Cassazione Civile, Ordinanza n. 15290/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da fatti verificatisi su un fondo rustico: la società attrice aveva acquistato alcuni terreni, vi aveva fatto eseguire lavori di pulizia e la realizzazione di una scala in conci di tufo per collegare particelle poste a quote diverse; durante tali operazioni aveva contestato ai confinanti l’occupazione di parte della particella 46 con attrezzature agricole. Successivamente, secondo il materiale probatorio utilizzato nel giudizio, i confinanti avrebbero distrutto la scala, impedito l’accesso di una pala meccanica destinata a realizzare una strada carrabile e arato il terreno, con ulteriori episodi di aratura in seguito. Nel processo penale gli odierni ricorrenti erano stati assolti dall’invasione di terreni per insussistenza del fatto e prosciolti dall’esercizio arbitrario delle proprie ragioni per particolare tenuità del fatto; a seguito del ricorso della parte civile, la Cassazione penale aveva disposto il rinvio al giudice civile competente per valore. In sede civile la Corte d’appello aveva ritenuto integrata una turbativa del possesso e aveva condannato i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e alle spese. I ricorrenti hanno censurato: 1) il preteso travisamento della prova e l’uso della sentenza penale di primo grado come fonte di fatti non accertati; 2) la violazione dell’art. 633 c.p., l’omesso esame della testimonianza della legale rappresentante della società e un vizio motivazionale; 3) la violazione delle norme penali richiamate, sostenendo che il giudice civile avesse dovuto rinnovare l’accertamento del reato; 4) la violazione del giudicato esterno derivante dall’assoluzione dal danneggiamento della scala; 5) l’illegittimità della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale per asserita mancanza di prova; 6) la regolazione delle spese, perché i convenuti erano stati assolti in sede penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio civile conseguente alla cassazione della sentenza penale di proscioglimento ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve accertare l’illecito aquiliano autonomamente, secondo le regole del processo civile, potendo utilizzare come prove atipiche anche gli atti e le sentenze del precedente processo penale. Ha ritenuto quindi corretta la valutazione della Corte d’appello, che aveva fondato il proprio convincimento non solo sulla sentenza penale ma anche sulla documentazione e sulle testimonianze acquisite. Ha escluso che vi fosse travisamento della prova o omesso esame di fatto decisivo, osservando che la doglianza in realtà riguardava elementi istruttori e non un fatto storico. Ha dichiarato infondato il motivo sulla pretesa necessità di riesaminare gli elementi costitutivi dei reati, ribadendo che nel giudizio civile non si possono accertare neppure incidentalmente i reati. Ha respinto la censura sul giudicato esterno, perché l’assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. non produce efficacia preclusiva nel civile se non vi è un positivo accertamento dei fatti dedotti. Ha ritenuto legittima la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in quanto il pregiudizio conseguiva a una condotta illecita già accertata in fatto e rientrava tra i danni risarcibili ex art. 2059 c.c. e art. 185 c.p. Infine ha giudicato corretta la condanna alle spese del giudizio civile in base alla soccombenza complessiva tra le parti. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il rinvio al giudice civile, dopo l’accoglimento del ricorso della parte civile avverso il proscioglimento penale, comporta un giudizio civile autonomo, volto all’accertamento dell’illecito aquiliano e non del reato.
Nel giudizio civile ex art. 622 c.p.p. il giudice deve verificare la sussistenza della fattispecie atipica dell’illecito aquiliano, distinta dal reato.
La censura di travisamento della prova è infondata quando il giudice di merito utilizza il complesso delle risultanze istruttorie acquisite ritualmente nel contraddittorio.
Il giudice civile può liberamente apprezzare le prove atipiche provenienti da altro giudizio, purché ne dia adeguata motivazione.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere dedotto con riferimento a un mero elemento istruttorio; il vizio motivazionale rilevante è solo quello che scende sotto il minimo costituzionale.
Nel giudizio civile successivo al proscioglimento penale non può essere nuovamente accertata la sussistenza del reato o del suo elemento soggettivo.
La responsabilità civile va valutata autonomamente, senza riesaminare i presupposti del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto resta rilevante solo sul piano penale e non amplia l’oggetto dell’accertamento civile.
Il giudicato opera solo nei limiti in cui vi sia stato un effettivo accertamento del fatto, non quando l’assoluzione sia stata pronunciata per insufficienza di prova.
Rileva ai fini del giudicato interno, ma nel caso concreto non vi era un accertamento preclusivo opponibile nel giudizio civile.
La Corte ribadisce che non vi è omessa pronuncia quando la questione sia assorbita dal corretto perimetro dell’accertamento devoluto.
L’assoluzione per insufficienza, contraddittorietà o mancanza di prova non equivale a positivo accertamento del fatto e non produce giudicato nel civile.
L’efficacia di giudicato della sentenza penale nel civile richiede un accertamento positivo delle circostanze indicate dalla norma.
Il reato accertato in fatto consente il risarcimento anche del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi previsti dalla legge e può essere liquidato equitativamente.
La liquidazione del danno segue i criteri compatibili con il risarcimento civilistico.
Il risarcimento comprende perdita subita e mancato guadagno conseguenti immediati e diretti all’illecito.
Quando il danno non è provabile nel suo preciso ammontare, la liquidazione può avvenire in via equitativa.
La prova dell’an e, nei limiti del possibile, del quantum del danno grava sulla parte che lo allega.
Le presunzioni possono concorrere alla dimostrazione del fatto dannoso.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili se gravi, precise e concordanti.
Le spese del giudizio civile seguono la soccombenza complessiva tra le parti.
Non ricorrevano i presupposti per una compensazione delle spese.
art. 24 Cost.
La censura sulle spese è stata ritenuta infondata perché il regolamento seguiva la soccombenza nel giudizio civile.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio civile conseguente alla cassazione della sentenza penale di proscioglimento su ricorso della parte civile, il giudice del rinvio deve accertare esclusivamente la responsabilità civile ex art. 2043 c.c., senza poter riesaminare la sussistenza del reato o i suoi elementi costitutivi, nemmeno in via incidentale.
- Le prove acquisite nel precedente giudizio penale, comprese le sentenze e gli atti documentali, possono essere utilizzate nel processo civile come prove atipiche liberamente valutabili dal giudice, purché siano ritualmente introdotte e motivatamente apprezzate.
- Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere fondato sulla mancata valutazione di un singolo elemento istruttorio; occorre l’omissione di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso.
- L’assoluzione penale pronunciata per insufficienza, contraddittorietà o mancanza di prova non produce automaticamente giudicato nel civile, poiché manca un positivo accertamento del fatto richiesto dalle norme sull’efficacia extrapenale della sentenza penale.
- Il danno non patrimoniale è risarcibile quando la lesione derivi da un illecito riconosciuto dalla legge come fonte di tutela; in tal caso, se l’esistenza del pregiudizio è provata ma il quantum non è determinabile con precisione, è legittima la liquidazione equitativa.
- Nel regime delle spese del giudizio civile, la regolazione segue l’esito complessivo della lite tra le parti del processo civile, senza interferenze automatiche con l’esito delle eventuali statuizioni penali precedenti.
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