Sentenza del 30/12/2015 n. 26106 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica IVA con cui l’Agenzia aveva recuperato detrazioni effettuate sulla base di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, nell’ambito di una presunta frode carosello. La CTR del Lazio, con sentenza del 20 novembre 2007, aveva confermato l’annullamento dell’avviso ritenendo insufficienti le prove e inutilizzabili, perché raccolte senza contraddittorio, le dichiarazioni di terzi contenute nel PVC del 22 ottobre 2002 e riferite a indagini penali ancora preliminari. L’Agenzia ha contestato tale esclusione probatoria e denunciato inoltre un’insufficiente e contraddittoria motivazione. La società, con ricorso incidentale condizionato, ha contestato la mancata allegazione all’avviso di documenti richiamati nel PVC.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia: le dichiarazioni di terzi raccolte durante la verifica fiscale non sono testimonianze vietate, ma elementi indiziari utilizzabili dal giudice tributario e valutabili insieme alle altre risultanze, senza poter da sole fondare la decisione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo dell’Agenzia per mancato rispetto dell’onere di indicare specificamente il fatto controverso e le ragioni della dedotta insufficienza motivazionale, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale condizionato della società, perché non coglieva la ragione della decisione della CTR sulla conoscenza dei documenti richiamati e sulla superfluità della loro allegazione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio per un nuovo esame comparativo degli elementi indiziari e per la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi accertata definitivamente la fondatezza della pretesa IVA.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4
La limitazione probatoria stabilita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4, non comporta pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, l'inutilizzabilità, in sede processuale, delle dichiarazioni di terzi eventualmente raccolte dall'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica fiscale.
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non esclude l’utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi raccolte dall’Amministrazione durante la verifica. Queste dichiarazioni hanno valore indiziario: possono concorrere alla formazione del convincimento, ma non bastano da sole a fondare la decisione.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Tale adempimento integra un "quid pluris" rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso stesso, e dunque non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), ma assume l'autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, la censura motivazionale deve indicare in modo chiaro e autonomo il fatto controverso oppure le ragioni per cui l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione incide sulla decisione. La sola esposizione del motivo non soddisfa tale requisito, la cui mancanza comporta l’inammissibilità.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2
Il Giudice di appello, infatti, non ha - erroneamente - affermato che l'avviso di accertamento era legittimo anche se motivato per relationem (doppia relatio) ad atti e documenti richiamati dal PVC ma non allegati ad esso ed all'atto impositivo, ma ha piuttosto affermato che tale allegazione si rendeva superflua, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 in quanto tali atti e documenti erano già conosciuti dalla società.
Nel caso esaminato, l’allegazione dei documenti richiamati non era necessaria perché la società ne conosceva già il contenuto e aveva potuto difendersi in modo compiuto. La decisione non stabilisce una generale irrilevanza dell’obbligo di allegazione: lega la superfluità alla conoscenza effettiva degli atti da parte della contribuente.
Massime di principio
- Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi raccolte durante una verifica fiscale possono essere valutate come indizi anche se non rese in contraddittorio con il contribuente; non diventano per questo testimonianze formali e, da sole, non sono sufficienti a fondare la decisione.
- Quando l’accertamento si basa su più elementi indiziari, il giudice deve valutarli complessivamente e comparativamente: non può espungere le dichiarazioni di terzi solo perché raccolte fuori dal contraddittorio.
- Per contestare in Cassazione un vizio di motivazione soggetto all’art. 366-bis c.p.c., occorre indicare chiaramente il fatto controverso o la specifica insufficienza e spiegare perché una sua corretta valutazione avrebbe potuto determinare un esito diverso.
- La mancata allegazione di documenti richiamati nell’atto impositivo può risultare superflua quando sia accertato che il contribuente ne conosceva già il contenuto e ha potuto svolgere una difesa effettiva; la conoscenza concreta degli atti è quindi rilevante per valutare la contestazione formale.
- La cassazione con rinvio per una nuova valutazione degli indizi non equivale a una decisione definitiva sulla pretesa tributaria: il giudice del rinvio deve riesaminare il merito secondo il principio di utilizzabilità probatoria affermato dalla Corte.
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