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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26369/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di intimazione relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2003, fondato su una cartella esattoriale che l'Ufficio assumeva notificata nel 2009. Il contribuente ha censurato nei gradi di merito e poi in cassazione la ritualità della notifica della cartella prodromica, sostenendo: (1) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla mancanza di prova documentale della cartella mai notificata; (2) erronea attribuzione di fede privilegiata alla relata di notifica; (3) omesso esame della globalità del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c.; (4) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 per avere la notifica coinvolto un operatore postale privato non legittimato; (5) omesso esame sul concreto svolgimento della notifica; (6) violazione dell'art. 140 c.p.c. per validità della notifica eseguita, in parte, tramite soggetto non qualificato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione era nuova o comunque non coincidente con quanto dedotto nei gradi di merito; ha ritenuto infondati i motivi sulla validità della notifica perché, nel periodo in esame, era valida la notificazione di atti amministrativi e tributari effettuata tramite operatore postale privato munito di titolo abilitativo minore, e la fattispecie non coincideva con quella degli atti giudiziari; ha infine dichiarato inammissibili i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme e per mancata dimostrazione di diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'appello del contribuente, ha escluso sia l'omessa pronuncia sia l'illegittimità della notifica della cartella esattoriale, e ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sul vizio di motivazione per effetto della doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato posto a suo carico l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia può essere dedotta solo se la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito; se la statuizione impugnata è incompatibile con la tesi della parte, non vi è omessa pronuncia ma, al più, critica alla decisione implicita.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia.

  • artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    art. 26, comma 1, prima parte

    Richiamati come disciplina della notifica della cartella esattoriale e dei soggetti legittimati alla notificazione.

  • art. 1335 c.c.

    La cartella inviata all'indirizzo del destinatario si presume conosciuta; la prova della non conoscenza spetta al destinatario, che deve dimostrare di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere della prova sulla notifica; la Corte ribadisce che la prova del perfezionamento della notifica è assolta con l'avviso di ricevimento.

  • artt. 2699 e 2700 c.c.

    La relata di notifica è atto con fede privilegiata nei limiti propri dell'atto pubblico, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce del regime normativo delle notifiche postali nel periodo considerato.

  • art. 140 c.p.c.

    Invocato per contestare la notifica tramite deposito e raccomandata informativa; la Corte ha ritenuto infondate le censure sul punto alla luce della disciplina speciale delle notifiche postali richiamata in sentenza.

  • D.Lgs. n. 261 del 1999

    La Corte ne ricostruisce l'evoluzione normativa: dapprima liberalizzazione del mercato postale, poi riserva di alcuni servizi al fornitore universale, quindi ulteriore liberalizzazione fino all'abrogazione della riserva con L. 124/2017.

  • D.Lgs. n. 58 del 2011

    Ha modificato l'art. 4 del D.Lgs. 261/1999, determinando una parziale liberalizzazione che, secondo la Corte, consente la validità delle notifiche di atti amministrativi e tributari effettuate dagli operatori postali privati abilitati nel periodo successivo.

  • L. n. 124 del 2017

    art. 1, comma 57, lett. b)

    Ha abrogato la riserva in favore del servizio postale universale, completando la liberalizzazione del settore a partire dal 10 settembre 2017.

  • L. n. 890 del 1982

    È richiamata come disciplina degli atti giudiziari notificati a mezzo posta, distinta dalla notificazione di atti amministrativi e tributari trattata nel caso.

  • art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992

    È menzionato quale disciplina delle notificazioni delle violazioni al codice della strada, anch'essa oggetto della riserva postale nel regime temporale richiamato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Opera il limite alla deducibilità del vizio motivazionale in cassazione quando vi sia doppia conforme nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di porre a carico del soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate questioni nuove o non devolute nei precedenti gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata già dedotta, in applicazione del principio di autosufficienza.
  • L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata, pur senza affrontare espressamente una singola eccezione, risulti incompatibile con la tesi della parte e quindi contenga un rigetto implicito della censura.
  • In tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento e della data della notificazione è fornita dall'avviso di ricevimento, senza necessità di produrre anche la copia integrale della cartella, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
  • Nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notificazione di atti amministrativi e tributari effettuata tramite operatore postale privato munito di licenza individuale può essere valida; diversa è la disciplina degli atti giudiziari, per i quali possono operare regole più restrittive.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado siano fondate su differenti ragioni di fatto.
  • Le censure sulla ritualità della notificazione devono confrontarsi con la disciplina speciale applicabile ratione temporis e con la concreta qualificazione dell'atto notificato, distinguendo tra atti amministrativi/tributari e atti giudiziari.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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