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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22875/2024 del 16/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di rapporti intercorsi tra le parti nell'ambito della produzione televisiva di una serie: il lavoratore aveva prestato attività dal 1996 al 2011 mediante tre contratti a termine e dodici contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prima come assistente arredatore e poi come arredatore. In primo grado chiedeva, in via principale, l'accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato dal 1999 con le conseguenti tutele ripristinatorie e risarcitorie; in subordine, la nullità del termine apposto ai primi tre contratti a termine. Dopo un primo rigetto e una cassazione con rinvio, la Corte d'appello ha riconosciuto la subordinazione a tempo indeterminato solo dal 1 settembre 2004, per l'illegittimità del primo contratto di collaborazione a progetto successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003, e ha liquidato un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità. La società ricorrente ha impugnato tale statuizione sostenendo che l'indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 dovesse parametrarsi alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel rapporto subordinato e non al compenso della collaborazione autonoma illegittima. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha contestato l'applicazione della disciplina limitativa dell'art. 32 l. n. 183/2010, deducendo che essa non fosse applicabile al rapporto già in corso al momento della sua entrata in vigore e che dovesse invece essere riconosciuto il risarcimento integrale delle retribuzioni non corrisposte dal 2011 al 2021.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale del lavoratore, ritenendo applicabile l'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 anche ai giudizi pendenti e anche alla conversione di un contratto di collaborazione a progetto illegittimo in rapporto subordinato a tempo indeterminato, perché la fattispecie rientra nella nozione di 'casi di conversione del contratto a tempo determinato'. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso principale della società, osservando che la doglianza sul criterio di quantificazione dell'indennità era priva di decisività concreta, poiché la ricorrente non aveva indicato in modo autosufficiente quali fossero il compenso della collaborazione, la retribuzione subordinata astrattamente dovuta e la differenza tra i due valori. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente sulla quantificazione tra il minimo e il massimo previsti dalla norma. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto

    Si applica ai casi di conversione del contratto a tempo determinato e, in base al comma 7, anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge; la nozione di conversione è letta in senso ampio, comprensiva anche della conversione di un contratto di collaborazione a progetto illegittimo in rapporto subordinato a tempo indeterminato.

  • art. 8 l. n. 604/1966

    I criteri ivi indicati fungono da parametro per la determinazione, tra minimo e massimo, dell'indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato tra le norme denunciate nel precedente giudizio di legittimità in relazione ai requisiti del progetto nelle collaborazioni coordinate e continuative.

  • art. 62 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato tra le norme denunciate nel precedente giudizio di legittimità in relazione ai requisiti del progetto nelle collaborazioni coordinate e continuative.

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    La mancanza di uno specifico progetto determina la conversione automatica del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel precedente giudizio di cassazione per vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, in relazione alla qualificazione dei rapporti di collaborazione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere il diritto al risarcimento integrale da inadempimento.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di mora e decorrenza del risarcimento.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale quale parametro del danno risarcibile per equivalente.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione agli interessi e al maggior danno da ritardo.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato per escludere la retroattività, ma superato dalla disciplina transitoria espressa dell'art. 32, comma 7, l. n. 183/2010.

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    Evocato come meccanismo generale di eliminazione della clausola nulla con conservazione del contratto residuo.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte riqualifica il motivo formalmente dedotto ex n. 4 come sostanzialmente riconducibile al n. 3.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 si applica, in via transitoria, a tutti i giudizi pendenti alla sua entrata in vigore e non incontra il limite dei diritti quesiti del lavoratore.
  • La nozione di 'casi di conversione del contratto a tempo determinato' va letta in senso ampio: ricomprende tutte le ipotesi in cui, per effetto di una nullità o illegittimità genetica, il rapporto venga stabilizzato in un rapporto subordinato a tempo indeterminato.
  • Ai fini dell'indennità forfetaria ex art. 32, comma 5, la misura tra minimo e massimo è sindacabile in cassazione solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria, non per una diversa valutazione di merito dei parametri di quantificazione.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge deve essere autosufficiente e decisiva: la parte che contesta la quantificazione del danno deve indicare concretamente i fatti e i valori economici rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L'erronea intestazione formale del motivo di ricorso non ne determina l'inammissibilità se dal suo contenuto è chiaramente individuabile la reale doglianza dedotta.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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