Cassazione Civile, Ordinanza n. 22878/2024 del 16/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La Cassa impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la decisione del Tribunale di Reggio Emilia, con condanna dell'ente a restituire al pensionato le somme trattenute sulla pensione di vecchiaia a titolo di contributo di solidarietà. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo di violazione e falsa applicazione della L. n. 335/1995, come modificata dalla L. n. 296/2006, art. 1, comma 763, e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, contestando la legittimità della trattenuta. Prima dell'adunanza camerale, però, la Cassa depositava atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia ritualmente depositata dalla Cassa ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione ex art. 391, comma 1, c.p.c. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate, richiamando la sopravvenuta consolidazione dell'orientamento giurisprudenziale in controversie analoghe. È stato inoltre escluso l'applicarsi del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, poiché l'estinzione non rientra nelle ipotesi di rigetto o inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Cassa fondava il ricorso sulla denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.
L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamata come parametro normativo asseritamente violato nella disciplina del contributo di solidarietà applicato dalla Cassa privatizzata.
art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296
richiamato quale norma modificativa della disciplina di riferimento invocata nel motivo di ricorso.
art. 2, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509
richiamato quale base normativa del regime delle Casse privatizzate e della disciplina del contributo contestato.
art. 375, comma 2, c.p.c.
indicato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.
richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 390 c.p.c.
norma che disciplina la rinuncia al ricorso, ritualmente depositata prima dell'adunanza camerale.
art. 391, comma 1, c.p.c.
base normativa della declaratoria di estinzione del processo di cassazione per rinuncia.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la riserva di deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi all'adunanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto non applicabile in caso di estinzione del processo, essendo previsto solo per rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata prima della decisione, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude la pronuncia di rigetto o di inammissibilità e comporta la regolazione delle spese secondo la valutazione della Corte, potendo essere disposta la compensazione totale.
- Il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, poiché la norma opera solo nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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