Sentenza del 20/10/2016 n. 21287 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta (XXXXX), emesso dopo un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con recuperi di IRPEG, IRAP e IVA e relative sanzioni per operazioni triangolari interne. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, rideterminando reddito, valore della produzione e maggiore IVA; la CTR della Campania aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, il secondo articolato in quattro submotivi: ha contestato la valutazione della motivazione dell’avviso per rinvio al PVC; ha sostenuto che le operazioni del periodo, fatturate tardivamente o non fatturate, fossero imponibili nell’anno di effettuazione; e ha censurato la valutazione delle prove, in particolare l’iscrizione in bilancio di fatture da emettere per Euro 3.512.544,00 e la mancata considerazione di importi indicati nel PVC. La CTR aveva rilevato che i verificatori avevano distinto operazioni poi fatturate per Euro 1.211.227,03 oltre IVA di Euro 163.491,69 e operazioni non ancora fatturate alla data dell’accesso per Euro 556.412,36 oltre IVA di Euro 95.473,59, mentre l’Ufficio aveva recuperato l’intero ammontare senza esaminare le fatture successive né verificare adeguatamente la dichiarazione e la contabilizzazione delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo non coglieva la ratio della decisione: la CTR non aveva affermato in astratto che fosse illegittima la motivazione dell’avviso per relationem al PVC, ma aveva ritenuto che, nel caso concreto, l’Ufficio avesse recepito e applicato i dati in modo acritico, finendo per disattendere le risultanze del verbale. I submotivi 2a e 2b sono stati dichiarati inammissibili perché attribuivano alla CTR la tesi che le operazioni non fossero imponibili nell’anno, mentre la decisione aveva ritenuto che non fosse provato che il contribuente le avesse escluse dalla dichiarazione di quell’anno. Il submotivo 2c è inammissibile per la formulazione non chiara e per la mancata dimostrazione della decisività dell’elemento asseritamente trascurato; la Corte ha inoltre osservato che tale elemento era contemplato nella motivazione. Il submotivo 2d è inammissibile perché contestava la valutazione di merito dell’iscrizione in bilancio e degli altri elementi istruttori, non riesaminabile in cassazione. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese processuali, liquidate in Euro 8.669,70 per compensi, oltre spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
La Corte non ha escluso la legittimità della motivazione per relationem dell’avviso: il motivo dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva censurato, nel caso concreto, l’uso acritico e frainteso degli elementi del PVC, non il rinvio al verbale in quanto tale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 4
La disciplina della fatturazione delle operazioni non risolveva la questione posta dalla CTR: questa non aveva negato che le operazioni fossero imponibili nell’anno di effettuazione, ma aveva ritenuto non dimostrato che il contribuente le avesse omesse dalla dichiarazione relativa a quell’anno. Le censure dell’Agenzia sono state pertanto giudicate non pertinenti alla ratio decidendi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 2
La Corte non ha deciso nel merito il momento di imputazione fiscale delle operazioni: ha dichiarato inammissibili le censure perché muovevano da una lettura della sentenza impugnata diversa da quella effettiva e miravano, per quanto riguarda la prova dell’inclusione delle operazioni in dichiarazione, a ottenere un nuovo esame di merito.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5 e 14
Le disposizioni sono state richiamate dall’Agenzia nell’ambito delle censure sull’imponibilità ai fini IRAP, ma la Corte non ne ha fornito un’interpretazione sostanziale: le relative contestazioni sono state dichiarate inammissibili perché non coglievano la ratio della decisione o investivano valutazioni di merito.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Le censure per violazione di legge sono state dichiarate inammissibili quando attribuivano alla CTR una tesi che non aveva sostenuto e non colpivano la ragione effettiva della decisione.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
La censura sulla valutazione delle prove non può limitarsi a indicare un elemento asseritamente trascurato: occorre chiarirne la decisività. È inoltre precluso in cassazione chiedere una nuova valutazione del peso degli elementi istruttori, come l’iscrizione in bilancio delle fatture da emettere.
Massime di principio
- La motivazione per relationem a un PVC non è illegittima di per sé, in particolare quando il verbale è noto al contribuente; può però rilevare un vizio concreto se l’Ufficio recepisce i dati senza elaborarli e finisce per travisarne le risultanze.
- Nel ricorso per cassazione ogni censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata. Non è sufficiente contestare una tesi giuridica che il giudice di merito non ha sostenuto.
- Quando la decisione dipende dalla prova che determinate operazioni siano state incluse o escluse dalla dichiarazione, la contestazione della loro imponibilità astratta non affronta necessariamente il punto decisivo: occorre censurare specificamente la valutazione probatoria compiuta dal giudice.
- Le contestazioni sulla rilevanza di bilanci, documenti e altri elementi istruttori sono normalmente questioni di merito; in cassazione occorre indicare un vizio deducibile e, se si lamenta l’omesso esame di un elemento, dimostrarne la decisività.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile un motivo senza decidere nel merito la questione tributaria sottostante; in tal caso resta ferma la decisione di merito impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 ott 2016Sentenza del 20/10/2016 n. 2186 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 ott 2016Sentenza del 20/10/2016 n. 21271 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 ott 2016Sentenza del 20/10/2016 n. 21275 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 ott 2016Sentenza del 20/10/2016 n. 21276 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 ott 2016Sentenza del 20/10/2016 n. 21277 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 ott 2016Sentenza del 20/10/2016 n. 21278 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →