Cassazione Civile, Ordinanza n. 08427/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale emesso nei confronti di un soggetto ritenuto dall'Amministrazione il vero gestore di un gruppo di cooperative consorziate, considerate meri schermi interposti. Secondo il PVC e l'avviso, le cooperative avrebbero omesso di dichiarare e versare le ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soci-lavoratori; il ricorrente sarebbe stato amministratore e poi liquidatore di fatto, nonché effettivo datore di lavoro. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo, tra l'altro, l'insussistenza del presupposto impositivo e la mancanza di prova del suo ruolo; in cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 28 D.Lgs. 175/2014, con riferimento alla responsabilità del liquidatore e, comunque, omessa motivazione sulla relativa eccezione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per non avere la CTR rilevato il difetto di prova del presupposto impositivo e della qualifica di amministratore/liquidatore di fatto, assumendo che gravasse sull'Ufficio dimostrare la distribuzione dell'attivo o la colpa del liquidatore.
La decisione
La Corte dichiara il primo motivo inammissibile e comunque infondato, rilevando che il ricorrente non aveva adeguatamente indicato quando e come avesse proposto e coltivato le relative eccezioni nei gradi di merito; nel merito, richiama il principio per cui in materia di accertamento tributario può presumersi, secondo l'id quod plerumque accidit, che l'amministratore di fatto di una società cartiera abbia incamerato i proventi dell'evasione, con conseguente onere della prova contraria a suo carico. Il secondo motivo è dichiarato in parte inammissibile e per il resto infondato, perché il ricorrente non si confronta con la motivazione della CTR, che aveva fondato la decisione su plurimi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti: dichiarazioni dei lavoratori, buste paga mensili, attività esclusiva delle cooperative per il consorzio, partecipazione minimale dei dirigenti, costituzione e liquidazione simultanea delle cooperative, unico commercialista e unico liquidatore, successiva assunzione di alcuni dirigenti in società riconducibili al contribuente, mancanza della documentazione contabile. Il ricorso viene quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
"360, n. 3, c. 1, n. 3. Omessa motivazione"; "art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ."
La Corte evidenzia l'imprecisione del richiamo normativo del ricorrente, che mescola vizio di violazione di legge e censure riconducibili a omessa pronuncia o omessa motivazione.
La norma viene richiamata come possibile base della censura; la Corte ne ricostruisce il contenuto nel punto in cui modifica l'art. 36 del D.P.R. 602/1973 e disciplina la responsabilità dei liquidatori.
"I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute ... rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano..."
La Corte riporta la disposizione per evidenziare che la responsabilità del liquidatore è personale e subordinata al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di quest'ultimo.
"i creditori sociali, tra cui il Fisco, possono agire nei confronti dei soci della estinta società di capitali (solo) sino alla concorrenza di quanto questi ultimi hanno riscosso ... e possono agire anche nei confronti del liquidatore se il pagamento è dipeso da colpa di costui"
È la tesi difensiva del ricorrente, richiamata dalla Corte, ma non accolta come decisiva rispetto alla ricostruzione fattuale operata nei gradi di merito.
La Corte reputa infondata la doglianza sul riparto dell'onere della prova, osservando che in materia tributaria l'Amministrazione può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti e che, in presenza di società cartiera e amministratore di fatto, spetta a quest'ultimo fornire la prova contraria.
È richiamato dalla CTR come base per valorizzare presunzioni gravi, precise e concordanti circa la fittizietà delle cooperative e l'effettiva gestione da parte del ricorrente.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura che presuppone eccezioni o questioni di merito deve indicare con precisione quando e come tali questioni siano state tempestivamente sollevate e coltivate nei gradi precedenti; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- In materia di accertamento tributario, la qualifica di amministratore di fatto di una società fittizia o cartiera può essere desunta in via presuntiva da un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti; in tal caso grava sul preteso amministratore l'onere di fornire la prova contraria.
- Quando la sentenza impugnata fonda la decisione su una pluralità di elementi presuntivi specificamente indicati, il ricorrente per cassazione deve confrontarsi puntualmente con tale motivazione, spiegando perché gli indizi valorizzati non sarebbero idonei a sorreggere la decisione; la mera riproposizione della propria tesi è insufficiente.
- La ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. va coordinata con le regole probatorie proprie del processo tributario, nel quale l'accertamento può essere sostenuto anche mediante presunzioni semplici qualificate.
- La responsabilità personale del liquidatore per debiti tributari presuppone il mancato pagamento con le attività della liquidazione e l'assenza della prova liberatoria richiesta dalla disciplina speciale.
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