Cassazione Civile, Ordinanza n. 26911/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES relativo all'anno d'imposta 2002, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto una agevolazione invocata dalla società per investimenti effettuati nell'azienda. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte (quanto alle sanzioni), mentre in appello la CTR Calabria aveva accolto il gravame della contribuente, ritenendo che il mancato diritto all'agevolazione sugli investimenti non escludesse, di per sé, l'inerenza dei relativi costi all'attività d'impresa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 67 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la CTR avesse violato il giudicato formatosi in un separato giudizio concernente l'anno 2003, nel quale era stato stabilito che specifici costi per euro 41.557,17 erano di competenza dell'anno 2002; (2) violazione degli artt. 109 TUIR, 67 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell'Ufficio l'onere di provare la non inerenza dei costi, mentre tale onere incombe sul contribuente che intende dedurli.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse violazione del giudicato, poiché il precedente giudizio relativo al 2003 aveva affermato proprio che quei costi erano di competenza del 2002; pertanto la società, richiamandoli nel giudizio sul 2002, si era conformata al giudicato formatosi. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di reddito d'impresa, l'inerenza dei costi deducibili è un fatto costitutivo della deduzione e deve essere provata e documentata dal contribuente, insieme all'esistenza, natura e concreta destinazione dei costi all'attività imprenditoriale; non spetta all'Ufficio dimostrare la non inerenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato in tema di giudicato sostanziale; la Corte esclude la sua violazione perché il precedente giudicato era coerente con la deduzione dei costi nell'anno 2002.
Citato dal ricorrente nel motivo relativo al giudicato e alla deducibilità dei costi.
Richiamato quale norma sulla disciplina dei componenti negativi del reddito d'impresa; la Corte distingue tra inerenza e correlazione costi/ricavi.
Richiamato come previgente formulazione dell'art. 109 TUIR.
art. 10, comma 3, L. n. 212/2000
La Corte esclude che la violazione della regola temporale di imputazione dei costi consenta la disapplicazione delle sanzioni per mera irregolarità formale.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: grava sul contribuente dimostrare l'esistenza e l'inerenza dei costi dedotti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi per violazione di legge.
Richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.
Massime di principio
- In tema di reddito d'impresa, l'inerenza dei costi deducibili è un requisito qualitativo che attiene alla riferibilità della spesa all'attività imprenditoriale, non alla sua utilità o congruità economica; pertanto il relativo giudizio non si esaurisce nella verifica del rapporto costi/ricavi.
- Chi intende dedurre un costo deve provare e documentare l'esistenza della spesa, la sua natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione alla produzione nell'ambito dell'attività d'impresa; la mera contabilizzazione non è sufficiente.
- In caso di contestazione fiscale, l'onere di dimostrare l'inerenza dei costi dedotti grava sul contribuente e non sull'Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta a provare la non inerenza.
- La violazione della regola di imputazione temporale dei componenti negativi non è una mera irregolarità formale, poiché incide sulla determinazione del reddito d'impresa e può legittimare il recupero a tassazione e le relative sanzioni.
- Non si configura violazione del giudicato quando il successivo giudizio si conformi al precedente accertamento contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se ciò comporta il riconoscimento della competenza temporale di quei costi in un diverso periodo d'imposta.
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