Cassazione Civile, Ordinanza n. 03283/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza regionale che aveva annullato tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di un contribuente per l'anno d'imposta 2005, fondati su un PVC che aveva valorizzato elementi provenienti da un procedimento penale e, in particolare, numerosi assegni emessi su conti di società riferibili al contribuente e a suo figlio, poi incassati in contanti. L'Ufficio aveva imputato al contribuente, come reddito da lavoro dipendente, gli importi prelevati e non giustificati. Con il ricorso principale deduceva: 1) violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/1973, per avere la CTR escluso che la presunzione sui movimenti bancari operasse anche ai fini dell'accertamento di redditi da lavoro dipendente; 2) ulteriore violazione della stessa norma, per avere la CTR ritenuto necessario un accertamento diretto sull'interesse dei prelievi, anziché porre a carico del contribuente l'onere di giustificare i singoli movimenti; 3) nullità della sentenza per motivazione mancante/apparente ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992. Il contribuente proponeva ricorso incidentale condizionato con tre motivi: violazione dell'art. 12, comma 2, L. 212/2000 per asserita mancanza di verifica sul 2005; illegittimità dell'avviso per errata qualificazione del reddito; richiesta di applicazione delle sanzioni ridotte per ius superveniens ex art. 15 D.Lgs. 158/2015.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nel caso concreto, la CTR aveva escluso l'operatività della presunzione bancaria di cui all'art. 32 DPR 600/1973 nei confronti dei prelievi qualificati dall'Ufficio come redditi da lavoro dipendente, e tale valutazione non è stata censurata con argomenti decisivi. Ha altresì escluso il vizio di motivazione apparente, richiamando i principi sul "minimo costituzionale" della motivazione e osservando che la sentenza impugnata consentiva di comprendere l'iter logico seguito dal giudice di merito. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte richiama la norma sulle indagini finanziarie e sulla presunzione relativa ai movimenti bancari, oggetto delle censure dell'Ufficio; nel caso concreto conferma che la CTR ha escluso la sua operatività rispetto a prelievi imputati come reddito da lavoro dipendente.
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando consente di ricostruire l'iter logico del giudice; non basta il mero dissenso della parte sulla decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per le doglianze di violazione di legge in relazione all'art. 32 DPR 600/1973.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente o mancante è denunciabile come error in procedendo quando manchi il nucleo minimo costituzionale della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce il sindacato di legittimità ridotto al "minimo costituzionale" della motivazione, dopo la riforma del 2012.
art. 12, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
Norma richiamata nel ricorso incidentale sul rispetto delle garanzie del contribuente in sede di verifica; il motivo resta assorbito.
art. 15 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Richiamato dal ricorrente incidentale per la riduzione delle sanzioni in base allo ius superveniens; il motivo è assorbito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte precisa che non si applica il contributo unificato aggiuntivo all'Agenzia soccombente, essendo amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La presunzione bancaria di cui all'art. 32 DPR 600/1973 non può essere esclusa in modo apodittico: il giudice deve confrontarsi con la struttura della presunzione e con l'onere del contribuente di fornire giustificazioni analitiche dei movimenti contestati.
- Il vizio di motivazione censurabile in cassazione sussiste solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale della motivazione, cioè in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; non è deducibile un semplice difetto di sufficienza.
- In sede di legittimità, la motivazione è sufficiente se permette di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito, anche quando la parte ricorrente ne contesti la condivisibilità.
- Quando il ricorso principale è rigettato e i motivi del ricorso incidentale sono subordinati o condizionati, questi ultimi restano assorbiti.
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