Cassazione Civile, Ordinanza n. 22868/2024 del 16/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un operatore di sportello di Poste Italiane per una condotta ritenuta gravemente lesiva del vincolo fiduciario: secondo i giudici di merito, il lavoratore non avrebbe correttamente registrato la consegna di una raccomandata estera e avrebbe poi effettuato pressioni su una cliente, destinataria/delegata al ritiro, per ottenere una dichiarazione non veritiera idonea a scagionarlo. In primo grado e in appello la domanda di annullamento del licenziamento è stata respinta. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 2104, 2105 e 2119 c.c. per avere la sentenza fondato la decisione su congetture e senza valutare la condotta nelle concrete circostanze; consumazione del potere disciplinare per la revoca di una prima contestazione e la successiva riapertura del procedimento sui medesimi fatti; omesso esame di documenti e fatti decisivi e mancata acquisizione di documentazione istruttoria; insufficienza della motivazione; errato riparto/assolvimento dell’onere probatorio da parte del datore di lavoro; conseguente diritto alla reintegrazione per insussistenza della giusta causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formulate come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, ed erano in parte anche precluse dalla "doppia conforme". Quanto alla dedotta consumazione del potere disciplinare, ha osservato che i precedenti invocati riguardavano l'ipotesi di due sanzioni per lo stesso fatto, mentre nel caso concreto era stata irrogata una sola sanzione per la complessiva condotta del dipendente; inoltre, i contenuti della prima e della seconda contestazione risultavano diversi. Conseguentemente è stata confermata la legittimità del licenziamento e il ricorrente è stato condannato alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 2104 c.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro della diligenza del prestatore; la Corte non ne affronta un problema interpretativo autonomo, ma rileva che la censura mira a contestare la ricostruzione del fatto.
art. 2105 c.c.
Invocato dal ricorrente; la Corte considera la doglianza come diretta alla rivalutazione del merito, non come errore di sussunzione della fattispecie astratta.
art. 2119 c.c.
Richiamato in relazione alla giusta causa di licenziamento; la Corte conferma che il giudizio sulla gravità della condotta e sulla lesione del vincolo fiduciario, se fondato su accertamenti di fatto, non è rivedibile in cassazione.
art. 1, comma 57, L. n. 92 del 2012
Indicato quale base del rito di opposizione nel giudizio di merito.
art. 348-ter c.p.c.
Il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è deducibile in caso di doppia conforme.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ribadisce che la violazione di legge richiede l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti del minimo costituzionale.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che, pur formalmente formulate come violazione di legge o vizio di motivazione, richiedano una diversa ricostruzione dei fatti concreti sono inammissibili.
- Il vizio di violazione di legge sussiste solo quando il giudice di merito abbia erroneamente interpretato o sussunto la fattispecie astratta; se la doglianza investe la ricostruzione del fatto storico e la valutazione delle prove, la censura è di merito.
- Nel regime del ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è oggi circoscritto all'omissione di un fatto storico decisivo e, in presenza di doppia conforme, non è deducibile.
- Il principio di consumazione del potere disciplinare impedisce al datore di lavoro di sanzionare due volte il medesimo fatto già oggetto di valido esercizio del potere; non opera, però, quando le contestazioni riguardano condotte diverse o quando viene irrogata una sola sanzione per la complessiva condotta addebitata.
- La contestazione della giusta causa di licenziamento, quando dipende da accertamenti di fatto sulla gravità della condotta e sulla lesione fiduciaria, non può essere trasformata in cassazione in una richiesta di riesame del merito.
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