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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15778/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2010 emesso dal Comune. Con quattro motivi deduceva: (1) violazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, sostenendo che, trattandosi di detenzione già in corso dal 2007, l'avviso notificato il 10 gennaio 2017 era tardivo per decadenza quinquennale; (2) violazione dell'art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 7 del codice della strada, affermando che, in presenza della sola gestione della sosta a pagamento su aree comunali senza disponibilità dell'area da parte del concessionario, mancava il presupposto impositivo TARSU; (3) violazione dell'art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 e degli artt. 15 e 211 del codice della strada, deducendo che nelle aree di sosta non si producono rifiuti e che la presunzione di produzione di rifiuti era superata dai divieti di deposito e getto di rifiuti previsti dal codice della strada; (4) violazione dell'art. 2697 c.c., nonché di norme sul contenuto e sulla motivazione degli atti tributari e amministrativi, lamentando la nullità dell'avviso per genericità e difetto di motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri. Ha applicato il principio secondo cui, in tema di TARSU e omessa denuncia, il termine di decadenza quinquennale decorre in modo differenziato a seconda che l'occupazione o detenzione sia iniziata prima del 20 gennaio dell'anno di imposta o successivamente. Nel caso concreto la detenzione era già in corso dal 2007, quindi il quinquennio era scaduto il 31 dicembre 2015; poiché l'avviso era stato notificato il 10 gennaio 2017, l'accertamento era decaduto. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità poste a carico del Comune.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70

    entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione

    L'obbligo di denuncia dei locali e delle aree tassabili va presentato entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione; il termine va letto in modo letterale e distingue tra occupazione già in corso all'inizio del periodo d'imposta e occupazione iniziata successivamente.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161

    gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

    Nel caso di omessa denuncia TARSU, il termine decadenziale per la notifica dell'accertamento va collegato al momento in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata, con decorrenza differenziata secondo la data di inizio della detenzione o occupazione.

  • d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62

    È la norma sul presupposto della TARSU richiamata dalla ricorrente; la Corte non la esamina nel merito perché il ricorso viene accolto per decadenza.

  • d.lgs. n. 285 del 1992, art. 7

    Richiamato come norma sul regime della sosta a pagamento e sulle aree comunali; non è oggetto di decisione autonoma per effetto dell'assorbimento.

  • d.lgs. n. 285 del 1992, artt. 15 e 211

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che i divieti di getto e deposito di rifiuti nelle aree di sosta escluderebbero la presunzione di produzione di rifiuti; motivo assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per lamentare l'erronea ripartizione dell'onere probatorio in ordine alla motivazione e ai presupposti dell'accertamento; motivo assorbito.

  • d.lgs. n. 600 del 1993, artt. 39 e 42

    Norme richiamate dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti; la Corte non si pronuncia per assorbimento.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Richiamato quale parametro sulla motivazione degli atti tributari; motivo assorbito.

  • L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21-septies

    Richiamate per sostenere la nullità dell'avviso per difetto di motivazione; motivo assorbito.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, quando l'occupazione o detenzione dei locali o aree tassabili è già in corso prima del 20 gennaio dell'anno di imposta, l'omessa denuncia fa decorrere il termine quinquennale di decadenza dall'anno corrente; se invece l'occupazione inizia dopo tale data, il termine decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo.
  • Il dato letterale della disciplina sulla denuncia TARSU impone di distinguere tra inizio della detenzione nell'anno di imposta e inizio successivo, non essendo consentito posticipare automaticamente il termine dichiarativo all'anno successivo se la legge non lo prevede espressamente.
  • Se l'avviso di accertamento tributario è notificato oltre il termine di decadenza applicabile, il giudice deve annullarlo senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto; gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
  • Quando il primo motivo di ricorso conduce all'annullamento per decadenza dell'accertamento, le questioni sul presupposto impositivo, sulla presunzione di produzione dei rifiuti e sulla motivazione dell'atto non vengono esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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