Cassazione Civile, Ordinanza n. 22877/2024 del 16/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che un lavoratore dipendente licenziato nel dicembre 2013 ha percepito l'indennità ASpI dal 21 aprile 2013 al 3 maggio 2014; dopo avere presentato domanda di pensione di anzianità il 5 maggio 2014, poi accolta con decorrenza dal 1 giugno 2014, l'INPS ha contestato la spettanza dell'ASpI per il periodo già pagato, ritenendola incompatibile con il raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità, e ha trattenuto parte degli arretrati pensionistici a titolo di ripetizione dell'indebito. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che l'incompatibilità operasse solo con la concreta percezione della pensione e non con il mero maturare dei requisiti. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 40, lett. c), e 41, L. n. 92/2012, e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la decadenza dall'ASpI si verifica dal raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, indipendentemente dalla presentazione della domanda o dall'effettiva decorrenza della pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS: ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, perché riesamini la fattispecie applicando il principio secondo cui la decadenza dall'ASpI opera dal momento in cui sono raggiunti i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia, non dalla concreta percezione del trattamento pensionistico. Il giudice di rinvio dovrà inoltre regolare le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto non fondata la lettura della decisione di merito che subordinava l'incompatibilità alla sola erogazione effettiva della pensione e ha valorizzato il dato letterale della legge, la ratio di alternatività tra prestazioni e la riconducibilità della domanda di ripetizione all'art. 2033 c.c.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, primo e secondo comma, c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 2, comma 1, L. 28 giugno 2012, n. 92
istituisce l'ASpI per i lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.
art. 2, comma 40, lett. c), L. 28 giugno 2012, n. 92
prevede la decadenza dalla fruizione dell'ASpI al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
art. 2, comma 41, L. 28 giugno 2012, n. 92
stabilisce che la decadenza opera dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità eventualmente percepita oltre tale momento.
art. 38 Cost.
la Corte esclude che la disciplina applicata violi il parametro costituzionale, ritenendo ragionevole l'alternatività tra ASpI e prestazioni pensionistiche.
art. 81 Cost.
richiamato come parametro che consente al legislatore di contemperare tutela sociale e risorse disponibili.
la ripetizione dell'indebito è richiamata quale disciplina applicabile alla restituzione delle somme percepite oltre il momento di decadenza.
art. 7, comma 7, L. 23 luglio 1991, n. 223
richiamato in via analogica per l'indennità di mobilità lunga, a sostegno del criterio della maturazione del diritto al pensionamento e non della sola decorrenza della pensione.
Massime di principio
- Quando la legge collega la cessazione di un trattamento di disoccupazione al "raggiungimento dei requisiti" per la pensione, il rilievo è dato al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi e non alla successiva domanda di pensione o alla sua concreta decorrenza.
- In materia di prestazioni previdenziali alternative, il sistema può legittimamente prevedere un rapporto di esclusione tra indennità di disoccupazione e pensione anticipata o di vecchiaia, purché la disciplina sia oggettiva, predeterminata e non irragionevole.
- Non è decisivo, ai fini dell'applicazione della decadenza, che il percettore continui a ricevere in concreto la prestazione pensionistica o che l'ente previdenziale consegua un risparmio di spesa: ciò che conta è la struttura legale di alternatività tra le prestazioni.
- La domanda del lavoratore non può trasformarsi in un fattore discrezionale idoneo a procrastinare a piacimento il momento di cessazione dell'indennità, quando il legislatore non abbia espressamente previsto una facoltà di opzione.
- La ripetizione delle somme erogate dopo la decadenza dall'ASpI può essere ricondotta all'art. 2033 c.c., restando applicabili i relativi correttivi e temperamenti elaborati dalla giurisprudenza.
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