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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04804/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuta)

La controversia

La controversia nasce da un immobile sito in Castellammare del Golfo che due comproprietari assumevano di aver concesso in locazione, verbalmente, alla convenuta, e del quale chiedevano il rilascio per intervenuta cessazione del rapporto, oltre al risarcimento dei danni per occupazione senza titolo. La Corte d'appello aveva dichiarato nullo l'atto introduttivo e gli atti di primo grado per vizi dell'atto di citazione, ma poi, decidendo nel merito ex art. 354 c.p.c., aveva accolto la domanda di rilascio, rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione della convenuta e liquidato il danno in misura corrispondente al canone locativo annuo moltiplicato per gli anni di occupazione. La ricorrente principale ha dedotto: illegittimità costituzionale della disciplina sui giudici ausiliari; violazione degli artt. 948 c.c. e 112 c.p.c. per errata qualificazione dell'azione come personale di restituzione invece che reale di rivendica e omessa pronuncia sul diritto di proprietà; violazione delle norme sul risarcimento del danno per avere la Corte territoriale riconosciuto un danno 'in re ipsa'; violazione delle norme sull'usucapione per il rigetto della relativa domanda; violazione delle norme sulle spese. I resistenti, con ricorso incidentale condizionato, hanno censurato la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione per violazione del termine a comparire.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo sulla presunta illegittimità costituzionale della composizione del collegio, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura sulla qualificazione dell'azione come personale era priva di concreto interesse: la Corte d'appello aveva comunque accertato la proprietà esclusiva dei resistenti e l'assenza di un valido titolo di detenzione in capo alla convenuta, sicché la ricorrente non poteva utilmente dolersi della mancata qualificazione come rivendicazione. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che il danno da occupazione sine titulo non può essere considerato sussistente in re ipsa, poiché il danno risarcibile è il danno-conseguenza e deve essere allegato e provato, sia pure anche per presunzioni semplici; la sentenza impugnata è stata quindi cassata sul punto. Ha dichiarato assorbito il motivo sulle spese. Ha dichiarato inammissibile il motivo incidentale condizionato, perché volto solo a contestare la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo senza investire il merito della decisione. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per il riesame della domanda risarcitoria e per le spese dell'intero processo.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    Distingue l'azione di rivendicazione, di natura reale, dalla domanda di restituzione; la censura sulla qualificazione è però inammissibile se il giudice accerta comunque la proprietà dell'attore e l'assenza di titolo in capo al detentore.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia non è configurabile quando la qualificazione della domanda non incide sul risultato decisorio, essendo stato comunque accertato il diritto di proprietà.

  • art. 2043 c.c.

    Il risarcimento del danno da occupazione illegittima richiede la prova del danno-conseguenza e non può fondarsi sull'automatismo del danno in re ipsa.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del danno deve avvenire secondo i criteri del danno-conseguenza, non sulla base di un automatismo risarcitorio.

  • art. 1223 c.c.

    Sono risarcibili solo le conseguenze immediate e dirette del fatto dannoso, che devono essere allegate e provate.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone comunque l'esistenza del danno, che non può essere affermata in via meramente presuntiva senza allegazione dei fatti rilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova del danno grava su chi lo allega; non è sufficiente presumere il pregiudizio per il solo fatto dell'occupazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione sulla prova non può tradursi in un automatismo slegato dall'allegazione dei fatti costitutivi del danno.

  • art. 100 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando manca un concreto interesse alla censura.

  • art. 354 c.p.c.

    Dopo la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, la Corte d'appello può decidere la causa nel merito.

  • art. 163-bis c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare il termine a comparire nell'atto di citazione.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di nullità della citazione.

  • art. 162 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di sanatoria/nullità degli atti processuali.

  • art. 657 c.p.c.

    Richiamato incidentalmente dai resistenti nel quadro delle censure processuali.

  • art. 650 c.c.

    Richiamato incidentalmente dai resistenti nel quadro delle censure processuali.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato incidentalmente dai resistenti nel quadro delle censure processuali.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato incidentalmente dai resistenti nel quadro delle censure processuali.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la censura sulle spese di lite, rimasta assorbita.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato per la domanda di responsabilità aggravata, rimasta assorbita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • artt. 62-72 d.l. 69/2013 conv. in L. 98/2013

    La questione di costituzionalità è stata ritenuta infondata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021.

  • art. 32 d.lgs. 116/2017

    È richiamato per la disciplina transitoria della magistratura onoraria e del riordino delle funzioni dei giudici ausiliari.

  • artt. 3, 25, 106 e 111 Cost.

    Invocati nella questione di legittimità costituzionale sulla composizione del collegio; la questione è stata respinta.

Massime di principio

  • L'azione di rivendicazione e l'azione di restituzione perseguono lo stesso risultato pratico, ma hanno natura e presupposti diversi: la prima richiede la prova del diritto di proprietà dell'attore, la seconda si fonda sull'esistenza e sul successivo venir meno di un titolo di detenzione o sulla sua originaria insussistenza.
  • La censura sulla qualificazione della domanda è inammissibile se, anche a prescindere dall'etichetta corretta, il giudice di merito ha comunque accertato in modo sufficiente la proprietà dell'attore e la mancanza di un titolo in capo al detentore.
  • Il danno da occupazione illegittima di un immobile non è in re ipsa: il danno risarcibile è un danno-conseguenza che deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici, ma non può essere affermato automaticamente per il solo fatto dell'occupazione.
  • La liquidazione del danno da occupazione sine titulo non può fondarsi su un automatismo equivalente al canone locativo astrattamente dovuto se non siano stati allegati e provati i fatti costitutivi del pregiudizio subito dal proprietario.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste formale della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Manca interesse a impugnare una statuizione processuale quando la decisione di merito già rende irrilevante la dedotta erroneità della qualificazione processuale contestata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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