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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22879/2024 del 16/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione di un geometra a una cartella di pagamento emessa per contributi e accessori relativi agli anni 2009-2012. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione; la corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello del professionista ritenendo che egli avesse svolto soltanto funzioni amministrative, contabili e gestorie all'interno di una società non avente come oggetto esclusivo l'attività edilizia, e che mancasse la prova dell'affinità tra l'attività concretamente svolta e la professione di geometra, pur in presenza dell'iscrizione all'albo. La Cassa previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di legge per avere escluso l'automatismo tra iscrizione all'albo e iscrizione/correlato obbligo contributivo minimo, sostenendo che l'obbligo sussiste anche per esercizio saltuario o occasionale, secondo la presunzione tipica degli ordinamenti mutualistici; (2) violazione di legge e dell'art. 2697 c.c. per non avere considerato che, in costanza di iscrizione all'albo, sono rilevanti anche attività atipiche e che l'obbligo contributivo può essere escluso solo se manca in concreto qualsiasi connessione con le conoscenze tipiche della professione; (3) nullità della sentenza per motivazione inesistente o insufficiente, per il mancato collegamento tra il rigetto dell'appello incidentale della Cassa e la motivazione resa sull'appello principale, specie con riguardo agli anni 2010 e 2011, ritenendo che il presupposto contributivo fosse la sola iscrizione all'albo, già pacifica e coperta da giudicato interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbendo il terzo. Ha richiamato il principio per cui, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa e del pagamento del contributo minimo, essendo irrilevanti la natura occasionale dell'attività e la mancata produzione di reddito. Ha inoltre precisato che l'iscrizione all'albo determina una presunzione di effettivo esercizio della professione, anche sporadico, salvo specifiche ipotesi eccettuative previste dalla disciplina regolamentare, la cui prova incombe sull'iscritto. Poiché nel caso concreto non risultavano dimostrate le eccezioni regolamentari e risultavano rilevanti anche attività atipiche svolte dall'iscritto, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 37 del 1967

    richiamato come base dell'automatismo tra iscrizione all'albo e iscrizione alla cassa, nel senso che l'iscrizione professionale fa presumere l'esercizio della professione e il correlato obbligo contributivo minimo

  • artt. 10, 17, 18 e 22 l. n. 773/1982

    invocati dalla ricorrente a sostegno della disciplina previdenziale di categoria

  • artt. 1 e ss. d.lgs. n. 509/94

    richiamati per la disciplina di trasformazione e funzionamento degli enti previdenziali privatizzati

  • art. 5 Statuto CIPAG

    richiamato come fonte regolamentare dell'obbligo contributivo minimo e delle condizioni derogatorie

  • art. 38 Cost.

    evocato a sostegno della funzione previdenziale e mutualistica della contribuzione di categoria

  • art. 16 R.D. n. 724/29

    richiamato per affermare la rilevanza, ai fini previdenziali, delle attività professionali e di quelle atipiche connesse

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire che l'onere della prova delle condizioni eccettuative rispetto alla presunzione di esercizio professionale grava sull'iscritto

  • art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio motivazionale dedotto nel terzo motivo

  • delibera n. 123 del 20 maggio 2009

    indicata come fonte delle ipotesi eccettuative dalla presunzione di esercizio professionale per gli iscritti all'albo, approvata con DM 14 luglio 2009

  • DM 14 luglio 2009

    richiamato come atto di approvazione della delibera contenente le eccezioni all'obbligo contributivo

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato con riferimento al vizio di motivazione dedotto

Massime di principio

  • Per gli iscritti a una cassa previdenziale di categoria, l'iscrizione all'albo può essere sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla cassa e di versamento del contributo minimo, anche in assenza di esercizio continuativo o di reddito professionale.
  • L'iscrizione all'albo professionale opera come presunzione di effettivo esercizio della professione; l'eventuale esclusione dell'obbligo contributivo richiede la prova delle specifiche condizioni derogatorie previste dalla disciplina di categoria.
  • L'onere di provare la sussistenza delle ipotesi eccettuative che escludono la contribuzione di categoria grava sul professionista iscritto, non sull'ente previdenziale.
  • In presenza di iscrizione all'albo, possono rilevare ai fini previdenziali anche attività professionali atipiche o diverse dall'esercizio classico della professione, se in concreto connesse al bagaglio tecnico-professionale dell'iscritto.
  • Se il giudice d'appello omette di confrontarsi con la disciplina che fonda la presunzione contributiva e con la ripartizione dell'onere probatorio, la decisione è cassabile e la causa va rinviata per nuovo esame del merito.

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