Cassazione Civile, Ordinanza n. 08357/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Ufficio ha rettificato i ricavi di una società di persone mediante metodo analitico-induttivo, contestando maggiori ricavi, minori costi e, per riflesso, i redditi di partecipazione imputati ai soci ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973. La società e i soci hanno impugnato gli avvisi deducendo, in sintesi, l’illegittimità del ricorso al metodo induttivo in presenza di contabilità regolarmente tenuta, oltre a vizi di motivazione degli atti e della sentenza di appello. In Cassazione l’Agenzia ha articolato più motivi, ma il nucleo delle censure accolte riguarda la nullità delle sentenze della CTR per motivazione meramente apparente ex art. 132 c.p.c., poiché i giudici di merito si sarebbero limitati a formule apodittiche e a un rinvio non argomentato a decisioni rese in giudizi connessi, senza esaminare concretamente i motivi di appello dell’Ufficio. Nei giudizi relativi ai soci, è stato anche dedotto dal contribuente il difetto di tempestività dell’appello erariale, mentre l’Agenzia ha contestato tale eccezione. I contribuenti hanno inoltre invocato, in via difensiva, la violazione dell’art. 8 CEDU e chiesto la rimessione alla Corte costituzionale di varie norme sui poteri istruttori fiscali, ma tali doglianze sono state respinte perché non pertinenti alla fattispecie, non essendo emersi accessi, ispezioni o acquisizioni coattive di documenti, bensì solo una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi su base contabile e percentuali di ricarico.
La decisione
La Corte ha riunito i tre procedimenti. Nel procedimento n. 15978/2017 R.G. ha dichiarato il giudizio estinto per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, con spese a carico di chi le ha anticipate. Nei procedimenti nn. 16343/2017 R.G. e 16350/2017 R.G. ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, dichiarando assorbiti gli altri motivi, e ha rigettato i ricorsi incidentali dei contribuenti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese. La ratio dell’accoglimento è il vizio di motivazione apparente delle sentenze d’appello, che non davano conto delle ragioni del rigetto dei gravami erariali e si limitavano a un rinvio acritico a una decisione parallela. Le censure incidentali sulla tardività dell’appello sono state ritenute infondate, perché dagli atti risultava la consegna dell’atto all’agente notificatore entro il termine lungo ex art. 327 c.p.c.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La sentenza di appello è nulla quando la motivazione è solo apparente, stereotipata o meramente assertiva, perché non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato come parametro della doglianza dell’Ufficio sulla valutazione degli elementi probatori; resta assorbito perché accolto il vizio di motivazione.
Richiamati dalla parte ricorrente come regole di valutazione delle prove; il loro esame è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
art. 39, comma 1, lett. D) DPR n. 600/1973
Norma invocata per sostenere la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ove emergano indizi di ricavi non dichiarati.
Richiamato nel motivo sull’asserito giudicato; il motivo è assorbito dall’accoglimento della censura principale.
termine lungo di sei mesi per proporre appello
Ai fini della tempestività dell’appello, rileva la data di consegna dell’atto all’agente notificatore; nel caso concreto l’impugnazione era tempestiva perché consegnata prima della scadenza del termine.
art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
art. 38, co. 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo incidentale sulla tempestività dell’appello; la censura è stata respinta perché l’impugnazione risultava proposta entro il termine.
art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973
ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973
Base normativa dell’avviso notificato al socio, quale rettifica del reddito di partecipazione derivante dall’accertamento effettuato nei confronti della società.
art. 111, comma 6, Cost.
minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e non meramente apparente; il solo richiamo formale a una decisione precedente non basta.
art. 8 CEDU
Le pronunce della Corte EDU richiamate dai contribuenti sono ritenute non pertinenti perché riferite a accessi, ispezioni o acquisizioni coattive di documenti, fattispecie non presenti nel caso di specie.
art. 117, primo comma, Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante perché le norme denunciate non governavano la fattispecie concreta.
artt. 35 della legge n. 4 del 1929, 51 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 13-bis del d.l. n. 84 del 2025
Le questioni di legittimità costituzionale riferite a tali disposizioni sono respinte per irrilevanza, perché nel caso concreto non vi sono stati accessi, ispezioni o acquisizioni coattive di documenti.
ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata perfezionata con domanda e pagamento della prima rata comporta l’estinzione del giudizio e il venir meno della materia del contendere.
Massime di principio
- La sentenza di appello è nulla per violazione dell’art. 132 c.p.c. quando la motivazione si risolve in formule generiche o apodittiche e non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d’appello spiega, anche sinteticamente, perché aderisce alla decisione richiamata e in che misura le questioni esaminate siano sovrapponibili a quelle devolute in appello.
- Nel contenzioso tributario, l’accertamento analitico-induttivo può essere fondato su dati contabili e percentuali di ricarico; la regolare tenuta formale della contabilità non è di per sé ostativa alla ricostruzione presuntiva dei ricavi se emergono indici di inattendibilità.
- Ai fini della tempestività dell’appello, rileva la consegna dell’atto all’agente notificatore entro il termine lungo ex art. 327 c.p.c., non il momento di perfezionamento della notifica per il destinatario.
- Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando le norme denunciate non trovano concreta applicazione nella fattispecie decisa.
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando regolarmente perfezionata secondo la disciplina speciale, determina l’estinzione del giudizio e travolge i ricorsi pendenti.
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