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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21047/2024 del 27/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fideiussori)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da due fideiussori avverso un atto di precetto fondato su un mutuo fondiario originariamente concesso a una società mutuataria. Gli opponenti sostenevano di essere liberati dalla garanzia in forza di una clausola contrattuale (art. 9-bis del mutuo) collegata all'intervenuto accollo del debito da parte di un terzo. Il tribunale aveva accolto l'opposizione e la decisione era stata confermata in appello, sul rilievo che dagli atti risultasse un accollo del mutuo da parte di una società terza e che il creditore originario, o il suo successore, avesse riconosciuto tale accollo con corrispondenza successiva. Il nuovo creditore, cessionario del credito, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe trascurato che il mutuo era già stato risolto per inadempimento prima delle comunicazioni richiamate come prova dell'accollo, con conseguente caducazione della clausola di liberazione dei fideiussori; secondo, denunciando violazione dell'art. 1273 c.c., perché mancava la prova di un accollo esterno idoneo a vincolare il terzo verso il creditore, essendo al più configurabile un accollo interno tra debitore e terzo, non sufficiente a liberare i garanti. I resistenti non hanno svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente aveva richiamato documenti di merito senza trascriverli in modo adeguato né indicarne con precisione la collocazione e la produzione in atti; ha inoltre osservato che la dedotta risoluzione del mutuo non integrava un fatto storico omesso, ma una questione difensiva valutata dal giudice di merito. Ha reputato inammissibile anche il secondo motivo per la medesima inosservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorso non riportava il contenuto dei documenti su cui si fondava la censura relativa all'accollo ex art. 1273 c.c. Non è stata regolata una condanna alle spese per difetto di attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    norma posta a base dell'opposizione all'esecuzione proposta dai fideiussori avverso il precetto

  • art. 115 c.p.c.

    la censura di omesso esame e di violazione del principio di non contestazione è stata dichiarata inammissibile perché riferita a questioni valutative e non a un fatto storico decisivo omesso

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il motivo di violazione di legge sull'accollo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica trascrizione dei documenti posti a fondamento della censura

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve indicare e trascrivere specificamente gli atti e documenti su cui si fonda, con precisa localizzazione nel fascicolo; la mancanza di tali indicazioni comporta inammissibilità

  • art. 1273 c.c.

    richiamato in relazione all'accollo del debito e alla necessità di una valida adesione del creditore all'accollo esterno

  • art. 380-bis c.p.c.

    disciplinata la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso che si fonda su documenti o atti di causa deve rispettare rigorosamente l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., trascrivendo o riportando le parti rilevanti dei documenti e indicandone con precisione la collocazione processuale; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione apprezzamenti o argomentazioni difensive del giudice di merito, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
  • Il principio di non contestazione riguarda fatti storici allegati dalle parti e la valutazione della sua efficacia è rimessa al giudice di merito; non può essere utilizzato in cassazione per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Le censure sulla configurabilità dell'accollo e sulla liberazione dei garanti richiedono una puntuale allegazione e produzione degli atti negoziali e delle comunicazioni richiamate, non essendo sufficiente un'affermazione apodittica dell'esistenza o dell'inesistenza dell'accollo esterno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccollo ed espromissione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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