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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22872/2024 del 16/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale, rilevando la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. e disponendo che non vi fosse alcun provvedimento sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il lavoratore e una società poi succeduta nella posizione datoriale. In primo grado era stato revocato un decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore per euro 50.627,30 a titolo di TFR, ferie e tredicesima maturati nel periodo 11 maggio 2009 - 31 gennaio 2019; era inoltre stato accertato, in favore della società opponente, un consistente credito risarcitorio per danni patrimoniali e non patrimoniali, con operazione di compensazione tra poste creditorie contrapposte. La Corte d'appello aveva poi rigettato sia l'appello principale del lavoratore sia quello incidentale della società. In Cassazione il lavoratore ha proposto ricorso affidato a sei motivi e la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale su un motivo. Prima della decisione, le parti hanno però depositato rinuncia congiunta al ricorso e accettazione, dando atto di avere raggiunto un accordo transattivo innanzi alla Commissione Provinciale del Servizio del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento; il lavoratore ha rinunciato al ricorso principale e la società ha accettato la rinuncia, rinunciando a sua volta al ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, integra il presupposto per l'estinzione del processo di legittimità.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non è adottato alcun provvedimento sulle spese.

  • art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002

    Nel caso concreto la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale, accompagnata dalla relativa accettazione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità quando siano rispettati i presupposti di legge.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il giudice non provvede sulle spese salvo diversa previsione normativa applicabile; la regolazione delle spese può quindi restare assorbita dall'atto di rinuncia e dall'accordo tra le parti.
  • La definizione transattiva della controversia in corso di giudizio può rendere superflua la decisione sui motivi di ricorso, determinando la chiusura del processo senza esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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