e il volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA. La divergenza, pari a 38.688 euro rispetto a un volume superiore a un milione di euro, non dimostrava né l’insufficienza della capacità economica né la falsità della dichiarazione del professionista; pertanto, il richiamo all’art. 76 d.P.R. n. 445/2000 era privo di adeguato supporto istruttorio. Il giudice ha inoltre evidenziato che la verifica della capacità economica deve essere concreta e complessiva, considerando la struttura organizzativa, il fatturato, il costo delle assunzioni, l’organico, gli impegni retributivi e contributivi e la sostenibilità effettiva dei rapporti di lavoro, senza automatismi fondati sul mero numero delle domande. Poiché le precedenti richieste di nulla osta non avevano condotto al rilascio dei visti d’ingresso, il solo dato numerico delle istanze non poteva indicare la saturazione della capacità economica dell’impresa. Quanto alle scoperture contributive, il TAR ha ritenuto illegittima la loro introduzione soltanto nel provvedimento finale, senza preventiva contestazione nel preavviso di rigetto e senza consentire al datore di lavoro di controdedurre o regolarizzare la posizione, come richiesto dall’art. 30-bis, comma 9, d.P.R. n. 394/1999. I provvedimenti sono stati quindi annullati, con assorbimento del primo motivo. È stata respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione al ripristino dell’efficacia dei nulla osta, non essendo il giudice tenuto a disporre direttamente tale effetto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 30-bis, comma 1, d.P.R. n. 394/1999
ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico
Disciplina la presentazione della documentazione necessaria per ottenere il nulla osta al lavoro subordinato.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999
lo Sportello Unico procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata [...] nonché [...] della congruità del numero delle richieste presentate [...] in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa
Impone una verifica della capacità economica e della congruità delle richieste rispetto alle concrete esigenze e alla situazione dell’impresa; la valutazione non può ridursi al mero risultato netto o al numero delle domande.
art. 30-bis, comma 9, d.P.R. n. 394/1999
in presenza di irregolarità sanabili o di documentazione incompleta, l’Amministrazione debba invitare il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione prima dell’adozione del provvedimento negativo
Richiede che le irregolarità sanabili o la documentazione incompleta siano previamente contestate e che sia consentita la regolarizzazione prima dell’adozione del provvedimento negativo.
art. 3 l. n. 241/1990
È stato invocato per contestare il difetto e l’incoerenza della motivazione, ma il relativo motivo è stato assorbito in seguito all’accoglimento delle altre censure.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve consentire al destinatario di conoscere le ragioni ostative e di formulare osservazioni; una nuova ragione negativa introdotta solo nel provvedimento finale viola il contraddittorio procedimentale.
art. 76 d.P.R. n. 445/2000
Il richiamo alle conseguenze delle dichiarazioni non veritiere presuppone un adeguato accertamento della falsità o della consapevole non corrispondenza al vero; la mera divergenza tra dati contabili non omogenei non è sufficiente.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La produzione tardiva di documenti e relazioni comporta la loro inutilizzabilità ai fini della decisione.
Massime di principio
- La verifica della capacità economica del datore di lavoro ai fini del rilascio dei nulla osta per lavoro subordinato deve essere concreta e complessiva e deve considerare, oltre al reddito o al risultato netto, il volume d’affari, la struttura organizzativa, l’organico, il costo delle assunzioni, gli impegni retributivi e contributivi e la complessiva solidità dell’impresa.
- La divergenza tra dati contabili riferiti a grandezze diverse, come il valore della produzione risultante dal bilancio e il volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA, non dimostra di per sé né l’insufficienza della capacità economica né la falsità della dichiarazione asseverata; occorre uno specifico accertamento istruttorio della non veridicità dei dati.
- Il mero numero delle domande di nulla osta presentate da un datore di lavoro non può essere assunto automaticamente come indice di saturazione della sua capacità economica, soprattutto quando le precedenti domande non abbiano condotto all’effettiva instaurazione dei rapporti di lavoro.
- Le irregolarità contributive sanabili devono essere previamente contestate nel preavviso di rigetto e l’Amministrazione deve consentire al datore di lavoro di controdedurre e, ove possibile, regolarizzare la posizione prima dell’adozione del provvedimento negativo.
- L’Amministrazione non può fondare il provvedimento finale su una nuova ragione ostativa, non indicata nel preavviso di rigetto, quando ciò impedisca al destinatario di esercitare il contraddittorio procedimentale e di regolarizzare una posizione suscettibile di sanatoria.
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