Cassazione Civile, Ordinanza n. 21044/2024 del 27/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il debitore aveva opposto, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il pignoramento immobiliare di un appartamento che assumeva gravato da uso civico e quindi inespropriabile. In primo grado l'opposizione era stata rigettata; in appello il rigetto era stato confermato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della L. 1766/1927, sostenendo che il procedimento di liquidazione dell'uso civico non si fosse perfezionato e che, pertanto, il bene fosse tuttora sottoposto al vincolo di inalienabilità e non pignorabile. La Corte ha però rilevato che, se il bene fosse rimasto di proprietà altrui, il debitore esecutato non avrebbe avuto legittimazione a far valere l'altruità del bene con opposizione all'esecuzione; se invece il bene fosse rimasto soggetto a un vincolo di interesse collettivo, tale vincolo non sarebbe comunque invocabile dal debitore per paralizzare l'esecuzione, mancando un proprio interesse giuridicamente apprezzabile a dedurre l'inespropriabilità di un bene non suo o comunque non in sua esclusiva titolarità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, affermando che il ricorrente non aveva interesse né legittimazione a far valere l'inespropriabilità del bene pignorato per uso civico, perché la censura tendeva sostanzialmente a dedurre l'altruità, totale o parziale, dell'immobile oppure un vincolo posto a tutela di interessi collettivi o di terzi. Richiamando un orientamento giurisprudenziale risalente e consolidato, la Corte ha quindi confermato il rigetto dell'opposizione all'esecuzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione delle controparti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione all'esecuzione
L'opposizione all'esecuzione non può essere proposta dal debitore per far valere l'altruità del bene pignorato o un vincolo di inalienabilità posto nell'interesse di terzi, quando difetti un proprio interesse o una propria legittimazione a dolersi dell'espropriazione.
art. 12 L. 1766/1927
La norma sugli usi civici è richiamata come base della dedotta inespropriabilità del bene, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ritenendo assorbente il difetto di interesse/legittimazione del ricorrente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La violazione di legge dedotta con il ricorso non è stata accolta, perché il motivo non scalfisce la ratio della sentenza impugnata, fondata sul difetto di interesse e legittimazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
È richiamato per il deposito della motivazione dell'ordinanza nei termini previsti dal procedimento camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il debitore non è legittimato a dedurre l'inespropriabilità di un immobile sulla base dell'altruità del bene, poiché una simile censura appartiene al titolare del diritto reale pregiudicato.
- Un vincolo di destinazione o di inalienabilità posto nell'interesse collettivo o di terzi non può essere invocato dal debitore esecutato se egli non è il soggetto nel cui interesse il vincolo opera, difettando in tal caso un interesse concreto e giuridicamente tutelato all'opposizione.
- Quando il motivo di ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di interesse o legittimazione, il ricorso è destinato al rigetto indipendentemente dalla prospettazione di questioni di diritto sostanziale sul bene pignorato.
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