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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26052 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

P.S. impugnava per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale pronunciata in sede di rinvio, che aveva accolto il ricorso in riassunzione dell’Agenzia e confermato l’accertamento sintetico IRPEF e ILOR relativo al 1992, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 600/1973. L’accertamento si fondava sulla disponibilità di denaro e su beni immobili e un’autovettura, nonché sulle movimentazioni di conti intestati al contribuente e alle sue congiunte, sui quali P.S. operava come procuratore. Con il primo motivo, il ricorrente contestava che gli accrediti fossero stati assunti integralmente come reddito imponibile, senza scorporare redditi esenti o già dichiarati, somme di provenienza illecita o possibili duplicazioni rispetto agli indici presuntivi. Con il secondo motivo, contestava la condanna alle spese dei precedenti gradi di merito, sostenendo che la loro compensazione fosse ormai coperta da giudicato interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato giudicato infondato: il contribuente non aveva tempestivamente fornito, con idonea documentazione, la prova che le somme derivassero da redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, né aveva specificamente dimostrato le altre esclusioni invocate; in sede di rinvio non era possibile introdurre nuove deduzioni o prove, dovendosi decidere sulla base del materiale ritualmente allegato e provato nelle fasi precedenti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la valutazione sulla soccombenza e sulla compensazione delle spese spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Gli eredi del ricorrente sono stati condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 6

    Una siffatta dimostrazione non sembra essere stata tempestivamente fornita dal contribuente, il quale, del resto, neppure specificamente assume di averlo fatto.

    Nell’accertamento sintetico il contribuente può provare che il reddito presunto deriva, in tutto o in parte, da redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; deve però documentare sia l’entità di tali redditi sia la durata del loro possesso. La prova deve essere fornita tempestivamente e non può essere sostituita da deduzioni generiche formulate per la prima volta in sede di rinvio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1

    La norma è invocata dal ricorrente in relazione alla condanna alle spese, ma la Corte dichiara inammissibile la censura e non ne espone una specifica interpretazione.

  • Codice di procedura civile, artt. 91 e 92

    La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce, difatti, una facoltà discrezionale del giudice di merito, al cui prudente apprezzamento è rimessa la valutazione della ricorrenza delle condizioni per disporla, e - in virtù di un principio non in contrasto con una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. - è sottratta all'obbligo di specifica motivazione, senza che, per questo, la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, a meno che non sia sorretta da ragioni palesemente illogiche, ossia tali da inficiare per la loro inconsistenza lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.

    La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, di regola, non richiede una motivazione specifica né è riesaminabile in cassazione. Resta censurabile la violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la motivazione è inoltre sindacabile se palesemente illogica.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    La disposizione è richiamata dal ricorrente insieme alla censura sull’accertamento sintetico, ma la Corte decide il motivo sulla base dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 e dei limiti alle deduzioni e prove proponibili in sede di rinvio, senza formulare una specifica interpretazione dell’art. 116.

  • Codice di procedura civile, artt. 385, comma 2, e 91

    Sono richiamati dal ricorrente in tema di regolazione delle spese; la Corte non ne fornisce un’autonoma interpretazione, dichiarando inammissibile la relativa censura secondo i principi generali sul sindacato delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nell’accertamento sintetico, la contestazione della provenienza delle somme deve essere sostenuta da documenti idonei che attestino sia l’ammontare sia il periodo di disponibilità dei redditi esenti o soggetti a ritenuta; affermazioni generiche o prove introdotte tardivamente non sono sufficienti.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto stabilito dalla cassazione e decide, di regola, sulla base di allegazioni e prove ritualmente introdotte nelle fasi precedenti: non è possibile ampliare tardivamente il tema probatorio con nuove ricostruzioni.
  • La regolazione e l’eventuale compensazione delle spese spettano al giudice di merito. In cassazione il sindacato è limitato, in particolare, al caso in cui le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa o la decisione sia fondata su ragioni palesemente illogiche.

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