Sentenza del 30/12/2015 n. 26107 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Toscana che aveva riconosciuto al Fallimento il diritto al rimborso del credito IVA relativo al 2005. L’Amministrazione sosteneva che, dopo la sentenza d’appello, era stato notificato un avviso di accertamento con cui veniva determinata una maggiore IVA dovuta, superiore al credito richiesto a rimborso, con conseguente compensazione e sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. In subordine, invocava la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la sola notifica dell’avviso di accertamento e l’affermazione dell’Amministrazione circa la sua definitività non fossero sufficienti a dimostrare l’estinzione o la compensazione del credito IVA. La definitività dell’accertamento e la sussistenza di un controcredito certo, liquido ed esigibile richiedevano un accertamento in fatto, non sostituibile da una dichiarazione unilaterale dell’Ufficio. Inoltre, la cessazione della materia del contendere presuppone fatti sopravvenuti idonei a eliminare l’interesse alla decisione e, di regola, conclusioni conformi delle parti, condizioni non dimostrate nel caso concreto. Non sono state liquidate spese perché il Fallimento non ha svolto difese.
Norme richiamate
Riguarda l’interesse ad agire e a impugnare. La Corte ha escluso che fosse stata dimostrata una sopravvenuta carenza di interesse del Fallimento o dell’Amministrazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30
Disciplina il rimborso del credito IVA. La controversia riguardava il diritto del Fallimento a ottenere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione IVA 2005.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 6
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all’ufficio le somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 5 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 2 fino a quando l’accertamento sia divenuto definitivo.
La disposizione disciplina il recupero di rimborsi IVA eventualmente indebiti dopo un successivo accertamento, ma non dimostra automaticamente, prima del necessario accertamento dei presupposti, l’estinzione del credito oggetto del giudizio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)
Prevede il metodo induttivo puro utilizzato dall’Ufficio per rideterminare il reddito d’impresa della società fallita.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55
È stato richiamato quale base per l’accertamento induttivo dell’IVA.
Disciplina l’estinzione delle obbligazioni per compensazione. La Corte ha chiarito che l’effetto estintivo presuppone la prova dell’esistenza di contrapposti crediti.
Richiede che il controcredito utilizzato in compensazione sia certo, liquido ed esigibile. Tali requisiti non sono stati adeguatamente provati dall’Agenzia.
Consente in cassazione il deposito di documenti relativi all’ammissibilità del ricorso o a fatti sopravvenuti rilevanti, ma la produzione documentale non esonera dalla prova effettiva dei fatti dedotti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46
Disciplina l’estinzione del processo tributario nei casi di cessazione della materia del contendere, che ricorre quando un fatto sopravvenuto elimina l’oggetto o l’interesse concreto della controversia.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 44 e 45
Distinguono la rinuncia al ricorso e l’inattività delle parti dalla cessazione della materia del contendere, istituti con presupposti ed effetti differenti.
Massime di principio
- La notifica di un nuovo avviso di accertamento non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere in una causa relativa a un rimborso fiscale.
- Per opporre la compensazione occorre dimostrare l’esistenza di un controcredito effettivo, certo, liquido ed esigibile; non basta una dichiarazione unilaterale dell’Amministrazione.
- La definitività di un atto tributario per mancata impugnazione deve essere provata in modo verificabile, inclusi la corretta notifica e il decorso del termine per ricorrere.
- La cessazione della materia del contendere richiede un fatto sopravvenuto che elimini concretamente l’interesse alla decisione e, normalmente, una situazione processuale coerente tra le parti.
- La mancata costituzione o il silenzio della controparte non equivalgono automaticamente a riconoscimento del fatto estintivo o del controcredito.
- In sede di cassazione possono essere prodotti documenti relativi a fatti sopravvenuti o all’ammissibilità del ricorso, ma la Corte non può trasformarsi in giudice dell’accertamento di fatti nuovi o controversi.
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