Cassazione Civile, Ordinanza n. 18613/2025 del 08/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti del socio di una società in liquidazione una cartella di pagamento per IRAP relativa all'anno d'imposta 2014, fondata sull'assunto della non operatività della società e sull'attribuzione ai soci di redditi presunti ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724/1994. Il contribuente aveva impugnato la cartella, ma sia la CTP sia la CTR avevano rigettato le sue difese. In cassazione, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente ha denunciato violazione/falsa applicazione dell'art. 5 TUIR, degli artt. 30 L. n. 724/1994 e 36-bis DPR n. 600/1973, nonché dell'art. 67-bis d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto estensibile al suo caso, relativo all'IRAP 2014, il contenuto di una precedente sentenza tributaria passata in giudicato concernente l'IRAP 2013 della medesima società. La doglianza sostanziale riguardava quindi l'asserita formazione e rilevanza del giudicato esterno invocato dal contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la deduzione del giudicato esterno in cassazione è soggetta all'onere di specifica indicazione, nel ricorso, del momento e delle circostanze in cui gli atti relativi al giudicato sono stati prodotti nel giudizio di merito, e che la prova del passaggio in giudicato della sentenza invocata deve essere fornita mediante produzione della sentenza completa di motivazione e del relativo attestato di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva assolto tale onere ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., avendo prodotto la sola sentenza senza idonea certificazione attestante la sua non impugnabilità. Perciò la Cassazione ha rigettato il ricorso e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, nulla disponendo sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
unico motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.
la censura è stata prospettata come violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Violazione o falsa applicazione in specie quanto all’art. 5 T.U.I.R.
norma invocata dal ricorrente insieme alla disciplina fiscale della società e dei soci
lett[o] in combinazione con gli artt. 30 legge n. 724/1994
richiamato come base della presunta tassazione su redditi attribuiti ai soci in relazione alla non operatività della società
nonché quanto all’esecutività della sentenza tributaria ex art. 67-bis d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente nel motivo, ma non oggetto di autonoma motivazione decisiva nella decisione
art. 67-bis d.lgs. n. 546/1992
nonché quanto all’esecutività della sentenza tributaria ex art. 67-bis d.lgs. n. 546/1992
citato dal ricorrente a sostegno della rilevanza della precedente sentenza tributaria
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l'onere di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti, compresi quelli fondanti l'eccezione di giudicato esterno
munita di idonea certificazione (art. 124 att. cod. proc. civ.)
la prova del passaggio in giudicato richiede la produzione della sentenza corredata dell'attestato di cancelleria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha comportato l'atto dovuto di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13
richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Il giudicato esterno, pur rilevabile d'ufficio, può essere posto a fondamento dell'accoglimento solo se la parte che lo invoca ne fornisce prova completa, producendo la decisione precedente con motivazione e attestazione di cancelleria idonea a dimostrarne il passaggio in giudicato.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione del giudicato esterno è soggetta all'onere di autosufficienza del ricorso: occorre indicare specificamente dove e quando il relativo atto sia stato prodotto nei gradi di merito.
- La mera produzione della sentenza invocata non basta a dimostrare il giudicato, né il silenzio della controparte può valere come ammissione del suo passaggio in giudicato.
- La portata del giudicato esterno non può essere desunta dal solo dispositivo della sentenza, ma richiede la sentenza completa di motivazione e la certificazione di non impugnabilità.
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