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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 21278 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A.A. aveva percepito 40.455 euro a titolo di incentivo all’esodo, con applicazione dell’aliquota IRPEF piena del 25% perché non aveva raggiunto l’età prevista per il trattamento ridotto riservato alle lavoratrici. Dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani, che ha ritenuto incompatibile con la parità di trattamento la differenza fiscale basata sul sesso, il 25 marzo 2009 chiese il rimborso del 50% della ritenuta. L’Agenzia lo negò per tardività, in quanto l’istanza era stata presentata oltre il termine di 48 mesi. La Commissione tributaria provinciale di Pistoia respinse il ricorso di A.A. l’8 luglio 2011; la Commissione tributaria regionale della Toscana accolse l’appello il 1° luglio 2013, facendo decorrere il termine dalla circolare dell’Agenzia n. 62/E del 29 dicembre 2008. L’Agenzia ricorse per Cassazione denunciando la violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. La Corte non ha esaminato tale censura, perché ha rilevato un difetto preliminare nella prova della notificazione del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: nel fascicolo mancava l’avviso di ricevimento del plico contenente il ricorso notificato per posta e, pertanto, non risultava provato il perfezionamento della notificazione né l’instaurazione del contraddittorio. Non ha quindi deciso nel merito la questione della decorrenza del termine per chiedere il rimborso. La decisione favorevole ad A.A. pronunciata dalla Commissione tributaria regionale non è stata cassata. Nulla sulle spese, poiché la controparte non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 149 c.p.c.

    In assenza di tale produzione non vi è prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento di notifica e della avvenuta instaurazione del contraddittorio, con conseguente inammissibilità del ricorso.

    La Corte considera necessario che sia documentato il perfezionamento della notificazione postale del ricorso; in mancanza dell’avviso di ricevimento non è provata l’instaurazione del contraddittorio e il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • La pronuncia non stabilisce se o da quando decorra il termine per chiedere il rimborso tributario: l’inammissibilità impedisce l’esame del merito e non equivale a una decisione della Corte sulla questione fiscale.
  • Chi notifica un ricorso per Cassazione a mezzo posta deve assicurarsi che nel fascicolo sia prodotto l’avviso di ricevimento, così da provare il perfezionamento della notificazione e l’instaurazione del contraddittorio.
  • Se manca la prova della notificazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esaminare le censure di merito; l’esito processuale può quindi lasciare ferma la decisione impugnata.

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