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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08568/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla differenza di imposta comunale dovuta per l'annualità 2010 su terreni agricoli di proprietà del contribuente. Quest'ultimo sosteneva, in sintesi, che il credito fosse prescritto e che il Comune fosse decaduto dal potere impositivo, poiché l'atto era stato notificato il 5 gennaio 2016. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, valorizzando la tardiva costituzione del Comune e il mancato esame della documentazione prodotta. In appello la CTR aveva invece accolto il gravame del Comune, ritenendo ammissibile la produzione documentale e tempestivo l'esercizio del potere impositivo, da valutarsi alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non alla data di ricezione da parte del contribuente. In Cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione e dell'acquiescenza del Comune, che in relazione alle annualità 2009 e 2011 aveva annullato altri atti impositivi; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per asserita violazione del giudicato esterno formatosi su avvisi di accertamento relativi ad annualità precedenti, annullati per carenza motivazionale; 3) errore di diritto e omessa motivazione in tema di decadenza e prescrizione, sostenendo la natura recettizia dell'atto impositivo e la necessità di considerare la data di pervenimento al destinatario; 4) omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità della variazione della rendita catastale per mancata comunicazione dei parametri di revisione; 5) errore di diritto, vizio di motivazione e acquiescenza dell'ente, con dedotta violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 240/1991, assumendo che l'atto fosse immotivatamente emesso nonostante precedenti annullamenti di avvisi analoghi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure per la loro formulazione confusa e sovrapposta, poiché i motivi cumulavano violazione di legge e vizio motivazionale senza distinguere i relativi piani. Nel merito, ha comunque respinto tutte le doglianze: il principio di non contestazione non operava in modo decisivo; il giudicato formatosi su avvisi relativi ad altre annualità e annullati per difetto di motivazione non si estende automaticamente all'annualità 2010, poiché non riguarda un elemento fattuale permanente comune a più periodi d'imposta; per la decadenza dell'ente impositore rileva la consegna dell'atto al notificatore entro il termine, non la successiva ricezione da parte del contribuente, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notifica anche agli atti impositivi; la doglianza sulla rendita catastale era incongruente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; l'avviso risultava adeguatamente motivato, poiché indicava tipologia dell'immobile, anno d'imposta, dati catastali, aliquota, imposta dovuta, imposta versata, differenza richiesta, sanzioni e interessi.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, ma non consente di trasformare la mancata replica dell'Ufficio in un'ammissione decisiva, né di restringere automaticamente il thema decidendum nel processo tributario.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno rileva solo nei limiti del punto comune della decisione che abbia valore condizionante e tendenzialmente permanente; non si estende automaticamente a diverse annualità d'imposta.

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    Per i tributi locali il rispetto del termine di decadenza va valutato in base al tempestivo compimento dell'attività di notifica da parte dell'ente, secondo il principio di scissione degli effetti della notificazione.

  • art. 7 L. 212/2000

    L'atto impositivo è sufficientemente motivato se consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente su an e quantum.

  • art. 3 L. 240/1991

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla motivazione dell'atto; la Corte non ne trae una specifica regula iuris autonoma, limitandosi a ritenere infondata la censura.

  • art. 360 c.p.c.

    È inammissibile la formulazione di un motivo che cumuli e sovrapponga violazione di legge e vizio di motivazione senza distinguere chiaramente i relativi profili.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Le notificazioni a mezzo posta si considerano eseguite alla data di spedizione; i termini che decorrono dalla notificazione decorrono dalla data di ricezione dell'atto.

  • art. 149 c.p.c.

    È recepito il principio di scissione degli effetti della notificazione, con rilevanza distinta per notificante e destinatario.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in via generale come regola di riparto dell'onere probatorio, sebbene non costituisca il fulcro decisorio della pronuncia.

Massime di principio

  • Nel processo civile e tributario il motivo di ricorso per cassazione deve essere formulato in modo specifico e autonomo: non è ammissibile cumulare, nello stesso mezzo, censure eterogenee di violazione di legge e vizio di motivazione lasciando alla Corte il compito di selezionare e qualificare le doglianze.
  • Il principio di non contestazione non opera quando la controparte nega in radice l'esistenza del credito o della pretesa; nel contenzioso tributario, inoltre, la mancata replica su un profilo subordinato non equivale ad ammissione e non riduce automaticamente il tema del decidere.
  • Il giudicato formatosi su un avviso di accertamento relativo a una determinata annualità non si estende automaticamente alle annualità successive: l'efficacia esterna opera solo per accertamenti di fatto o situazioni giuridiche aventi carattere tendenzialmente permanente e comune ai diversi periodi d'imposta.
  • Un precedente annullamento di un atto impositivo per difetto di motivazione non vincola, di per sé, il giudice chiamato a decidere su un diverso avviso anche se riguardante lo stesso tributo e le stesse parti.
  • Ai fini della decadenza dal potere impositivo, per gli atti tributari notificati a mezzo posta o tramite ufficiale giudiziario rileva la data di consegna dell'atto al notificatore entro il termine, non quella di effettiva ricezione da parte del contribuente.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando indica gli elementi essenziali della pretesa e i criteri di calcolo, così da consentire al contribuente di contestare efficacemente l'an e il quantum del tributo; non è necessario esporre analiticamente tutti gli elementi di fatto sottostanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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