Cassazione Civile, Ordinanza n. 00689/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento notificati a una società di persone per IRAP e ai soci per IRPEF e contributi previdenziali relativi all’anno 2010, poi impugnati e respinti in primo e secondo grado. In cassazione i contribuenti articolano tre motivi: (1) deducono la violazione dell’art. 2909 c.c. sostenendo che un successivo giudicato favorevole sull’annualità 2011, relativo ad avvisi annullati per invalidità della delega di firma, dovesse essere fatto valere anche nel presente giudizio; (2) denunciano la violazione dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la delega di firma del funzionario sottoscrittore fosse invalida perché priva di requisiti formali ed extraformali, e che non fosse provata l’idonea qualifica soggettiva del delegato; (3) lamentano la violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 600/1973, contestando il calcolo degli interessi applicati negli avvisi e la loro determinazione al tasso del 4% anziché del 3,50%.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo afferma che il giudicato formatosi su un avviso relativo a una diversa annualità (2011) e fondato su un vizio formale della delega di firma non estende automaticamente i propri effetti all’accertamento relativo all’anno 2010, trattandosi di presupposti di fatto non tendenzialmente permanenti ma legati a una specifica annualità e a un distinto atto impositivo. Sul secondo motivo ribadisce che la delega di firma dell’avviso di accertamento, essendo una delega di firma e non di funzioni, non richiede necessariamente l’indicazione nominativa del delegato né del termine di validità; inoltre, una volta risultante in atti la delega, l’appartenenza del delegato alla carriera direttiva si presume, salvo prova contraria dell’usurpazione dei poteri o della non appartenenza all’ufficio. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato la validità della delega e la Corte valorizza anche l’assenza di contestazione sulla qualifica direttiva del funzionario. Sul terzo motivo dichiara l’inammissibilità per novità, rilevando che la specifica doglianza sul tasso del 4% in luogo del 3,50% non era stata ritualmente introdotta nei gradi di merito; comunque osserva che, per l’accertamento in rettifica dei redditi dichiarati, si applica il D.M. 21 maggio 2009 in combinato con l’art. 20 d.P.R. n. 602/1973, con legittimità del tasso applicato. La Corte condanna i ricorrenti, in solido, alle spese e dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudicato esterno relativo a una diversa annualità non esplica efficacia vincolante nel giudizio sull’annualità diversa quando l’accertamento dipenda da presupposti non permanenti e riferiti a distinti atti impositivi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la deduzione della violazione di legge è scrutinata nei limiti del motivo, ma la censura nuova o non proposta nei gradi di merito non è esaminabile
art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
la delega di firma dell’avviso di accertamento è valida se il delegato appartiene alla carriera direttiva; non occorre, per la validità, l’indicazione nominativa del delegato né del termine di validità, trattandosi di delega di firma e non di funzioni
art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973
per gli accertamenti in rettifica dei redditi dichiarati si applica la disciplina ivi richiamata per il calcolo degli interessi
D.M. 21 maggio 2009
viene richiamato come base normativa per la misura del tasso di interesse applicato, ritenuto legittimo nel caso concreto
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il giudicato relativo a un atto impositivo di una determinata annualità non si estende automaticamente ad annualità diverse, salvo che riguardi elementi della fattispecie aventi carattere tendenzialmente permanente e comuni a più periodi d’imposta.
- La delega di firma dell’avviso di accertamento, quando prevista dall’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, ha natura organizzativa interna e non richiede necessariamente l’indicazione nominativa del delegato o un termine espresso di efficacia, purché il soggetto firmatario appartenga alla carriera direttiva.
- Una volta prodotta in giudizio la delega di firma, l’appartenenza del sottoscrittore all’ufficio e alla carriera direttiva può presumersi, salvo prova contraria della non appartenenza o dell’usurpazione del potere.
- Le questioni nuove sollevate per la prima volta in cassazione sono inammissibili, anche se formulate come violazioni di legge.
- Nel calcolo degli interessi su avvisi di accertamento relativi a rettifica di redditi dichiarati, la legittimità del tasso applicato va verificata alla luce della disciplina speciale richiamata dalla normativa di riferimento.
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