Cassazione Civile, Ordinanza n. 17590/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’ente locale ha richiesto alla società il pagamento dell’IMU per l’anno 2013. In sede di merito la contribuente aveva contestato, da un lato, la validità dell’atto per la sottoscrizione a stampa e per asseriti vizi della notificazione; dall’altro, l’individuazione dell’immobile assoggettato a imposta, sostenendo che il bene indicato dall’amministrazione non coincidesse con quello da essa denunciato. La CTP ha respinto il ricorso e la CTR ha confermato, ritenendo sanati i vizi processuali per raggiungimento dello scopo e ritenendo non provata la diversa ubicazione/identificazione catastale prospettata dalla contribuente. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione non coerente e violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè la diversa ubicazione dell’immobile oggetto di imposizione. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la CTR aveva effettivamente esposto una ratio decidendi autonoma basata sulla sanatoria degli atti per raggiungimento dello scopo e che la sottoscrizione autografa non è requisito di esistenza dell’atto amministrativo quando l’autore sia comunque identificabile; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la c.d. doppia conforme, essendo stata confermata in appello la medesima ricostruzione fattuale del primo giudice senza che la ricorrente indicasse specifiche divergenze tra le due decisioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva mantenuto fermo l’avviso di accertamento IMU. Inoltre ha condannato la ricorrente alle spese di lite in favore della controricorrente e, in applicazione dell’art. 380-bis c.p.c. e dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di una somma ulteriore sia verso la controparte sia verso la Cassa delle ammende. Ha anche dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata invocata dalla ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per asserita motivazione apparente o incoerente.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di dedotta nullità della sentenza per difetto di correlazione tra censura e motivazione.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di carenza motivazionale.
art. 132, secondo comma, c.p.c.
Invocato per sostenere il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Invocato per denunciare l’insufficienza della motivazione.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
La Corte lo richiama come norma generale sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo, applicabile anche agli atti tributari per effetto del rinvio dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato per il rinvio alle norme del processo civile in tema di notificazioni, con estensione del regime di nullità e sanatoria agli atti tributari.
art. 1, comma 87, l. n. 549 del 1995
Viene indicato come fondamento dell’applicabilità del principio sulla non necessità dell’autografia della sottoscrizione agli atti relativi ai tributi regionali e comunali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È la norma invocata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è dichiarata inammissibile per doppia conforme.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
La Corte lo applica per escludere il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.
È richiamato come base della definizione accelerata del giudizio di legittimità e del meccanismo sanzionatorio connesso alla conformità tra proposta e decisione finale.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
È applicato, in combinato con l’art. 380-bis c.p.c., per la condanna della parte soccombente a una somma equitativamente determinata e a una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- La mancanza di sottoscrizione autografa non integra, di per sé, un vizio invalidante dell’atto amministrativo o tributario quando dal contenuto dell’atto sia comunque certa l’attribuibilità al soggetto legittimato a emetterlo.
- Nei tributi locali, il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo opera anche per i vizi della notificazione dell’avviso di accertamento, per effetto del rinvio dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 alle regole del processo civile.
- La doglianza di nullità della sentenza per motivazione apparente è inammissibile quando la decisione impugnata contenga una ratio decidendi effettiva, comprensibile e coerente, anche se non condivisa dalla parte.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Quando la Corte definisce il ricorso in coerenza con la proposta ex art. 380-bis c.p.c., può applicare le sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ma senza automatismi, dovendo restare ferma la valutazione concreta del caso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17553/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17555/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17556/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17558/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17560/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17561/2024 del 26/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →