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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26064 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

P.G. aveva impugnato il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'IRPEF trattenuta sull'indennità di buonuscita. La CTR della Puglia, riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato cessata la materia del contendere, aveva accolto l'appello del contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 17 TUIR, per la mancata applicazione dei criteri corretti di tassazione dell'indennità; e omessa o contraddittoria motivazione, perché la CTR non avrebbe valutato la riliquidazione dell'imposta effettuata dall'Ufficio e le relative eccezioni. Il testo non indica gli importi in contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo: la CTR aveva riconosciuto che l'Agenzia aveva depositato la riliquidazione e che era stato emesso un ordinativo di pagamento, ma non ne aveva esaminato il contenuto né spiegato perché fosse illegittima. La motivazione era quindi inadeguata rispetto alla questione decisiva, ossia la correttezza del calcolo dell'imponibile alla luce dell'art. 17 TUIR e della sentenza della Corte costituzionale n. 513/1990. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito, non deciso nel merito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese processuali; non è stato quindi stabilito definitivamente se il contribuente abbia diritto al rimborso.

Norme richiamate

  • Art. 17 del TUIR

    il giudice avrebbe dovuto accertare se fossero state rispettate le regole secondo le quali doveva essere determinata l'Irpef ai sensi della richiamata normativa (art. 17 TUIR) e, in particolare, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 513/1990, se fosse stato correttamente calcolato l'imponibile da assoggettare all'imposta.

    Nel giudizio sul rimborso dell'IRPEF applicata all'indennità di buonuscita, il giudice deve verificare concretamente che l'imponibile sia stato calcolato secondo i criteri dell'art. 17, anche considerando la pronuncia costituzionale richiamata.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha accolto la censura motivazionale perché la CTR non ha esaminato un fatto decisivo, cioè la riliquidazione dell'imposta e il relativo ordinativo di pagamento, né ha spiegato le ragioni della ritenuta illegittimità del calcolo.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda il rimborso di imposte e l'Amministrazione documenta una riliquidazione o un pagamento, il giudice deve esaminare nel merito tali elementi e chiarire se il calcolo sia conforme alle norme applicabili: non basta affermare in modo apodittico che la riliquidazione è errata.
  • La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non comporta automaticamente il riconoscimento del rimborso: il giudice di rinvio deve svolgere gli accertamenti omessi e decidere nuovamente la controversia.
  • Se un motivo di ricorso è accolto e la sentenza viene cassata per una carenza preliminare nell'esame dei fatti, gli altri motivi possono restare assorbiti e non essere decisi nel merito.

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