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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33544/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni amministrative emesso a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza, con cui veniva contestata a una società consortile l'indebita fruizione, sin dal 2003, dell'esenzione dalle accise prevista per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. L'Ufficio riteneva che la società non avesse la qualifica di autoproduttore necessaria per beneficiare dell'esenzione. La CTR aveva invece confermato l'annullamento della pretesa, ritenendo che la società consortile fosse autoproduttrice ai sensi del d.lgs. n. 79 del 1999 e che tale qualificazione bastasse ai fini dell'esenzione fiscale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 79 del 1999 e dell'art. 52 del d.lgs. n. 504 del 1995, sostenendo che la disciplina sull'autoproduzione del decreto Bersani non è utilizzabile per individuare i soggetti esentati dalle accise e che l'esenzione spetta solo quando l'autoproduttore coincida con il soggetto che consuma l'energia prodotta; il primo motivo, fondato sull'art. 10 dello Statuto del contribuente, restava assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva applicato ai fini dell'esenzione accise la nozione di autoproduttore dettata dal d.lgs. n. 79 del 1999. Ha affermato che la nozione vale solo ai fini del decreto Bersani, che la disciplina fiscale delle accise ha diversa finalità e che l'esenzione dell'art. 52, comma 3, lett. b), TUA è di stretta interpretazione e spetta soltanto per l'energia prodotta e consumata dal medesimo soggetto, non per l'energia ceduta, anche a titolo oneroso, ai consorziati. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di appello, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995

    L'esenzione accise per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è applicabile in modo restrittivo e solo all'energia utilizzata dallo stesso soggetto che la produce; non opera se l'energia viene ceduta a soggetti giuridicamente distinti.

  • art. 2 d.lgs. n. 79 del 1999

    La definizione di autoproduzione contenuta nel decreto Bersani vale solo ai fini di tale decreto e non può essere trasposta automaticamente nella disciplina fiscale delle accise.

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    Il motivo fondato sulla tutela del legittimo affidamento è stato assorbito; la Corte richiama comunque una giurisprudenza costante che ne esclude la rilevanza in fattispecie analoghe.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge relativa alla qualificazione dell'autoproduttore e all'applicazione dell'esenzione fiscale.

  • art. 1, comma 911, L. n. 208 del 2015

    La disposizione è richiamata come conferma interpretativa, ma viene considerata applicabile solo per l'anno d'imposta 2016 e non alla controversia in esame; estende l'esenzione ai soci delle società cooperative indicate dalla norma, non ai consorzi o alle società consortili.

Massime di principio

  • Le definizioni contenute in una disciplina settoriale non possono essere automaticamente utilizzate per individuare i presupposti di un diverso regime, specie quando quest'ultimo ha finalità e struttura autonome.
  • Le agevolazioni fiscali e le esenzioni in materia di accise sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.
  • Per beneficiare dell'esenzione sulle accise dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, il soggetto agevolato deve coincidere con colui che consuma l'energia prodotta; la cessione dell'energia a terzi esclude il beneficio per la parte ceduta.
  • L'attività della società consortile può essere legittimamente commerciale e la mera disponibilità di un impianto di produzione non basta, da sola, a fondare il diritto all'esenzione fiscale.
  • Il richiamo al legittimo affidamento non può sovvertire il chiaro dato normativo in materia tributaria quando la giurisprudenza esclude la spettanza del beneficio nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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