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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02899/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

La controversia

Una società concessionaria del servizio idrico era stata condannata in primo e in secondo grado al risarcimento dei danni subiti da una società e da due persone fisiche per la somministrazione di acqua potabile contenente arsenico oltre i limiti di legge e quindi non utilizzabile per fini alimentari. La società concessionaria aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l'appello e, per quanto qui rileva, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva e garanzia impropria proposta dalla concessionaria nei confronti della Regione Lazio, ritenendo che la controversia investisse il corretto esercizio del potere amministrativo e quindi appartenesse al giudice amministrativo. Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione della normativa ambientale e sanitaria richiamata e dell'art. 1218 c.c., censurando la statuizione sulla giurisdizione in relazione alla domanda di manleva verso la Regione. Con il secondo motivo lamentava l'omesso esame di fatti decisivi e della normativa/documentazione rilevante sul ruolo della Regione, ma la censura era formulata come accessoria rispetto alla questione principale di giurisdizione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla giurisdizione sulla domanda di manleva e ha rinviato al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che sulla domanda di garanzia impropria proposta dal gestore contro la Regione sussista la giurisdizione del giudice ordinario, perché tale domanda è solo riflesso della domanda risarcitoria principale proposta contro il gestore stesso. È stato richiamato un precedente della stessa Corte in fattispecie analoga e il principio delle Sezioni Unite secondo cui la domanda accessoria segue, quanto alla giurisdizione, la domanda principale.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come parametro della responsabilità contrattuale del gestore del servizio idrico nella censura del ricorrente; la Corte non entra nel merito della violazione, perché la decisione è fondata sulla giurisdizione della domanda di manleva.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per il motivo di ricorso relativo alla violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per il motivo di ricorso relativo all'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale sulla base della proposta del relatore.

  • art. 133 c.p.a.

    richiamato dal giudice di merito per affermare, in modo poi ritenuto erroneo dalla Corte, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di manleva.

  • D.Lgs. 152/2006, artt. 141 e ss.

    normativa ambientale invocata dalla ricorrente a sostegno della censura sulla manleva e sul ruolo dell'ente regionale.

  • D.Lgs. 31/2001, artt. 9, 12 e 13

    normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano invocata dalla ricorrente.

  • O.P.C.M. 3921/2011

    atto normativo richiamato dalla ricorrente nella censura relativa alla disciplina dell'acqua potabile e alle responsabilità connesse.

  • Cass. Sez. 6 -3, n. 19219 del 2022

    precedente conforme richiamato per affermare la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva contro la Regione Lazio.

  • Cass., Sez. U., n. 36897 del 26/11/2021

    richiamata per il principio secondo cui la domanda accessoria non può essere attratta a giurisdizione diversa da quella della domanda principale cui accede.

Massime di principio

  • La domanda di garanzia impropria o manleva proposta dal convenuto verso un terzo segue, quanto alla giurisdizione, la domanda principale di risarcimento da cui dipende, quando la prima sia solo riflesso della seconda.
  • Se la pretesa risarcitoria principale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non può spostarsi al giudice amministrativo la sola domanda accessoria di manleva fondata sul medesimo contesto fattuale.
  • L'eventuale deduzione del mancato o inadeguato esercizio di poteri amministrativi non è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa sulla domanda di garanzia, ove questa abbia funzione meramente accessoria rispetto alla responsabilità civile dedotta in giudizio.
  • Quando il motivo di ricorso sulla giurisdizione è accolto, gli ulteriori motivi che investono il merito della domanda accessoria restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAGiurisdizioneInadempimento
RamiResponsabilità civileProcesso civileContratti
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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