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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11219/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la decisione della Corte d'appello che aveva ridotto ma confermato una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Consob per violazioni della disciplina sui servizi di investimento commesse da un intermediario bancario di cui egli era componente del consiglio di amministrazione. La sanzione riguardava, in sintesi, la mancata predisposizione di procedure adeguate e di presidi interni in materia di valutazione di adeguatezza delle operazioni, gestione degli ordini della clientela e pricing delle azioni proprie, con riflessi anche su correttezza, diligenza e trasparenza nei rapporti con i clienti e sul corretto svolgimento dei servizi di investimento. Con il ricorso il sanzionato ha dedotto: 1) violazione dell'art. 195, comma 2, T.U.F. e del principio del contraddittorio, nonché dell'onere della prova, per la ritenuta disponibilità di tutta la documentazione da parte della Consob, pur in assenza del Manuale Mifid 2010 che, secondo lui, era decisivo; 2) motivazione apparente sulla stessa questione, per avere la Corte d'appello affermato in modo apodittico che il contenuto della procedura era evincibile da documenti diversi; 3) omessa pronuncia sulla dedotta estraneità temporale di alcune contestazioni comportamentali rispetto al periodo della sua carica; 4) violazione dell'art. 195, commi 6 e 7, T.U.F. per non avere la Corte valutato una lettera della Banca d'Italia prodotta in udienza, che secondo il ricorrente dimostrava la decadenza della Consob dal potere sanzionatorio in relazione alla contestazione sul pricing, e per non avere ammesso la formulazione di motivi aggiunti sulla base di documenti resi accessibili tardivamente; 5) violazione dell'art. 2381, comma 3, c.c., sostenendo che, quale amministratore non esecutivo, poteva rispondere solo in presenza di specifici segnali di allarme e che la Corte territoriale avrebbe trasformato la sua posizione in una responsabilità oggettiva, senza prova di indici di rischio e di un dovere di ulteriore attivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione ampia e comprensibile sulle risultanze documentali e che le doglianze del ricorrente miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, perché la questione della profilatura della clientela era stata comunque esaminata e si riferiva a un illecito omissivo permanente, fondato sull'omessa adozione di policy e presidi dal 2011. Quanto al quarto motivo, la Corte ha confermato la non decisività della lettera della Banca d'Italia e ha ribadito che, nelle sanzioni Consob, il dies a quo per la contestazione decorre dal momento in cui l'accertamento è compiuto o ragionevolmente compiibile dall'autorità competente, non già dalla mera disponibilità di atti presso altra autorità; ha quindi escluso che quel documento potesse fondare la dedotta decadenza. Con il quinto motivo la Corte ha ribadito che i consiglieri non esecutivi di società bancarie hanno un dovere di agire informati e di attivarsi in presenza di segnali d'allarme, senza che ciò comporti responsabilità oggettiva; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato l'inerzia del ricorrente a fronte degli esiti ispettivi e delle anomalie emerse. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con il richiamo al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 195, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.)

    nel procedimento sanzionatorio Consob rilevano il contraddittorio e le garanzie difensive, ma il ricorrente non ha dimostrato una lesione concreta derivante dalla documentazione non prodotta nei termini prospettati

  • art. 195, commi 6 e 7, d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.)

    la censura sulla decadenza del potere sanzionatorio non è fondata quando l'accertamento della Consob non è ancora completo; la contestazione deve essere tempestiva rispetto alla conclusione effettiva delle indagini dell'autorità competente

  • art. 21, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.)

    impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e dell'integrità dei mercati

  • art. 21, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.)

    impone di dotarsi di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee a garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di investimento

  • art. 1, commi 3 e 5, d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.)

    attribuiscono alla vigilanza il fine della trasparenza e correttezza dei comportamenti e della sana e prudente gestione, con tutela degli investitori e del buon funzionamento del sistema finanziario

  • art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150 del 2011

    «Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente»

    nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'opposizione va accolta solo se l'autorità sanzionatrice non abbia fornito prova sufficiente della responsabilità

  • art. 2697 c.c.

    l'autorità amministrativa sopporta l'onere di provare la responsabilità; l'opponente deve provare i fatti negativi o impeditivi specificamente allegati

  • artt. 115 e 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    possono denunciarsi solo errori di percezione del contenuto oggettivo della prova e non la mera contestazione della valutazione del materiale probatorio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    non è utilizzabile per contestare una motivazione solo perché ritenuta insufficiente o non condivisibile; il vizio deve essere sussunto correttamente come error in iudicando

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente la censura dell'omessa pronuncia e di altri errori processuali specifici

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciare su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo

  • art. 115 c.p.c.

    il processo di opposizione alle sanzioni si svolge secondo il principio dispositivo, con vincolo del giudice ai mezzi di prova allegati dalle parti

  • art. 2381, comma 3, c.c.

    i consiglieri non esecutivi delle società bancarie devono agire informati e monitorare l'andamento gestionale, non essendo esenti da responsabilità per il solo difetto di deleghe

  • artt. 2381, commi 3 e 6, c.c. e 2392 c.c.

    i consiglieri non esecutivi hanno un dovere di vigilanza e di attivazione in presenza di segnali di allarme, con responsabilità per l'inerzia colposa

  • art. 3, l. n. 689 del 1981

    opera la presunzione di colpa dell'autore dell'illecito amministrativo una volta integrata la fattispecie tipica

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'autorità sanzionatrice è sostanzialmente onerata della prova dei fatti costitutivi dell'illecito, mentre l'opponente deve provare i fatti impeditivi, estintivi o le circostanze negative specificamente dedotte.
  • In cassazione il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non basta contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione, occorrendo una vera e propria motivazione apparente, mancante o incomprensibile.
  • La deduzione di travisamento della prova è ammissibile solo quando si contesti un errore nella percezione del contenuto oggettivo della prova, non la sua valutazione; il ricorrente deve indicare un errore decisivo e certo, non meramente probabile.
  • La mancata produzione di un documento non implica di per sé violazione del contraddittorio o dell'onere probatorio se il giudice accerta, con motivazione non illogica, che il suo contenuto è comunque ricavabile da altri atti ritualmente acquisiti.
  • L'illecito amministrativo fondato sull'omessa predisposizione di procedure doverose ha natura omissiva e può essere integrato dalla mancata adozione di assetti organizzativi idonei, con responsabilità di chi, per ruolo gestorio, aveva il potere-dovere di attivarsi.
  • Per i consiglieri non esecutivi di società bancarie non sussiste responsabilità oggettiva: la responsabilità richiede inerzia colposa, presenza di segnali d'allarme percepibili con la diligenza della carica, nesso causale e mancata attivazione doverosa.
  • Nel controllo sulla tempestività della contestazione Consob, il termine decorre dal momento in cui l'accertamento è stato compiuto o ragionevolmente poteva esserlo dall'autorità competente, non dalla sola acquisizione di dati da parte di un diverso organo di vigilanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaAmministratoriInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioSocietarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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