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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21051/2024 del 27/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La lite nasce da uno sfratto per morosità intimato dalla locatrice nei confronti di una conduttrice di un appartamento abitativo locato originariamente a due persone. La locatrice deduceva che, dopo il recesso di una delle due co-conduttrici, l'altra era rimasta unica obbligata al pagamento dell'intero canone e aveva versato somme inferiori rispetto a quelle pattuite. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che l'obbligazione fosse solidale e che il venir meno di una co-conduttrice non avesse inciso sull'obbligo della residua conduttrice di pagare l'intero canone. La Corte d'appello ha invece riformato, ritenendo che la locatrice non avesse provato la consegna alla conduttrice rimasta anche della stanza prima occupata dalla co-conduttrice receduta, e quindi negando la debenza dell'intero canone. Nel ricorso principale, la locatrice lamenta: 1) violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe errato nel distribuire l'onere della prova, pretendendo dalla locatrice la dimostrazione di una consegna che, secondo la ricorrente, discendeva automaticamente dalla legittimità del recesso della co-conduttrice e dalla natura unitaria della locazione dell'intero appartamento; 2) nullità della sentenza per aver ritenuto d'ufficio un'eccezione di inadempimento tardivamente introdotta in appello. Nel ricorso incidentale condizionato, la conduttrice sostiene invece che la Corte d'appello avrebbe dovuto ravvisare un contratto a favore di terzo per la stanza riservata alla figlia della locatrice, riconoscere la necessità di integrare il contraddittorio, attribuire alla co-conduttrice rimasta il potere di contestare il recesso dell'altra e applicare gli effetti liberatori di una transazione/rimessione del debito intervenuta con la co-conduttrice receduta.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale, ritenendo illogica e giuridicamente inconciliabile la motivazione della Corte d'appello: se il rapporto era stato qualificato come locazione dell'intero immobile con obbligazione solidale al pagamento dell'intero canone, allora la sopravvenuta uscita di una co-conduttrice non poteva trasformare l'obbligazione residua in un'obbligazione pro quota, né la locatrice poteva essere gravata della prova della consegna di una specifica stanza per ridurre il canone dovuto. Il secondo motivo del ricorso principale è assorbito. Il ricorso incidentale condizionato è rigettato: è inammissibile o infondato il motivo sul contratto a favore di terzo e sul litisconsorzio necessario; è infondata la pretesa di attribuire alla conduttrice rimasta un potere di sindacato sul recesso della co-conduttrice; è infondato anche il motivo sulla rimessione del debito, poiché la sentenza di merito richiamava una transazione con la sola co-conduttrice e la ricorrente incidentale non aveva allegato di volerne profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame del punto e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Il litisconsorzio necessario non è configurabile quando il terzo indicato non è titolare di una posizione giuridica autonomamente azionabile nel rapporto dedotto in giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è infondata quando si assume che il giudice abbia deciso oltre i limiti delle domande, ma la motivazione impugnata si fonda su una questione effettivamente esaminata e sulla qualificazione del rapporto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'erronea valutazione delle risultanze processuali e la pretesa prova della consegna di una stanza.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato per la dedotta eccezione di inadempimento e per il tema della reciproca prestazione nel rapporto locatizio.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte censura la decisione di merito nella parte in cui ha invertito o comunque distorto il riparto dell'onere probatorio in presenza di un'obbligazione solidale.

  • art. 1292 c.c.

    L'obbligazione dei co-conduttori era stata qualificata come solidale; in tal caso ciascun debitore è tenuto all'intera prestazione verso il creditore.

  • art. 1299 c.c.

    In astratto, il condebitore che resti obbligato può agire in regresso verso l'altro coobbligato, ma ciò non incide sulla pretesa del creditore.

  • art. 1301 c.c.

    Non è la norma applicabile quando l'accordo con uno dei debitori è qualificabile come transazione; in tal caso occorre semmai considerare l'art. 1304 c.c.

  • art. 1304 c.c.

    La transazione intervenuta tra il creditore e uno dei debitori solidali è opponibile agli altri solo se questi dichiarano di volerne profittare.

  • art. 1411 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale per sostenere la configurabilità di un contratto a favore di terzo, esclusa dalla Corte di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale connessamente alla dedotta tardività dell'eccezione di inadempimento.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per sostenere la tardività in appello di alcune eccezioni difensive.

  • art. 4, secondo comma, L. 27 luglio 1978, n. 392

    Richiamato nel ricorso incidentale nell'ambito della disciplina delle locazioni abitative e del recesso.

  • art. 4, comma 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di locazioni abitative e disciplina del recesso.

  • art. 3, comma 5, lettera d), d.m. 5 marzo 1999

    Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alla disciplina delle locazioni abitative temporanee/studenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il rapporto locatizio è qualificato come obbligazione solidale al pagamento dell'intero canone, il venir meno di uno dei co-conduttori non trasforma automaticamente il debito residuo in un'obbligazione pro quota: il creditore può pretendere l'intero dall'unico debitore rimasto.
  • In presenza di solidarietà passiva, l'accordo interno tra coobbligati sulla ripartizione del canone non è opponibile al creditore; verso quest'ultimo rileva soltanto la prestazione unitaria dovuta.
  • L'onere della prova non può essere utilizzato per ribaltare la struttura del rapporto obbligatorio: se la premessa è la locazione dell'intero immobile e la solidarietà, non occorre dimostrare una specifica consegna di una stanza ai fini della debenza integrale del canone.
  • Il potere di accettare o rifiutare il recesso anticipato del conduttore spetta al locatore; l'altro co-conduttore non ha, di regola, un autonomo potere di sindacato o veto sul recesso del condebitore.
  • La transazione stipulata dal creditore con uno solo dei debitori solidali non si estende automaticamente agli altri: questi possono avvalersene solo se dichiarano di volerne profittare, nei limiti della disciplina sull'efficacia della transazione tra creditore e condebitore.
  • Il litisconsorzio necessario non può essere fondato su una mera aspettativa o utilità economica del terzo, ma richiede che il terzo sia titolare di una posizione giuridica autonoma e direttamente incisa dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaSfratto per morositàInadempimentoObbligazioni solidaliImpugnazioni
RamiLocazioniContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioRisoluzione del contratto

Testo integrale

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