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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22869/2024 del 16/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da due rapporti di lavoro a termine intercorsi tra un lavoratore e una società utilizzatrice, prima in forma di lavoro temporaneo/interinale e poi di somministrazione di lavoro, entrambi prorogati nel periodo 13 febbraio 2003-15 gennaio 2005. Il lavoratore ha chiesto di accertare l'illegittimità dei termini apposti ai contratti e la sussistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato sin dall'inizio, assumendo che le causali fossero generiche o non provate, che mancasse il nesso causale tra le esigenze aziendali e la sua assunzione, e che le proroghe fossero illegittime. In appello la domanda è stata accolta: la Corte territoriale ha ritenuto non provata dalla società la reale effettività delle causali, ha giudicato inammissibili e generiche le prove orali articolate, ha dichiarato l'esistenza di un rapporto subordinato dal 13 febbraio 2003 e ha condannato la società al risarcimento del danno pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato l'ammissione della prova testimoniale e avesse mal governato l'onere della prova: quanto al primo contratto, la causale 'casi previsti dal CCNL - punte di più intensa attività' sarebbe stata legittima e coerente con l'accordo collettivo; quanto al secondo, le ragioni tecnico-produttive e organizzative indicate nel contratto di somministrazione, collegate agli accordi sindacali del 29 luglio 2004 e a esigenze di copertura del recapito, sarebbero state specifiche e idonee a giustificare l'assunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere un diverso apprezzamento del fatto e del materiale probatorio compiuto dalla Corte d'appello, operazione estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., perché l'onere della prova della effettività della causale gravava sulla società utilizzatrice e la Corte d'appello si era limitata a ritenere non provata tale effettività sulla base di una valutazione di merito. Quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., la censura è stata reputata inammissibile perché risolta in una contestazione della valutazione delle prove, non in un errore di diritto sulla regola di decisione. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dal 13 febbraio 2003, con conseguente ripristino del rapporto e risarcimento del danno, mentre in cassazione la società è stata condannata anche alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    È evocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla mancata ammissione della prova testimoniale, ma la Corte rileva che la censura, in sostanza, mira solo a un nuovo giudizio di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando, valutando le prove, ritenga non assolto l'onere da parte di chi ne era gravato.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disattende espressamente/implicitamente la regola della decisione sulle prove dedotte; non basta una diversa ponderazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento quando non dovuto; non quando si contesti solo il modo in cui ha valutato la prova.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'articolazione della prova testimoniale; la Corte non ravvisa un vizio autonomo, poiché la doglianza si risolve nella critica alla valutazione di genericità dei capitoli di prova.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il motivo è formalmente incardinato sulla violazione di legge, ma la Corte rileva che, nella sostanza, propone una richiesta di rivalutazione del fatto e quindi è inammissibile.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il sindacato sulla valutazione delle prove e sull'accertamento di fatto è possibile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi consentito.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • L. n. 196 del 1997

    Richiamata con riguardo al lavoro temporaneo/interinale; la Corte considera che la causale debba essere effettiva e provata dalla parte utilizzatrice.

  • d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato con riferimento al contratto di somministrazione; la Corte ribadisce che devono essere provate in concreto le ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive che la giustificano.

  • L. n. 1369 del 1960

    Richiamata dal lavoratore nel giudizio di merito per denunciare l'interposizione illecita di manodopera.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto o delle prove: se la critica investe l'apprezzamento del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando l'onere probatorio sia attribuito alla parte sbagliata; non quando il giudice ritenga, all'esito della valutazione delle prove, che la parte onerata non abbia dimostrato il fatto costitutivo o giustificativo.
  • Nei contratti di lavoro temporaneo o di somministrazione la parte utilizzatrice deve provare in concreto l'effettività delle ragioni giustificative addotte, non essendo sufficiente il mero richiamo formale a formule contrattuali o ad accordi collettivi se privi di specifici riscontri fattuali.
  • La causale che richiami picchi di attività o esigenze organizzative può essere idonea solo se accompagnata da dati concreti e verificabili che consentano di controllarne l'effettività e il nesso causale con l'assunzione del lavoratore.
  • La censura sulla mancata ammissione o sulla valutazione della prova testimoniale è scrutinabile in cassazione solo se il giudice abbia applicato regole giuridiche errate sulla rilevanza/ammissibilità del mezzo di prova, non quando abbia ritenuto i capitoli generici, tautologici o superflui.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppelloRicorso per cassazioneProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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