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Sentenza

Sentenza n. 1276/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego questorile fondato su condotte aggressive e intimidatorie descritte in un'ordinanza di archiviazione relativa a un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, nonché eccesso di potere per buon andamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento, sostenendo che il provvedimento finale non si fosse confrontato adeguatamente con le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e si fosse limitato a ribadire le ragioni ostative già esposte. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 r.d. 773/1931 e della l. 323/1969, oltre ai medesimi vizi di eccesso di potere, sostenendo che il diniego fosse basato su una denuncia-querela priva di riscontri e archiviata, senza autonoma valutazione della consistenza, attualità e rilevanza dei fatti rispetto all'affidabilità nell'uso di un'arma per finalità sportive. L'Amministrazione ha sostenuto la natura preventiva e ampiamente discrezionale del potere, nonché l'autonoma rilevanza amministrativa di condotte aggressive anche non sfociate in condanna penale.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata e ha respinto il ricorso. Ha affermato che il porto d'armi non costituisce un diritto soggettivo perfetto, ma una deroga al generale divieto di detenzione e porto delle armi, subordinata alla piena affidabilità del richiedente. Il potere dell'autorità di pubblica sicurezza è preventivo e cautelare, non sanzionatorio, e consente una prognosi di affidabilità formulata secondo massima precauzione, valorizzando anche condotte e vicende personali non accertate con sentenza penale di condanna. Il primo motivo è stato respinto perché il preavviso aveva indicato i fatti ostativi, la fonte documentale e le ragioni della loro rilevanza, mentre il provvedimento finale aveva esaminato il nucleo essenziale delle osservazioni, spiegando perché l'archiviazione penale non escludesse la rilevanza amministrativa delle condotte. L'Amministrazione non deve confutare analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente rendere percepibile il percorso valutativo. Anche il secondo motivo è stato respinto: il diniego non applicava un automatismo derivante dalla mera denuncia, ma si fondava sul contenuto fattuale dell'ordinanza di archiviazione, che descriveva un contesto di grave conflittualità coniugale e condotte aggressive e intimidatorie. L'archiviazione, motivata dall'insufficienza degli elementi per sostenere l'accusa e dall'occasionalità e sporadicità delle condotte rispetto alle fattispecie penali, non impediva di utilizzare tali fatti come indici sintomatici di possibile difetto di autocontrollo e affidabilità. Il giudice ha escluso che nel procedimento amministrativo dovesse essere applicato il parametro probatorio penale. Non sono stati ritenuti decisivi né l'assenza di uso di armi negli episodi né la finalità sportiva del titolo, poiché il giudizio riguarda la complessiva capacità di equilibrio, prudenza e rispetto delle regole. La prognosi negativa è stata ritenuta non manifestamente illogica né sproporzionata e rispettosa dei limiti della discrezionalità amministrativa. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio quando il contraddittorio è integro e il quadro istruttorio è completo.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente motivato quanto ai fatti valorizzati, alla non decisività dell'archiviazione e alla prognosi negativa di affidabilità.

  • art. 10 l. 241/1990

    Le osservazioni partecipative sono state considerate nel loro nucleo essenziale, senza necessità di confutazione analitica di ogni singolo argomento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito al richiedente di presentare osservazioni, che l'Amministrazione ha esaminato nel provvedimento finale.

  • art. 11 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Rileva, insieme all'art. 43, quale base del giudizio preventivo di affidabilità richiesto per il rilascio del titolo di polizia.

  • art. 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Consente di negare il porto d'armi quando gli elementi disponibili non permettono una prognosi di piena affidabilità nell'uso dell'arma, anche in assenza di condanna penale.

  • art. 42 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    È stato richiamato dal ricorrente tra le norme relative al titolo di porto d'armi, ma la decisione fonda specificamente la prognosi di affidabilità sugli artt. 11 e 43.

  • l. 18 giugno 1969, n. 323

    È stata richiamata dal ricorrente quale disciplina del porto di fucile per uso tiro a volo; il ricorso è stato comunque respinto sulla base della natura preventiva del giudizio di affidabilità.

  • art. 572 c.p.

    maltrattamenti contro familiari e conviventi

    Il procedimento penale relativo a tale reato era stato archiviato; l'archiviazione non ha impedito la valutazione amministrativa delle condotte descritte nell'ordinanza.

  • art. 610 c.p.

    L'ordinanza di archiviazione aveva rilevato l'insufficienza della base probatoria anche rispetto a tale fattispecie, senza escludere la rilevanza amministrativa dei fatti.

  • art. 612 c.p.

    L'insufficienza degli elementi per sostenere l'accusa per minaccia non ha impedito di valorizzare le condotte intimidatorie nella prognosi amministrativa di affidabilità.

Massime di principio

  • Il rilascio del porto d'armi non costituisce esercizio di un diritto soggettivo perfetto, ma deroga al generale divieto di detenzione e porto delle armi; presuppone quindi la piena affidabilità del richiedente.
  • Il potere dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e può fondarsi su una prognosi di rischio formulata secondo un criterio di massima precauzione.
  • Ai fini del diniego del porto d'armi, l'Amministrazione può valorizzare fatti e condotte personali significativi per l'autocontrollo e l'equilibrio del richiedente anche se non accertati con sentenza penale di condanna, purché ne valuti autonomamente la consistenza e la rilevanza.
  • L'archiviazione di un procedimento penale esclude la ragionevole previsione di condanna, ma non preclude di per sé la considerazione amministrativa dei fatti descritti negli atti penali quali indici di possibile inaffidabilità nell'uso delle armi.
  • Nel procedimento di diniego preceduto da preavviso di rigetto, l'Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni argomento difensivo; è sufficiente che esamini il nucleo essenziale delle osservazioni e renda percepibili le ragioni per cui esse non superano i motivi ostativi.
  • La finalità sportiva del porto d'armi e l'assenza di un uso dell'arma nelle condotte valutate non escludono il diniego, poiché la prognosi riguarda la complessiva capacità di mantenere condotte equilibrate, prudenti e rispettose delle regole.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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