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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28333/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la deduzione di alcuni costi per difetto di inerenza e aveva recuperato a tassazione IRES, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, riconoscendo la deducibilità di alcune fatture; in appello la CTR aveva confermato, per quanto qui rileva, la prova dell'inerenza dei costi relativi a prestazioni rese da una società terza e documentate da una specifica fattura, valorizzando la natura dell'attività svolta, la necessità di beni strumentali di terzi e la produzione del contratto e delle fatture. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, in sostanza, violazione delle norme su deducibilità dei costi e detrazione IVA, dell'art. 2697 c.c. e di norme processuali, sostenendo che la CTR avesse tratto la prova dell'inerenza da elementi generici e da un ragionamento logico non sufficiente; lamentava inoltre motivazione apparente e omessa pronuncia.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, sia ai fini della deduzione dei costi nelle imposte dirette sia ai fini della detrazione IVA, grava sul contribuente l'onere di provare l'inerenza del bene o servizio all'attività d'impresa e, quando contestata, anche la coerenza economica del costo. Ha però osservato che la CTR si era attenuta a tali principi, avendo valorizzato elementi concreti (attività della società, necessità di beni strumentali di terzi, contratto e fatture) idonei a sorreggere la decisione. Le censure dell'Ufficio sono state qualificate come sostanzialmente dirette a un nuovo apprezzamento del merito, non consentito in cassazione. Sono state inoltre respinte le doglianze di motivazione apparente e omessa pronuncia, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente al minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 109, commi 5 e 6, d.P.R. 917/1986

    La deducibilità dei costi richiede che essi siano inerenti all'attività d'impresa e, se contestata, anche economicamente coerenti.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    La detrazione IVA presuppone la prova dell'inerenza del bene o servizio all'attività imprenditoriale.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi della deduzione/detrazione grava sul contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme all'onere della prova, ma non autonomamente decisivo nel caso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le doglianze formulate come violazione di legge non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Le censure di motivazione apparente e omessa pronuncia sono infondate perché la CTR ha reso una motivazione sufficiente e non ha omesso di decidere.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza della CTR è stata ritenuta adeguatamente motivata secondo i requisiti richiesti dal processo tributario.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione della CTR ha superato il minimo costituzionale richiesto.

  • art. 112 c.p.c.

    Esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • In tema di imposte dirette e IVA, il contribuente che intenda dedurre o detrarre costi deve dimostrare non solo l'esistenza della spesa, ma anche la sua inerenza all'attività d'impresa e, se contestata, la sua coerenza economica.
  • La mera registrazione contabile o l'emissione di fatture non sono, da sole, sufficienti a provare la deducibilità del costo quando l'Ufficio ne contesti l'effettiva riferibilità all'attività imprenditoriale.
  • Se il giudice di merito fonda il riconoscimento dell'inerenza su elementi fattuali concreti e logicamente coordinati, la censura in cassazione non può tradursi in una diversa valutazione del merito sotto le spoglie della violazione di legge.
  • La motivazione è sufficiente, ai fini del controllo di legittimità, quando dà conto in modo intelligibile delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza incorrere in omessa pronuncia o in motivazione meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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