Cassazione Civile, Ordinanza n. 12106/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo della TARSU per l'anno 2010. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente confermando la legittimità del prelievo, applicato alle superfici destinate a uffici e ad attività artigianale di produzione di beni specifici, con riduzione tariffaria del 50% sulla seconda tipologia di superficie, sulla base del regolamento comunale e dell'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993. In Cassazione la società ha proposto sei motivi: (1) difetto di motivazione per genericità, lamentando una motivazione solo per relationem e l'omessa risposta a varie eccezioni; (2) violazione di legge sull'assimilazione dei rifiuti speciali, sostenendo che, per i rifiuti speciali prodotti (indicati come imballaggi secondari e terziari), il Comune non poteva assimilare alla TARSU in difetto di raccolta differenziata e di predeterminazione statale dei criteri; (3) violazione dell'art. 7, ultimo comma, d.lgs. 546/1992, assumendo che il giudice avrebbe dovuto disapplicare il regolamento comunale privo di criteri di determinazione della tariffa; (4) violazione delle norme su assimilazione e tariffa, per mancata predeterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi e per mancata articolazione della tariffa in quota fissa e variabile; (5) vizio motivazionale della sentenza d'appello per genericità e mancata valutazione di questioni decisive; (6) illegittima applicazione delle sanzioni tributarie, invocando l'incertezza normativa oggettiva. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, spiegando che la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica e resa per relationem, era sufficiente e intelligibile; ha respinto il secondo motivo ricostruendo la successione normativa che ha preservato la disciplina TARSU per il periodo in contestazione e ha escluso il vuoto normativo prospettato; ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quarto perché non coglievano la ratio decidendi, centrata non sull'assimilazione astratta dei rifiuti, ma sulla legittima riduzione della superficie tassabile ai sensi dell'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 e sulla persistente vigenza dei regolamenti comunali TARSU; ha respinto anche il sesto motivo, escludendo l'incertezza normativa oggettiva in presenza di una disposizione già chiarita in modo uniforme dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse sufficientemente motivata anche se per relationem, che non vi fosse alcun vuoto normativo nella disciplina della TARSU per l'anno 2010, che i motivi relativi ad assimilazione e criteri tariffari non colpissero la vera ratio della decisione, e che non ricorresse un'incertezza normativa oggettiva idonea a escludere le sanzioni. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Dopo la riformulazione del 2012 il vizio motivazionale è sindacabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 12 preleggi
Il testo normativo va interpretato secondo i criteri ermeneutici generali, in coerenza con la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3
"Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi..."
Consente al Comune di individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare una percentuale di riduzione della superficie tassabile; l'esclusione riguarda solo la parte di superficie in cui si formano solo rifiuti speciali.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
Ha istituito la TIA 1 e previsto la soppressione della TARSU secondo un regime transitorio, non con effetto immediato.
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11
Ha disciplinato il regime transitorio di passaggio alla tariffa, con durata massima di sette o otto anni a seconda della copertura dei costi e dei comuni interessati.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, commi 1 e 11
Ha soppresso la tariffa di cui al d.lgs. 22/1997 e, nel contempo, ha salvaguardato le discipline regolamentari vigenti fino all'adozione dei nuovi regolamenti, prorogando di fatto la continuità applicativa delle discipline precedenti.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i)
Ha mantenuto in vigore i provvedimenti attuativi del d.lgs. 22/1997 fino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti previsti dalla parte quarta del decreto.
d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 5, comma 2-quater
È stato letto come conferma che l'effetto abrogativo non si era ancora prodotto alla data indicata dalla norma.
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 14, comma 7
Ha disposto la perdurante applicazione dei regolamenti comunali TARSU/TIA sino alla revisione della disciplina sui prelievi relativi ai rifiuti solidi urbani.
art. 23 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata perché la disciplina non presentava un vuoto di base legislativa.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, ultimo comma
Richiamato dalla ricorrente per la disapplicazione del regolamento, ma la Corte non ha accolto la censura poiché non pertinente alla ratio decidendi.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 7, comma 3
Richiamato dalla ricorrente in tema di assimilazione dei rifiuti, ma non decisivo per l'esito della controversia.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 18, comma 2, lett. d)
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di criteri predeterminati di assimilazione; la censura è stata ritenuta non decisiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. limita il controllo di legittimità alla sola anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più censurabile la mera insufficienza o genericità della motivazione se la decisione consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice.
- La motivazione per relationem è valida in appello quando, anche mediante il rinvio alla decisione di primo grado, renda comprensibili le ragioni della conferma e permetta il controllo sull'esame dei motivi di gravame.
- In materia di TARSU, la disciplina transitoria e le norme di salvaguardia hanno impedito un vuoto normativo tra i diversi regimi di prelievo sui rifiuti; pertanto, per i periodi intermedi, i regolamenti comunali e la disciplina previgente possono continuare a trovare applicazione.
- L'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 consente l'esclusione dalla superficie tassabile solo per la porzione di area in cui, per struttura e destinazione, si producono esclusivamente rifiuti speciali; se l'attività produce rifiuti promiscui, il Comune può individuare categorie produttive e applicare una riduzione percentuale.
- Le censure che contestano criteri di assimilazione o di tariffazione sono inammissibili quando non si confrontano con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a prospettare violazioni astratte non pertinenti al fondamento effettivo della decisione.
- L'esenzione da sanzioni tributarie per incertezza normativa oggettiva richiede un'incertezza effettiva, oggettiva e non superabile attraverso l'interpretazione giurisprudenziale consolidata; se la norma è stata già chiarita dalla giurisprudenza, l'esimente non opera.
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