Cassazione Civile, Ordinanza n. 19796/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda trae origine da una verifica fiscale svolta nei confronti di un complesso di enti sportivi collegati, culminata nell’emissione di un avviso di accertamento per l’anno 2008 nei confronti di due soggetti ritenuti amministratori di fatto dell’associazione sportiva, con disconoscimento del regime agevolato ex L. 398/1991 e recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA. Il ricorrente principale ha censurato, in primo luogo, la riunione degli appelli in secondo grado e la mancata integrazione del contraddittorio, lamentando di non aver avuto conoscenza dell’appello dell’altro coappellante e di essere stato privato del diritto di difesa. Con il secondo e il terzo motivo ha contestato la ritenuta qualifica di amministratore di fatto e la conseguente responsabilità personale ex art. 38 c.c., deducendo che la sentenza d’appello avrebbe affermato tale qualifica in modo apodittico, senza accertare specifici atti gestori concretamente posti in essere dal ricorrente e senza valutare in modo autonomo la sua posizione, diversa da quella dell’altro appellante. L’Agenzia delle entrate ha resistito sostenendo la correttezza della motivazione e la validità dell’avviso, mentre l’altro cointeressato ha proposto ricorso incidentale contro la decisione di merito, deducendo soprattutto vizi dell’avviso per difetto di delega di firma, omessa pronuncia su eccezioni documentali e uso di documenti asseritamente non prodotti o non provati. La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo legittima la riunione delle impugnazioni ex art. 335 c.p.c. e insussistente la lamentata lesione del contraddittorio, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale perché la responsabilità personale ex art. 38 c.c. non può fondarsi sulla sola carica rivestita o su formule generiche, dovendo essere provata la concreta ingerenza e l’attività negoziale effettivamente svolta nell’interesse dell’associazione. Ha invece rigettato integralmente il ricorso incidentale, reputando infondati o inammissibili i motivi relativi alla delega di firma, al disconoscimento documentale, alla motivazione dell’atto e alla pretesa utilizzazione del p.v.c. non prodotto. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente alla posizione del ricorrente principale e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche per nuovo esame sulla sussistenza, in concreto, dei presupposti della responsabilità personale; è rimasta invece definitiva la decisione nei confronti dell’altro contribuente, nonché la statuizione sull’IRAP non impugnata dall’Agenzia.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, rigettando il primo, e ha rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, affinché accerti nuovamente se il ricorrente principale abbia concretamente svolto attività di amministrazione o ingerenza nell’associazione tale da giustificare la sua responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. La Corte ha inoltre precisato che la decisione resta definitiva nei confronti dell’altro cointeressato e che la statuizione relativa all’IRAP è divenuta definitiva perché non impugnata dall’Agenzia delle entrate, unica parte interessata a tale capo. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio limitatamente alla posizione del ricorrente principale, mentre non è stata disposta regolazione delle spese per la posizione dell’altro controricorrente/ricorrente incidentale.
Norme richiamate
Le impugnazioni separate proposte contro la stessa sentenza devono essere riunite anche d’ufficio; la riunione esclude la necessità di un’integrazione del contraddittorio verso il litisconsorte che abbia già impugnato ed è quindi già parte del giudizio unitario.
La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta non discende dalla sola carica rivestita, ma richiede la prova della concreta attività svolta e dell’effettiva ingerenza nella gestione dell’ente.
art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
La validità dell’avviso dipende dalla legittima sottoscrizione da parte del funzionario competente o munito di valida delega di firma.
È infondata la censura quando il documento posto a base della decisione risulta effettivamente prodotto in giudizio; il giudice non può essere censurato per avere considerato atti ritualmente acquisiti.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta un rigetto implicito della questione dedotta e la motivazione complessiva consente di comprendere la statuizione del giudice.
Il disconoscimento della conformità della copia all’originale deve essere chiaro, specifico e circostanziato; contestazioni generiche o meramente stilistiche non sono sufficienti.
L’onere di provare i presupposti della responsabilità personale per attività svolta in nome dell’associazione grava su chi invoca tale responsabilità; non basta la mera titolarità formale di una carica.
La prova dell’effettiva ingerenza nella gestione può essere tratta da elementi presuntivi, ma deve comunque sorreggere un accertamento concreto dell’attività svolta.
La motivazione dell’avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere an e quantum della pretesa; il piano della motivazione è distinto da quello della prova del fondamento sostanziale.
Richiamato nel contesto delle garanzie processuali del giudizio tributario e dell’istruzione probatoria.
art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul contraddittorio e sulla partecipazione necessaria delle parti.
art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio processuale nel giudizio tributario.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della dedotta violazione delle regole processuali sulla trattazione e riunione delle cause.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza di lesione del contraddittorio.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta necessaria partecipazione al giudizio.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla mancata integrazione del contraddittorio.
art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi motivazionali della decisione tributaria di merito.
Richiamato per censurare la presunta violazione delle norme di giudizio e di applicazione del diritto.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente.
Richiamato nel contesto della dedotta nullità della sentenza e delle modalità di proposizione dell’appello.
Massime di principio
- Quando più impugnazioni sono proposte separatamente contro la stessa sentenza, la loro riunione ex art. 335 c.p.c. rende il giudizio unitario e fa venir meno la necessità di integrare il contraddittorio verso la parte che abbia già impugnato.
- La responsabilità personale e solidale di chi opera in nome di un’associazione non riconosciuta richiede la prova di una concreta attività gestoria o negoziale svolta nell’interesse dell’ente; non è sufficiente la mera carica formale o una qualifica astratta.
- Nel settore tributario, la responsabilità del soggetto che abbia diretto la gestione associativa deve comunque essere ancorata a una effettiva ingerenza nell’attività dell’ente e circoscritta alle obbligazioni sorte nel periodo della sua concreta operatività.
- L’avviso di accertamento deve essere motivato in modo da rendere comprensibili al contribuente l’an e il quantum della pretesa, mentre la prova della fondatezza sostanziale dell’accertamento resta un piano distinto e ulteriore.
- Il disconoscimento della conformità di una copia documentale all’originale deve essere specifico e circostanziato; contestazioni generiche non impediscono l’utilizzo probatorio del documento.
- Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata è logicamente incompatibile con la pretesa dedotta, perché il rigetto può risultare anche implicitamente dalla struttura argomentativa della sentenza.
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