Sentenza del 20/10/2016 n. 21277 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Guardia di Finanza, con processo verbale del 24 gennaio 2002, contestò a M.G. un’attività di intermediazione nella vendita di autovetture di lusso, realizzata facendo fatturare gli acquisti a una società lussemburghese e mettendo poi i veicoli a disposizione dei clienti italiani. Secondo l’accertamento, l’operazione consentiva di beneficiare di vantaggi fiscali e gli utili del contribuente erano ricostruibili anche attraverso conti bancari, compreso un conto intestato alla società inglese F.T. sul quale M.G. era delegato a operare; la redditività fu stimata al 10%. L’Agenzia emise tre avvisi di accertamento per l’anno d’imposta indicato nel provvedimento (oscurato), relativi a IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale. La Commissione tributaria provinciale di Modena rigettò il ricorso e la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna confermò la decisione l’11 ottobre 2012. In cassazione M.G. contestò: l’utilizzo dei dati del conto F.T. in assenza, a suo dire, di collegamenti sufficienti; la mancata attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione del responsabile di F.T., con firma autenticata; l’omesso esame del fatto che avrebbe operato sul conto solo da luglio a ottobre; e un asserito riferimento a un anno d’imposta errato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: pur denunciando violazione di legge sulla presunzione relativa ai dati bancari, chiedeva in realtà una nuova valutazione di merito sulla disponibilità del conto, non consentita in cassazione. Il secondo è stato rigettato perché la dichiarazione proveniva da un terzo estraneo alla controversia: l’autenticazione certificava la sottoscrizione, ma non rendeva il contenuto prova piena; il documento poteva essere valutato liberamente e aveva valore indiziario, e il giudice di merito ne aveva motivatamente escluso l’attendibilità. Il terzo motivo è stato rigettato perché la CTR aveva esaminato la disponibilità del conto durante il periodo rilevante e aveva osservato che M.G. non aveva giustificato il proprio rapporto con la società inglese. Anche il quarto è stato rigettato: la decisione riguardava l’anno oggetto dell’accertamento e non risultava fondata sull’anno asseritamente errato. M.G. è stato condannato a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese, liquidate in 3.500 euro oltre eventuali spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, con riferimento alla norma che attribuisce valore di presunzione legale relativa ai dati risultanti dai conti correnti bancari, ma in realtà sollecita un riesame di merito, precluso in sede di legittimità, delle valutazioni della Commissione tributaria regionale che ha ritenuto la disponibilità, da parte del contribuente, del conto corrente intestato alla società londinese.
I dati dei conti bancari operano come presunzioni legali relative, ma contestare in cassazione la valutazione concreta circa la disponibilità del conto equivale a chiedere un nuovo esame dei fatti e non integra, di per sé, una questione di violazione di legge.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2
Il ricorrente ha invocato la disposizione in relazione ai dati bancari, ma la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché diretta, nella sostanza, a ottenere una rivalutazione di merito della disponibilità del conto.
Codice civile, artt. 2702, 2703 e 2704
Le norme richiamate non riguardano le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, le quali possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse nè la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c. , nè quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c. , atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice soltanto se confortate da altri elementi di prova.
La disciplina della scrittura privata autenticata non attribuisce efficacia di prova piena al contenuto di un documento proveniente da un terzo estraneo alla lite. L’autenticazione attesta la genuinità della sottoscrizione, mentre il contenuto resta liberamente valutabile e ha valore indiziario, da corroborare con altri elementi.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Il ricorrente ha richiamato le norme sulla valutazione delle prove, ma la Corte ha respinto la censura perché la CTR aveva esaminato il fatto rilevante relativo alla disponibilità del conto; non è stato riconosciuto un autonomo vizio nella valutazione probatoria.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
In cassazione la denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti; il vizio motivazionale dedotto è infondato quando il giudice di merito ha esaminato il fatto decisivo e la motivazione non presenta l’errore prospettato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In seguito al rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per porre a carico del ricorrente un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- In una controversia tributaria, contestare in cassazione la ricostruzione dei fatti o la disponibilità di un conto bancario non basta a configurare una violazione di legge: occorre individuare un errore giuridico, poiché la rivalutazione delle prove è normalmente riservata al giudice di merito.
- Un documento sottoscritto da un terzo e con firma autenticata prova l’autenticità della sottoscrizione, ma non rende automaticamente vero il contenuto. Il giudice può valutarlo come indizio e attribuirgli attendibilità solo alla luce del complesso delle prove.
- Se il giudice di merito ha esaminato espressamente il fatto decisivo e ne ha dato una motivazione, una censura di omesso esame non è fondata solo perché la parte propone una diversa lettura delle prove.
- Il rigetto del ricorso può comportare sia la rifusione delle spese alla controparte sia, quando ne ricorrono i presupposti, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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