Cassazione Civile, Ordinanza n. 04648/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato allo studio associato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, contestando maggiori ricavi ai fini IRAP e IVA e, soprattutto, l'indeducibilità e l'indetraibilità dei costi sostenuti per le prestazioni rese da due consulenti del lavoro. L'Amministrazione aveva ritenuto che tali prestazioni fossero svolte in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa atipica, assimilabile a redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis, TUIR. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi; in primo grado il ricorso era stato accolto solo quanto ai maggiori ricavi, mentre era stato rigettato sulla ripresa dei costi. In appello entrambe le parti erano risultate soccombenti e i contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione dell'art. 69-bis d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 50 TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato i rapporti come co.co.co. senza considerare che i consulenti erano iscritti all'albo e che la presunzione legale non sarebbe comunque applicabile ai professionisti iscritti; con il secondo hanno denunciato la violazione degli artt. 54 e 95 TUIR, deducendo che, anche a voler qualificare il rapporto come co.co.co., il costo era comunque deducibile ai fini delle imposte dirette perché effettivamente sostenuto e inerente all'attività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura, pur formalmente costruita come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura dei rapporti con i consulenti, accertamento non sindacabile in cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto corretta la riqualificazione dei rapporti come co.co.co. ai fini IRAP e IVA, con conseguente legittimità del recupero dell'IVA e dell'IRAP; ma ha affermato che, ai fini delle imposte dirette, i costi per prestazioni rese da collaboratori in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono deducibili ex art. 95 TUIR. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al secondo motivo e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge; la Corte ha però rilevato che il primo motivo era in realtà diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto.
art. 69-bis d.lgs. n. 276 del 2003
la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa opera solo nei limiti temporali previsti dalla norma e non esclude di per sé la qualificazione del rapporto; l'iscrizione all'albo fa venir meno la presunzione, ma non impedisce una qualificazione del rapporto come co.co.co. sulla base degli elementi concreti.
definisce i redditi assimilati al lavoro dipendente derivanti da collaborazioni senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo; la Corte lo usa per confermare la riqualificazione del rapporto ai fini fiscali diversi dalle imposte dirette.
art. 11, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 446 del 1997
legittima il recupero a tassazione ai fini IRAP dei costi ritenuti indeducibili in conseguenza della riqualificazione del rapporto.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
legittima il diniego della detrazione IVA sui costi relativi alle prestazioni riqualificate.
consente la deduzione, nella determinazione del reddito d'impresa, delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e, per estensione affermata dalla Corte, dei costi per prestazioni rese da collaboratori in rapporti di co.co.co.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammesso trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la qualificazione in fatto del rapporto e l'apprezzamento delle prove restano riservati al giudice di merito.
- La disciplina dell'art. 69-bis d.lgs. n. 276/2003 introduce una presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa, ma la sua operatività è temporalmente delimitata e, comunque, l'iscrizione del prestatore ad un albo professionale non impedisce, di per sé, la qualificazione del rapporto come co.co.co. se gli elementi concreti la sorreggono.
- La qualificazione di un rapporto come collaborazione coordinata e continuativa può rilevare diversamente ai fini delle varie imposte: il medesimo costo può essere indetraibile ai fini IVA e rilevante ai fini IRAP secondo le norme specifiche, ma restare deducibile ai fini delle imposte dirette se riconducibile a spese per lavoro ai sensi dell'art. 95 TUIR.
- Ai fini della deducibilità fiscale occorre distinguere tra la natura del rapporto e il regime impositivo applicabile: la riqualificazione del rapporto non comporta automaticamente indeducibilità integrale del costo sotto ogni profilo tributario.
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