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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26109 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A seguito del sequestro di capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti e constatata l’omessa tenuta dei libri contabili obbligatori, l’Agenzia aveva accertato induttivamente, per il 1999, maggiori redditi d’impresa ai fini IVA, IRPEF e IRAP. Aveva considerato ricavi i versamenti e i prelievi non giustificati rilevati su conti intestati al contribuente o sui quali era delegato a operare, deducendo costi forfetari pari al 50% dei ricavi. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza del 15 gennaio 2009, n. 12, aveva accolto l’appello principale dell’Ufficio solo in parte: aveva confermato la pretesa limitandola ai versamenti, escludendo i prelievi perché era stata dimostrata la natura personale di alcune operazioni. L’Agenzia ha impugnato tale decisione in Cassazione con tre motivi, relativi a violazione di legge, vizi processuali e vizio di motivazione. La Corte non ha esaminato tali censure, poiché il ricorso era privo dell’avviso di ricevimento della notificazione postale al contribuente.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. La prova della spedizione non basta a dimostrare il perfezionamento della notificazione: l’avviso di ricevimento documenta la consegna e i relativi dati. Poiché il contribuente non si era costituito, l’omessa produzione dell’avviso impediva di verificare l’effettiva instaurazione del contraddittorio. L’Agenzia aveva allegato il ritardo nella restituzione della cartolina, ma non aveva provato di essersi tempestivamente attivata presso l’amministrazione postale per ottenere un duplicato, né aveva dimostrato circostanze oggettive che le avessero impedito di farlo. Non era quindi possibile rinnovare la notificazione. Le censure di merito non sono state decise; non sono state liquidate spese, data la contumacia del resistente.

Norme richiamate

  • Art. 149 c.p.c.

    la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario

    La notificazione postale richiede che il plico sia consegnato al destinatario: la sola spedizione non prova il completamento della notifica.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, artt. 4, comma 3, e 6, comma 1

    l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita

    L’avviso di ricevimento è la prova documentale della consegna e delle sue circostanze. Se il notificante non lo riceve, può chiederne un duplicato all’amministrazione postale; per ottenere la rimessione in termini deve dimostrare di essersi attivato tempestivamente.

  • Art. 291 c.p.c.

    la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.)

    Quando manca la prova della consegna e il destinatario non si costituisce, il difetto non è trattabile come una semplice nullità sanabile mediante rinnovazione della notificazione.

  • Art. 156, comma 3, c.p.c.

    i principi affermati, che escludono, nel caso specificamente indicato, un vizio di nullità della notifica, precludendo l'applicabilità degli istituti della "rinnovazione" dell'atto ex art. 291 c.p.c. e della "sanatoria" dell'atto nullo ex art. 156 c.p.c., comma 3

    La mancata produzione dell’avviso non configura, nel caso considerato, una nullità della notifica sanabile per raggiungimento dello scopo. Se il destinatario si costituisce, la costituzione prova l’avvenuta conoscenza e rende superflua la produzione dell’avviso; se non si costituisce, tale prova manca.

  • Art. 184-bis c.p.c., oggi art. 153, comma 2, c.p.c.

    la parte può domandare di essere rimessa in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ. (norma attualmente inserita nell'art. 153 c.p.c., comma 2, in seguito alla novella della L. n. 69 del 2009), per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso

    La rimessione in termini per depositare il duplicato dell’avviso può essere richiesta, ma occorre documentare la tempestiva richiesta del duplicato; la mera allegazione di un ritardo postale non è sufficiente.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni a mezzo posta, la prova della spedizione non equivale alla prova della consegna. Il notificante deve conservare e produrre l’avviso di ricevimento quando è necessario dimostrare che il destinatario ha ricevuto l’atto.
  • Se manca l’avviso e il destinatario non si costituisce, il giudice non può verificare l’effettiva instaurazione del contraddittorio e il ricorso è inammissibile; la notificazione non può essere semplicemente rinnovata come se fosse affetta da nullità.
  • La costituzione del destinatario dimostra l’avvenuta conoscenza dell’atto e può rendere superflua la produzione dell’avviso, non perché sani una nullità, ma perché fornisce direttamente la prova del fatto rilevante.
  • Chi non riceve la cartolina di ritorno deve attivarsi tempestivamente per ottenere un duplicato e documentare tale iniziativa. L’allegazione del solo ritardo dell’ufficio postale, senza prova della richiesta o di un impedimento obiettivo, non giustifica la rimessione in termini.

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