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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26093 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava tre avvisi di liquidazione ICI per gli anni 1999, 2000 e 2001, relativi a due immobili situati a Roma. Per l’albergo di Via B., la società sosteneva di avere correttamente calcolato l’imposta secondo il criterio previsto per gli immobili di categoria D non iscritti in catasto; il Comune aveva invece utilizzato la rendita catastale, risultante dagli atti dal 20 settembre 1999. La società contestava inoltre la notificazione degli avvisi in un unico plico, la determinazione della rendita, le sanzioni, l’indicazione dell’immobile di Piazza A. al civico 6 anziché al civico 5 e la mancata considerazione della sua domanda relativa alla rendita e all’appartenenza dell’immobile. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 134/07/07 depositata il 14 febbraio 2008, aveva respinto l’appello e confermato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 189/38/06, che aveva rigettato i ricorsi riuniti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo, sulla notificazione cumulativa, è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto era astratto e non specifico rispetto alla censura formulata in rubrica. Il secondo motivo, sulla mancata pronuncia circa la rendita, è stato dichiarato inammissibile per astrattezza e comunque infondato, poiché la CTR aveva riconosciuto la legittimità delle imposte recuperate. Il terzo motivo, relativo alla mancata pronuncia sulla domanda di annullamento delle sanzioni, è stato dichiarato inammissibile per astrattezza e comunque infondato, essendo stata confermata la legittimità degli avvisi e delle sanzioni. Il quarto motivo è stato rigettato: l’indicazione del civico 6 invece del civico 5 era stata considerata un errore materiale irrilevante, essendo identificabile l’immobile di proprietà della società. Il quinto motivo, sulla disciplina della rendita catastale ai fini ICI, è stato dichiarato inammissibile perché formulato in termini astratti e senza confrontarsi con le ragioni concrete della sentenza. La società è stata condannata a rimborsare al Comune di Roma le spese di giudizio, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Il motivo è preliminarmente inammissibile perchè, in violazione dell'art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, il quesito è formulato in modo astratto.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale dell’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve essere pertinente alla controversia concreta; un quesito formulato in astratto comporta l’inammissibilità del motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4

    Il motivo è altresì preliminarmente inammissibile per mancanza di specificità perchè, in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in rubrica viene lamentato un vizio di omessa pronuncia e mentre nel quesito viene invece censurata una violazione delle regole di notifica degli atti impositivi.

    La censura deve essere specifica e coerente: l’indicazione di un vizio in rubrica e di un vizio diverso nel quesito rende incerto l’oggetto dell’impugnazione e determina l’inammissibilità.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, commi 2 e 3

    A giudizio della CTR difatti, siccome l'attribuzione della rendita era stata messa "in atti dal 20/9/99", l'imposta doveva essere stabilita sulla base della rendita medesima ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 504 cit.

    La CTR ha ritenuto applicabile il criterio basato sulla rendita catastale quando questa risulta già attribuita e messa in atti; il criterio previsto per gli immobili di categoria D non iscritti in catasto non era quindi applicabile al caso dell’albergo.

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1

    E questo, concludeva la CTR, poichè ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, la rendita non doveva essere notificata essendo stata la stessa "messa in atti" prima del 31 dicembre 1999.

    Secondo la ricostruzione della CTR confermata dalla decisione, nel caso concreto la rendita messa in atti prima del 31 dicembre 1999 non richiedeva notificazione per essere utilizzata ai fini della liquidazione ICI.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i motivi devono esporre con precisione la censura e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; quesiti astratti o formulazioni incoerenti tra rubrica e contenuto possono essere dichiarati inammissibili.
  • Una contestazione per omessa pronuncia non è fondata quando la decisione impugnata ha comunque risolto la questione in modo incompatibile con la domanda, o ha statuito sulla legittimità degli atti contestati.
  • Un errore materiale nell’indicazione del civico non determina di per sé l’invalidità dell’atto se l’immobile cui esso si riferisce è comunque identificabile.
  • Ai fini ICI, secondo il criterio applicato dalla CTR in questa controversia, la rendita catastale già messa in atti poteva essere utilizzata per determinare l’imposta; la decisione non ha però esaminato nel merito la specifica censura normativa della contribuente, dichiarata inammissibile.

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