Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1278/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600908

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Padova recante divieto di accesso per cinque anni a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione europea nei quali si svolgono manifestazioni calcistiche, nonché ai luoghi limitrofi e funzionalmente connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO quinquennale adottato dopo la sua denuncia in stato di libertà per il reato di rissa aggravata, deducendo anzitutto l'assenza di qualsiasi collegamento spaziale o funzionale tra la rissa, verificatasi in una strada di Padova distante dagli impianti sportivi, e le manifestazioni calcistiche. Ha quindi lamentato l'illogicità e il difetto di motivazione del provvedimento, sostenendo che la Questura avrebbe richiamato precedenti di polizia per minaccia e lesioni senza indicarne il luogo, l'esito processuale o l'eventuale esistenza di condanne, con conseguente motivazione apparente e carenza di supporto fattuale. Il ricorrente ha infine dedotto il pregiudizio familiare derivante dal divieto, poiché avrebbe dovuto accompagnare il figlio minore alle partite della società sportiva di appartenenza. L'Amministrazione ha sostenuto che l'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401/1989 consente il DASPO anche per una rissa estranea al contesto sportivo e che la misura era giustificata dalla particolare violenza dell'episodio, caratterizzato dal ferimento con armi da taglio di più persone, nonché dai precedenti del destinatario.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401/1989 consente il divieto di accesso anche nei confronti di chi sia denunciato per rissa quando il fatto non sia stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; pertanto, il collegamento spaziale o funzionale con l'evento sportivo non costituisce un presupposto indefettibile della misura. Il DASPO è infatti una misura amministrativa di prevenzione, diretta a impedire l'accesso agli impianti da parte di soggetti che abbiano manifestato una concreta inclinazione alla violenza. Quanto alla motivazione e alla prognosi di pericolosità, il Collegio ha ritenuto adeguatamente indicati il fatto recente, la data, il luogo, la qualificazione giuridica e le modalità essenziali della rissa, nonché la sua particolare gravità, con plurimi feriti da armi da taglio. La Questura ha inoltre correttamente inserito l'episodio nel quadro dei precedenti del destinatario, tra cui una condanna per spaccio e ulteriori vicende indicative di aggressività e inclinazione alla violenza. Il presupposto normativo della misura era costituito dalla denuncia per rissa; gli ulteriori precedenti avevano funzione concorrente e rafforzativa della prognosi, senza necessità del loro definitivo accertamento penale. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto limitato alla verifica dei presupposti, della coerenza logica della prognosi, della proporzionalità e dell'assenza di travisamenti o manifeste irragionevolezze, profili che nel caso concreto non sono stati ravvisati. Anche la durata massima di cinque anni è stata ritenuta proporzionata, alla luce della violenza collettiva dell'episodio, dell'uso di armi da taglio, del profilo personale del destinatario e delle esigenze di prevenzione in contesti sportivi caratterizzati da elevata concentrazione di persone. Le esigenze familiari non incidono sulla legittimità originaria del DASPO, poiché l'interesse ad accompagnare il figlio alle partite non prevale sull'ordine e sulla sicurezza pubblica; il decreto fa comunque salvi comprovati motivi, anche familiari, da sottoporre alla Questura secondo le modalità autorizzatorie previste. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente di definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata quando il contraddittorio è integro e il quadro istruttorio è completo, previo avviso alle parti.

  • art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 401/1989

    consente l'applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti dei soggetti denunciati o condannati, tra l’altro, per il reato di cui all’art. 588 cod. pen., anche quando il fatto non sia stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive

    Il DASPO può essere adottato nei confronti del soggetto denunciato per rissa anche se la condotta violenta è estranea, per luogo e funzione, a una manifestazione sportiva; il collegamento con l'evento sportivo non è un presupposto indefettibile della misura.

  • art. 588 cod. pen.

    La denuncia per rissa costituisce, nel caso esaminato, il presupposto normativo specifico per l'adozione del DASPO.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401/1989 può essere adottato nei confronti di una persona denunciata per rissa anche quando la condotta non sia stata commessa in occasione o a causa di una manifestazione sportiva; il collegamento spaziale o funzionale con l'evento non costituisce un presupposto indefettibile della misura.
  • Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione, non una sanzione penale, e si fonda su una prognosi di pericolosità relativa al rischio di future condotte lesive dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive.
  • Nel giudizio sul DASPO, il sindacato del giudice amministrativo verifica la sussistenza dei presupposti normativi, la coerenza logica della prognosi, la proporzionalità della misura e l'assenza di travisamenti o manifeste irragionevolezze, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • Quando la denuncia per rissa costituisce il presupposto normativo del DASPO, i precedenti penali e di polizia possono concorrere a rafforzare la prognosi di pericolosità anche senza il definitivo accertamento penale delle relative condotte.
  • La durata quinquennale del DASPO può ritenersi proporzionata se motivata mediante il riferimento alla particolare gravità e violenza collettiva dell'episodio, all'uso di armi da taglio, al profilo personale del destinatario e alle peculiari esigenze di ordine pubblico delle manifestazioni sportive.
  • Le esigenze familiari del destinatario non elidono i presupposti del DASPO né impongono il sacrificio della tutela dell'ordine pubblico; possono tuttavia essere valutate attraverso le modalità autorizzatorie previste dal decreto per la presenza o il transito occasionale nei luoghi interdetti.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.