Cassazione Civile, Ordinanza n. 27044/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento di rettifica del classamento catastale relativo a un aerogeneratore facente parte di un parco eolico, emesso a seguito di procedura DOCFA. I giudici tributari di merito avevano annullato l’atto ritenendolo carente di motivazione, perché il richiamo a un sito internet privato non consentiva di comprendere adeguatamente gli elementi che avevano inciso sulla valutazione della redditività dell’impianto e, quindi, sul classamento. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 3 L. 241/1990, sostenendo che l’avviso fosse invece sufficientemente motivato e che il contribuente fosse stato posto in condizione di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso e ha accolto l’unico motivo. Ha affermato che, in materia di classamento catastale, quando l’Ufficio procede su iniziativa del contribuente a seguito di DOCFA, la motivazione dell’atto può essere essenziale solo se l’Ufficio non disattende i dati di fatto indicati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica; invece, se la determinazione della rendita deriva da una diversa valutazione degli elementi fattuali, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate. Applicando tale criterio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che dovrà riesaminare la motivazione dell’avviso e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L’atto impositivo deve essere motivato in modo da rendere conoscibili al contribuente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
La pubblica amministrazione deve indicare nei propri atti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992
Richiamato ai fini del termine di impugnazione in materia tributaria.
Richiamato ai fini del termine di impugnazione in materia tributaria.
Richiamato per il termine lungo di impugnazione applicabile ratione temporis.
Richiamato per l’applicazione temporale della disciplina sul termine lungo.
art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, conv. in L. 136/2018
"Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"
La sospensione ha prorogato il termine di impugnazione, rendendo tempestivo il ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario l’atto impositivo deve contenere una motivazione idonea a consentire al contribuente di comprendere la pretesa, valutarne l’impugnazione e difendersi efficacemente sul piano dell’an e del quantum.
- In materia di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso può essere sintetica solo quando l’Ufficio recepisce i dati fattuali del contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica; se invece modifica la ricostruzione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più analitica e specifica.
- Gli allegati tecnici richiamati dall’atto impositivo possono integrare la motivazione dell’avviso, ma devono essere valutati unitamente all’atto stesso per verificare se il contribuente abbia ricevuto una conoscenza effettiva e completa della pretesa.
- Nel giudizio di cassazione è rilevante la tempestività dell’impugnazione alla luce del termine lungo applicabile e delle eventuali sospensioni normative dei termini.
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