Cassazione Civile, Ordinanza n. 26369/2025 del 29/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di intimazione relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2003, fondato su una cartella esattoriale che l'Ufficio assumeva notificata nel 2009. Il contribuente ha censurato nei gradi di merito e poi in cassazione la ritualità della notifica della cartella prodromica, sostenendo: (1) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla mancanza di prova documentale della cartella mai notificata; (2) erronea attribuzione di fede privilegiata alla relata di notifica; (3) omesso esame della globalità del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c.; (4) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 per avere la notifica coinvolto un operatore postale privato non legittimato; (5) omesso esame sul concreto svolgimento della notifica; (6) violazione dell'art. 140 c.p.c. per validità della notifica eseguita, in parte, tramite soggetto non qualificato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione era nuova o comunque non coincidente con quanto dedotto nei gradi di merito; ha ritenuto infondati i motivi sulla validità della notifica perché, nel periodo in esame, era valida la notificazione di atti amministrativi e tributari effettuata tramite operatore postale privato munito di titolo abilitativo minore, e la fattispecie non coincideva con quella degli atti giudiziari; ha infine dichiarato inammissibili i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme e per mancata dimostrazione di diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'appello del contribuente, ha escluso sia l'omessa pronuncia sia l'illegittimità della notifica della cartella esattoriale, e ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sul vizio di motivazione per effetto della doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato posto a suo carico l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia può essere dedotta solo se la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito; se la statuizione impugnata è incompatibile con la tesi della parte, non vi è omessa pronuncia ma, al più, critica alla decisione implicita.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia.
artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973
art. 26, comma 1, prima parte
Richiamati come disciplina della notifica della cartella esattoriale e dei soggetti legittimati alla notificazione.
La cartella inviata all'indirizzo del destinatario si presume conosciuta; la prova della non conoscenza spetta al destinatario, che deve dimostrare di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere della prova sulla notifica; la Corte ribadisce che la prova del perfezionamento della notifica è assolta con l'avviso di ricevimento.
La relata di notifica è atto con fede privilegiata nei limiti propri dell'atto pubblico, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce del regime normativo delle notifiche postali nel periodo considerato.
Invocato per contestare la notifica tramite deposito e raccomandata informativa; la Corte ha ritenuto infondate le censure sul punto alla luce della disciplina speciale delle notifiche postali richiamata in sentenza.
La Corte ne ricostruisce l'evoluzione normativa: dapprima liberalizzazione del mercato postale, poi riserva di alcuni servizi al fornitore universale, quindi ulteriore liberalizzazione fino all'abrogazione della riserva con L. 124/2017.
Ha modificato l'art. 4 del D.Lgs. 261/1999, determinando una parziale liberalizzazione che, secondo la Corte, consente la validità delle notifiche di atti amministrativi e tributari effettuate dagli operatori postali privati abilitati nel periodo successivo.
art. 1, comma 57, lett. b)
Ha abrogato la riserva in favore del servizio postale universale, completando la liberalizzazione del settore a partire dal 10 settembre 2017.
È richiamata come disciplina degli atti giudiziari notificati a mezzo posta, distinta dalla notificazione di atti amministrativi e tributari trattata nel caso.
art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992
È menzionato quale disciplina delle notificazioni delle violazioni al codice della strada, anch'essa oggetto della riserva postale nel regime temporale richiamato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
Opera il limite alla deducibilità del vizio motivazionale in cassazione quando vi sia doppia conforme nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di porre a carico del soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate questioni nuove o non devolute nei precedenti gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata già dedotta, in applicazione del principio di autosufficienza.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata, pur senza affrontare espressamente una singola eccezione, risulti incompatibile con la tesi della parte e quindi contenga un rigetto implicito della censura.
- In tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento e della data della notificazione è fornita dall'avviso di ricevimento, senza necessità di produrre anche la copia integrale della cartella, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
- Nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notificazione di atti amministrativi e tributari effettuata tramite operatore postale privato munito di licenza individuale può essere valida; diversa è la disciplina degli atti giudiziari, per i quali possono operare regole più restrittive.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado siano fondate su differenti ragioni di fatto.
- Le censure sulla ritualità della notificazione devono confrontarsi con la disciplina speciale applicabile ratione temporis e con la concreta qualificazione dell'atto notificato, distinguendo tra atti amministrativi/tributari e atti giudiziari.
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