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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21045/2024 del 27/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La lite origina dall’azione proposta da una cliente contro il proprio avvocato, ritenuto negligente nell’assistenza prestata in un giudizio locatizio: secondo l’attrice, il difensore si era costituito tardivamente, quando erano già maturate le preclusioni istruttorie, e aveva omesso di svolgere attività difensiva e istruttoria decisiva, con conseguente soccombenza della cliente nel giudizio di locazione e aggravio di spese. Il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, ma la corte d’appello, ritenendo non provato il nesso causale tra l’asserita negligenza e il danno, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda principale, accogliendo invece la riconvenzionale dell’avvocato per i compensi professionali e ponendo le spese del doppio grado a carico della cliente anche nei confronti della compagnia chiamata in garanzia. La cliente ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) censura la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado e l’omesso esame delle risultanze istruttorie che, a suo dire, avrebbero dimostrato sia la condotta negligente sia la probabilità di esito diverso della causa locatizia; 2) deduce che la sentenza passata in giudicato resa nel giudizio originario avrebbe già accertato la tardiva costituzione del difensore e la decadenza dalle prove; 3) denuncia violazione delle norme su inadempimento, diligenza professionale e responsabilità contrattuale, sostenendo che la tempestiva attività difensiva avrebbe consentito di far valere la nullità del contratto di locazione e di ottenere un esito favorevole, o comunque di configurare una perdita di chance; 4) contesta l’accoglimento della domanda di compensi professionali nonostante la presunta negligenza del legale; 5) impugna la condanna alle spese anche nei confronti della compagnia assicuratrice, ritenendo erronea la valutazione della domanda di garanzia.

La decisione

La Cassazione accoglie solo il quinto motivo. Respinge il primo e il quarto motivo, dichiara inammissibili il secondo e il terzo. La sentenza impugnata viene quindi cassata limitatamente al capo sulle spese di lite relative al rapporto tra avvocato e compagnia assicuratrice chiamata in garanzia, con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione per nuovo esame sul punto. La Corte conferma invece, sul resto, la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità professionale del difensore per difetto di prova del nesso causale tra l’asserita condotta negligente e il danno lamentato, nonché la condanna della cliente al pagamento dei compensi professionali, non essendo stata proposta né pronunciata una risoluzione del contratto d’opera professionale.

Norme richiamate

  • art. 347 c.p.c.

    L’omessa acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non è, di per sé, causa di nullità del giudizio d’appello; può rilevare solo come eventuale vizio di motivazione se la parte indichi specificamente gli elementi decisivi non reperibili aliunde.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra vizi processuali, omesso esame di fatti decisivi e violazioni di legge, dichiarando inammissibili le censure che mirano in realtà a una rivalutazione del merito o sono formulate in modo promiscuo.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare con specificità gli atti e i documenti su cui fonda il motivo di ricorso; la mancata specificazione rende inammissibile la censura.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma la Corte non ravvisa una violazione autonoma decisiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; non emerge una pronuncia ultra o extra petita decisiva.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; non viene riconosciuta una violazione tale da incidere sull’esito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la censura si traduce in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo in caso di mancanza assoluta o di contraddizione irriducibile; qui la motivazione è ritenuta coerente, perché la mancata prova del nesso causale è autonoma rispetto alla mancata acquisizione del fascicolo.

  • art. 168 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non ravvisa una lesione del giusto processo.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi in un diverso giudizio non è opponibile nel presente processo perché reso inter alios e su questione diversa.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno/esterno richiede identità del rapporto e della questione; qui manca.

  • art. 1218 c.c.

    Nella responsabilità professionale il creditore deve provare danno e nesso causale; l’inadempimento da solo non basta a fondare il risarcimento.

  • art. 1223 c.c.

    Il diritto al risarcimento presuppone anche il danno conseguenza, distinto dal mero inadempimento o dal danno evento.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; non vi è spazio per una liquidazione equitativa in assenza di prova del pregiudizio e del nesso causale.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Il professionista deve usare la diligenza qualificata, ma la sua eventuale violazione non esonera il cliente dalla prova del nesso causale con il danno lamentato.

  • art. 2230 c.c.

    Il rapporto tra cliente e avvocato è ricondotto al contratto d’opera professionale.

  • art. 2236 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; non incide sul principio per cui il danno deve essere provato.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo; la buona fede nell’esecuzione del contratto non comporta automaticamente il venir meno del diritto al compenso.

  • art. 2232 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo; non è sufficiente la sola allegazione di negligenza per escludere il compenso professionale.

  • art. 2233 c.c.

    Il compenso del professionista resta dovuto finché il contratto non sia risolto o l’obbligazione non sia validamente contestata nei limiti di legge.

  • art. 1453 c.c.

    Per far venir meno il diritto al compenso non basta l’inadempimento: occorre una domanda di risoluzione del contratto.

  • art. 1455 c.c.

    La risoluzione richiede la gravità dell’inadempimento e una specifica domanda.

  • art. 1460 c.c.

    È richiamata l’eccezione di inadempimento come rimedio preventivo, ma non risulta proposta nel caso concreto.

  • art. 1, comma 346, L. n. 311 del 2004

    La nullità per mancata registrazione del contratto di locazione non è invocabile per rapporti iniziati prima dell’entrata in vigore della norma.

  • art. 1, comma 4, L. n. 431 del 1998

    La nullità del contratto di locazione può essere rilevata anche d’ufficio se manca la forma scritta.

  • art. 13, comma 1, L. n. 431 del 1998

    Concorre al regime della nullità per difetto di forma scritta del contratto di locazione.

  • art. 5 L. n. 431 del 1998

    Richiamato dalla ricorrente come base di una possibile diversa qualificazione del rapporto locatizio, ma la Corte ritiene la prospettazione non decisiva nel caso concreto.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Nel giudizio locatizio erano maturate le preclusioni istruttorie al momento della tardiva costituzione del difensore.

  • art. 183 c.p.c.

    La Corte osserva che l’articolazione dei mezzi istruttori può avvenire nei termini previsti dalla norma, ma la censura resta inammissibile per genericità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, ma la regola va applicata correttamente anche nei rapporti con il terzo chiamato in garanzia.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo; la Corte si concentra sul corretta applicazione del principio di soccombenza.

Massime di principio

  • Nella responsabilità professionale dell’avvocato il cliente deve provare non solo la condotta negligente, ma anche il nesso causale tra quella condotta e il danno; l’inadempimento, da solo, non basta a fondare il risarcimento.
  • Il giudizio sull’ipotetico esito favorevole della lite originaria, se il difensore avesse agito correttamente, è un accertamento di merito fondato su valutazione probabilistica e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
  • La perdita di chance non può essere invocata quando il nesso tra condotta e risultato è causalmente apprezzabile in termini di probabilità: in tal caso la questione resta nell’alveo del danno da lesione piena dell’interesse e non della mera possibilità.
  • La mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non determina automaticamente nullità del giudizio di appello; occorre indicare specificamente quali elementi decisivi e non altrimenti acquisibili il giudice avrebbe omesso di considerare.
  • Un giudicato formatosi in altro giudizio non ha efficacia vincolante nel processo di responsabilità professionale se è inter alios o se riguarda una questione diversa da quella devoluta al giudice.
  • Il diritto ai compensi del professionista non viene meno per il solo fatto dell’asserito inadempimento: occorre una domanda di risoluzione del contratto d’opera o un’eccezione di inadempimento ritualmente proposta.
  • In tema di spese processuali, quando sia stata chiamata in garanzia una terza parte, la condanna del chiamante verso il terzo può essere giustificata anche se l’attore soccombe, ma richiede un accertamento specifico sulla palese infondatezza della domanda di garanzia.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di liteLocazione abitativa
RamiResponsabilità civileProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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