Cassazione Civile, Ordinanza n. 07227/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un controllo dell'Ufficio, svolto ai sensi dell'art. 36-ter d.P.R. 600/1973, relativo agli anni d'imposta 2010-2013, con cui veniva rettificata la dichiarazione di due contribuenti escludendo una detrazione Irpef di euro 16.200 per spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico ai sensi dell'art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, l. 296/2006. I contribuenti impugnavano la cartella di pagamento deducendo, in sintesi, che il disconoscimento della detrazione richiedesse un avviso di accertamento e non potesse essere effettuato mediante controllo formale ex art. 36-ter. La CTP aveva rideterminato gli importi e escluso le sanzioni; la CTR, in riforma parziale, annullava integralmente la cartella. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: primo, denunciava violazione degli artt. 342, 343 e 346 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che i contribuenti avessero proposto appello incidentale sulla questione della necessità dell'avviso di accertamento; secondo, denunciava violazione dell'art. 36-ter d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità del recupero della detrazione in sede di controllo documentale, confondendo tale controllo con quello automatizzato ex art. 36-bis.
La decisione
La Corte ha disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta la qualificazione come appello incidentale della censura dei contribuenti, ma ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui il controllo formale ex art. 36-ter consente l'esclusione delle detrazioni non spettanti sulla base dei documenti richiesti ai contribuenti, con conseguente necessità di nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene richiamato come parametro della dedotta nullità per violazione di norme processuali nella formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
la Corte ribadisce che il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e la specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda, ma ritiene nel caso concreto assolti tali oneri.
invocato dall'Agenzia nel lamentare l'erronea qualificazione dell'impugnazione dei contribuenti come appello incidentale.
richiamato nel primo motivo, in relazione alle forme dell'appello incidentale.
richiamato nel primo motivo, in relazione alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente il controllo formale/documentale e l'esclusione, in tutto o in parte, delle detrazioni d'imposta non spettanti sulla base dei documenti richiesti ai contribuenti, con attività istruttoria limitata e interlocuzione procedimentale prima dell'iscrizione a ruolo.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
distingue il controllo automatizzato, basato sui soli dati direttamente desumibili dalla dichiarazione e dall'anagrafe tributaria, senza attività di ricerca o valutazioni sostanziali.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in via analogica per descrivere il controllo automatizzato in materia IVA, analogo a quello dell'art. 36-bis.
art. 25, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per affermare che nel processo tributario di cassazione il fascicolo di parte resta acquisito al fascicolo d'ufficio.
richiamato quanto alla richiesta di trasmissione del fascicolo nel giudizio di legittimità tributario.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per affermare il carattere devolutivo pieno dell'appello tributario e l'onere di impugnazione specifica.
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per affermare che nel processo tributario l'appello incidentale non richiede formule sacramentali.
art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, l. 29 dicembre 2006, n. 296
fonte normativa della detrazione Irpef per interventi finalizzati al risparmio energetico oggetto di recupero.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello incidentale della parte parzialmente soccombente non richiede formule sacramentali: è sufficiente che dalle conclusioni e deduzioni emerga in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della parte della decisione sfavorevole.
- Il controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 è cosa diversa dal controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973: il primo consente all'Ufficio una limitata attività istruttoria e il disconoscimento delle detrazioni non spettanti sulla base della documentazione richiesta ai contribuenti.
- Il recupero di una detrazione fiscale non è necessariamente riservato all'avviso di accertamento ordinario: quando la contestazione riguarda la spettanza della detrazione in base ai documenti, essa può essere effettuata in sede di controllo documentale ex art. 36-ter.
- La comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36-ter svolge una funzione di garanzia e di interlocuzione preventiva con il contribuente prima dell'iscrizione a ruolo.
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