Cassazione Civile, Ordinanza n. 19080/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Un soggetto destinatario di un preavviso di iscrizione ipotecaria sui propri immobili, emesso per crediti iscritti a ruolo, ha contestato la legittimità della procedura deducendo che la cartella di pagamento presupposta non gli sarebbe stata regolarmente notificata e che, per effetto di ciò, il credito sarebbe prescritto. L'agente della riscossione ha prodotto documentazione, in particolare la relazione di notificazione della cartella in copia fotostatica, per dimostrare la regolare notifica. Il ricorrente ha contestato la conformità delle copie agli originali, sostenendo in via principale che non esisterebbero gli originali, e in subordine ha dedotto l'irregolarità della notifica perché effettuata a un addetto alla casa e non accompagnata dall'avviso al destinatario che egli riteneva necessario. I giudici di merito hanno ritenuto idonea la documentazione prodotta a provare la notificazione della cartella e, conseguentemente, hanno respinto le contestazioni sulla riscossione e sulla sussistenza del credito. In cassazione sono stati proposti due motivi: violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e, in relazione alla notifica, violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, 115, 139 e 140 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbente e decisiva la mancata specifica indicazione, nel ricorso, dei documenti contestati, della loro esatta produzione nel fascicolo di merito e del loro contenuto rilevante, in violazione degli oneri di specificità di cui agli artt. 369, comma 2, n. 4, e 366, comma 1, n. 6, c.p.c., con conseguente impossibilità di esaminare il merito delle censure. In ogni caso, ha osservato che la contestazione della conformità all'originale delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non determina l'inutilizzabilità automatica del documento, ma impone al giudice una valutazione complessiva della sua efficacia probatoria, anche mediante presunzioni; nel caso concreto, la valutazione dei giudici di merito è stata considerata di fatto e dunque non sindacabile in cassazione. Quanto alla censura sulla notifica, la Corte ha aggiunto che la pretesa necessità dell'avviso con raccomandata e avviso di ricevimento era in astratto infondata, e comunque la mancanza del documento non consentiva il controllo delle modalità di notifica. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
È richiamato insieme all'art. 2719 c.c. come norma in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni documentali; la censura del ricorrente non supera il vaglio di specificità e non conduce all'inutilizzabilità automatica della copia.
La contestazione della conformità della copia all'originale non comporta automaticamente l'inutilizzabilità del documento, ma impone al giudice di merito una valutazione complessiva della sua efficacia probatoria, potendo assumere rilievo anche la genericità della contestazione e potendo farsi ricorso ad altri mezzi di prova e presunzioni.
È richiamato quale norma sulla notificazione della cartella di pagamento; la Corte non entra nel merito per difetto di autosufficienza e specificità del ricorso.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973
È richiamato in relazione alla pretesa necessità di un avviso al destinatario; la Corte osserva che la comunicazione prevista dalla norma non richiede lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
È invocato dal ricorrente nella contestazione sulla prova documentale e sulla notifica, ma la decisione si fonda principalmente sulla carenza di specificità e produzione del documento decisivo.
Richiamato per contestare le modalità della notifica, ma il ricorso non è scrutinabile nel merito per mancanza della documentazione rilevante.
Richiamato nel motivo sulla notifica, senza che la Corte entri nel merito per difetto di autosufficienza.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancata produzione o indicazione precisa del documento decisivo e della sua collocazione nel fascicolo di merito impedisce l'esame del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente i documenti su cui si fonda, la loro collocazione processuale e il contenuto rilevante; la sua violazione impedisce lo scrutinio di legittimità.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su documenti, il ricorrente deve indicare con precisione quali documenti siano stati prodotti, in quale fase e in quale fascicolo si trovino, nonché il loro contenuto decisivo; in mancanza, il motivo è inammissibile o comunque non esaminabile nel merito.
- La contestazione della conformità all'originale di una copia fotostatica ex art. 2719 c.c. non determina di per sé la sua radicale inutilizzabilità, ma impone al giudice di merito una valutazione complessiva dell'attendibilità e forza probatoria del documento, anche alla luce di altri elementi di prova e della specificità della contestazione.
- La prova della regolare notificazione di una cartella di pagamento può essere fornita anche mediante copia della relazione di notificazione, e la valutazione della sua idoneità è un apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
- La critica alla notificazione di un atto della riscossione deve confrontarsi con le precise modalità risultanti dalla relazione di notifica; in assenza del documento o della sua puntuale indicazione nel fascicolo, il controllo di legittimità è precluso.
- Non può pretendersi la produzione di un avviso di ricevimento quando la disciplina applicabile non lo richiede espressamente per la comunicazione prevista dalla norma richiamata.
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