Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21048/2024 del 27/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di restituzione di euro 517,00, somma pagata quale rimborso delle spese sostenute per dare esecuzione alle statuizioni civili contenute in una sentenza penale di condanna di primo grado, poi confermata quanto alle statuizioni civili in appello dopo la declaratoria di prescrizione del reato e infine integralmente caducata dalla successiva sentenza assolutoria della Corte di cassazione. Il giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Perugia. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 652 c.p.p., 336, secondo comma, e 389 c.p.c., sostanzialmente per contestare la decisione declinatoria e sostenere la devolvibilità della questione in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché avverso la sentenza di primo grado del giudice di pace, che aveva soltanto declinato la competenza, il rimedio corretto era l'appello e non il ricorso per cassazione. La Corte ha ribadito che le sentenze del giudice di pace, anche quando decidono sulla competenza, sono normalmente appellabili; nel caso concreto, trattandosi di causa rientrante nella giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace, la sentenza declinatoria era impugnabile con appello a motivi limitati ex art. 339, terzo comma, c.p.c. per violazione delle norme processuali sulla competenza. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di difesa della parte intimata; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 652 c.p.p.

    richiamato come norma asseritamente violata nel ricorso, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara l'impugnazione inammissibile

  • art. 336, secondo comma, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate; la Corte non lo applica nel merito

  • art. 389 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate; la Corte non lo applica nel merito

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    il ricorso per cassazione è ammesso contro sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado; non contro una sentenza di primo grado appellabile

  • art. 339 c.p.c.

    la sentenza di primo grado del giudice di pace era appellabile; per le cause soggette a decisione secondo equità, l'appello è il rimedio ordinario, anche per le sentenze che statuiscono sulla competenza

  • art. 360, secondo comma, c.p.c.

    il ricorso per cassazione per saltum è possibile solo se le parti concordano di omettere l'appello

  • art. 114 c.p.c.

    richiamato quale ipotesi di decisione secondo equità su concorde richiesta delle parti; fuori da tale ipotesi resta ferma l'appellabilità

  • art. 46 c.p.c.

    la riforma del 2006 non ha inciso sulla regola per cui nel giudizio davanti al giudice di pace non si applicano gli artt. 42 e 43 c.p.c.

  • artt. 42 e 43 c.p.c.

    non applicabili ai giudizi davanti al giudice di pace per effetto dell'art. 46 c.p.c.

  • art. 339, secondo comma, c.p.c.

    indicato come disciplina dell'appello nelle cause decise secondo diritto

  • art. 339, terzo comma, c.p.c.

    indicato come disciplina dell'appello a motivi limitati nelle cause del giudice di pace soggette a decisione secondo equità; è l'unico rimedio ordinario anche per le sentenze sulla competenza

  • d.lgs. n. 40 del 2006

    la riforma non ha modificato il principio per cui le sentenze del giudice di pace sono, fuori dai casi consentiti, appellabili e non ricorribili direttamente per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Contro le sentenze di primo grado del giudice di pace il ricorso per cassazione non è il rimedio ordinario: in via generale occorre proporre appello, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge o l'accordo delle parti per il salto d'appello.
  • Per le cause decise dal giudice di pace entro la giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati ex art. 339, terzo comma, c.p.c. è l'unico mezzo ordinario di impugnazione, anche quando la sentenza riguardi la competenza.
  • Le sentenze del giudice di pace che statuiscono sulla competenza non sono impugnabili con regolamento di competenza necessario o facoltativo; restano impugnabili con appello secondo il regime applicabile alla causa, non con ricorso immediato per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione proposto contro una sentenza di primo grado appellabile è inammissibile per difetto del corretto mezzo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.