Cassazione Civile, Ordinanza n. 21081/2024 del 27/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell'ente gestore dell'edilizia residenziale pubblica, con cui al conduttore venivano ingiunti sia il rilascio dell'immobile sia il pagamento di canoni di locazione scaduti e non versati relativi ad un alloggio popolare. Il destinatario del decreto proponeva opposizione deducendo, in sintesi: tardività della notifica del decreto rispetto al termine di legge; difetto di valida procura e di legittimazione attiva dell'ente procedente; insussistenza dei presupposti del decreto e determinazione erronea dell'importo, oltre a prescrizione del credito; richiesta subordinata di rateizzazione dei canoni e inefficacia del precetto per difetto di titolo esecutivo; domanda riconvenzionale di compensazione per spese di manutenzione straordinaria. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e il rigetto dell'appello, il soccombente ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) denunciava l'asserita abrogazione o inapplicabilità dell'art. 32 r.d. n. 1165/1938, sostenendo che per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica dovesse applicarsi la disciplina regionale e/o quella della locazione abitativa comune; 2) invocava la prevalenza della legge regionale siciliana n. 15/1986 e in particolare la disciplina della revoca dell'assegnazione; 3) contestava la corretta determinazione del canone, assumendo che non fosse stata rispettata la normativa legale di calcolo e che nel contratto mancassero elementi essenziali previsti dalla disciplina invocata; 4) censurava la produzione documentale dell'ente, ritenendola priva di valida attestazione di autenticità; 5) deduceva l'inefficacia degli atti di messa in mora ai fini interruttivi della prescrizione, perché non ricevuti e comunque non conformi ai requisiti di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero sostanzialmente sovrapponibili a doglianze già esaminate in altra decisione e, comunque, inammissibili perché: alcune censure non risultavano adeguatamente riportate, non erano state ritualmente coltivate nei gradi di merito o non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata; altre introducevano questioni nuove; altre ancora miravano a una rivalutazione del fatto o dei documenti, preclusa in cassazione e comunque formulate senza il rispetto dell'onere di specifica indicazione di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. La Corte ha inoltre ribadito che, nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, il rapporto successivo all'assegnazione ha natura privatistica e le controversie sul rilascio e sui canoni rientrano nella giurisdizione ordinaria; ha pure osservato, incidentalmente, che il procedimento dell'art. 32 r.d. n. 1165/1938 si colloca nell'alveo del procedimento ingiuntivo e non di quello di sfratto per convalida. Quanto alle spese, non ha disposto la rifusione in assenza di difese dell'intimata, ma ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
è richiamato come base normativa del procedimento speciale per IACP; la Corte osserva, incidentalmente, che il procedimento è inquadrabile come procedimento ingiuntivo speciale e che la questione della sua abrogazione o inapplicabilità non incideva sulla decisione impugnata, fondata sul giudizio di opposizione di merito.
è evocato dal ricorrente per la tardività della notifica del decreto; la censura è dichiarata inammissibile perché attinente a una fase monitoria divenuta irrilevante dopo l'opposizione.
è richiamato per contestare l'efficacia esecutiva del precetto, ma la doglianza è ritenuta inammissibile per mancato confronto con la decisione di merito.
invocato sul tema della mora e dell'atto di messa in mora; la Corte ribadisce che la doglianza non si confronta con l'accertamento della ricezione dell'atto interruttivo.
richiamato per la dedotta interruzione della prescrizione; il motivo è inammissibile perché contrasta con l'accertamento di fatto compiuto in sentenza e non indica adeguatamente i documenti.
evocato insieme all'eccezione di prescrizione del credito; la censura è respinta in rito.
richiamato per la prova della scrittura privata e dell'autenticità documentale; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
richiamato sulla conformità della copia all'originale; la Corte rileva che la critica non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
è applicato come regola di specificità del ricorso per cassazione: la mancata specifica indicazione dei documenti richiamati comporta inammissibilità dei motivi.
è il parametro di censura per violazione o falsa applicazione di legge, ma i motivi sono dichiarati inammissibili perché in realtà sollecitano un riesame del fatto o non colgono la ratio decidendi.
è richiamato nel quinto motivo, ma la censura viene ritenuta inammissibile perché non si confronta con l'accertamento in sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
invocato dal ricorrente come norma che avrebbe abrogato l'art. 32 r.d. n. 1165/1938; la Corte non accoglie la censura e la qualifica come irrilevante nel giudizio di opposizione.
richiamato dal ricorrente quale disciplina invocabile dal conduttore; la Corte non lo ritiene decisivo nel caso, trattandosi di controversia su morosità e rilascio di alloggio ERP.
art. 20 L.R. Siciliana n. 15/1986
richiamato per sostenere la prevalenza della disciplina regionale; la Corte osserva che la legge regionale non può incidere sulla materia processuale e che le doglianze sono inammissibili.
art. 21 L.R. Siciliana n. 15/1986
invocato per la revoca dell'assegnazione dopo termine perentorio; la censura è ritenuta nuova e comunque irrilevante nel giudizio di opposizione sul credito azionato.
richiamati per i criteri di determinazione del canone; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché mira a una rivalutazione del fatto e dei documenti.
è menzionato nel primo motivo come norma violata, ma senza una decisiva incidenza sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
richiamato dal ricorrente sulla revoca/sospensione/annullamento dell'assegnazione; la Corte non ne fa applicazione decisiva, ritenendo le questioni non pertinenti al giudizio di legittimità.
art. 21 del Codice dell'amministrazione digitale
richiamato dal ricorrente in tema di copie e attestazioni di conformità; la censura è dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile dedurre come error in procedendo o in iudicando censure che, in realtà, richiedano una nuova valutazione del fatto, dei documenti o della prova già esaminata dal giudice di merito.
- La censura per omessa pronuncia o per violazione di legge è inammissibile se il motivo non è riportato integralmente, non è stato ritualmente coltivato nei gradi di merito o non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specifica disciplina del procedimento monitorio speciale previsto per gli IACP non muta il fatto che, dopo l'opposizione, si instaura un giudizio ordinario di cognizione sulla fondatezza del credito; in tale fase restano normalmente irrilevanti i vizi solo propri della fase monitoria.
- Nel contenzioso relativo all'edilizia residenziale pubblica occorre distinguere tra fase pubblicistica dell'assegnazione e fase privatistica del rapporto locativo successivo: le controversie su canoni e rilascio dopo l'assegnazione appartengono, di regola, alla giurisdizione ordinaria.
- In cassazione l'inosservanza dell'art. 366, n. 6, c.p.c., quanto alla specifica indicazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda, comporta l'inammissibilità della censura.
- Le questioni nuove, non trattate nei precedenti gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.
- L'atto interruttivo della prescrizione deve essere valutato alla luce dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; se la sentenza ha ritenuto provata la ricezione dell'atto, la relativa censura non può essere trasformata in una diversa ricostruzione fattuale in cassazione.
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