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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 21275 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’accertamento, relativo all’anno d’imposta indicato come XXXXX, contestava a M.G. l’omesso versamento di IRPEF e IRAP per 60.664 euro, oltre sanzioni. Secondo il PVC della Guardia di Finanza del 24 gennaio 2002, il contribuente avrebbe partecipato a un sistema di commercio di autovetture di lusso tramite una società lussemburghese, ricavandone utili stimati applicando una redditività del 10%; i ricavi erano stati ricostruiti anche sulla base di conti bancari, compreso un conto intestato alla società estera F.T. M.G. ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna del 25 maggio 2011, che aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Modena il 18 dicembre 2008. In cassazione ha dedotto, da un lato, che mancava un collegamento che consentisse di riferirgli il conto intestato a F.T.; dall’altro, che la sentenza non aveva valutato la documentazione secondo cui la delega a operare su quel conto era limitata a luglio-ottobre di un’annualità diversa da quella accertata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: pur formulato come violazione di legge, chiedeva in realtà un nuovo esame della circostanza fattuale relativa alla disponibilità del conto, già affermata dal giudice di merito. Ha invece accolto il secondo motivo per difetto di motivazione, perché la CTR aveva attribuito al contribuente le somme del conto intestato a F.T. senza esaminare la documentazione prodotta, comprese le dichiarazioni della banca, dell’amministratore della società e della titolare del conto, che indicavano una delega limitata a un periodo diverso dall’anno d’imposta contestato. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame su tale punto; la regolazione delle spese del giudizio di cassazione è stata rimessa al giudizio di rinvio. Non è stata quindi decisa definitivamente la fondatezza dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La sentenza impugnata ha affermato la riferibilità al ricorrente delle somme risultanti dal conto corrente intestato alla società estera senza argomentare in ordine alla rilevanza o meno della documentazione prodotta nei giudizi di merito.

    La motivazione è carente quando il giudice afferma la riferibilità al contribuente di somme risultanti da un conto intestato a terzi senza spiegare se e perché la documentazione contraria, potenzialmente decisiva, sia rilevante o meno.

  • Art. 364, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza impugnata ha affermato la riferibilità al ricorrente delle somme risultanti dal conto corrente intestato alla società estera senza argomentare in ordine alla rilevanza o meno della documentazione prodotta nei giudizi di merito (e depositata nel presente ricorso a norma dell'art. 364 c.p.c. , comma 2, n. 4).

    La Corte considera la documentazione richiamata e depositata in cassazione nel valutare il vizio di motivazione; il giudice di rinvio dovrà esaminarne la rilevanza rispetto alla riferibilità al contribuente delle somme.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile ottenere il riesame di una circostanza fattuale semplicemente formulando la censura come violazione di legge: occorre contestare un effettivo errore nell’interpretazione o applicazione della norma.
  • Quando l’Amministrazione attribuisce a un contribuente somme presenti su un conto intestato a una società o a un terzo, il giudice deve motivare sulla concreta riferibilità delle somme e valutare gli elementi contrari pertinenti, inclusi i limiti temporali di un’eventuale delega bancaria.
  • Se la documentazione allegata può incidere sul collegamento tra il contribuente e le somme accertate, ometterne l’esame può determinare la cassazione per difetto di motivazione e il rinvio per una nuova valutazione; ciò non comporta, di per sé, l’annullamento definitivo dell’accertamento.

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