Sentenza del 20/10/2016 n. 21271 - Corte di Cassazione
Accertamento delle imposte sui redditi - Mancata risposta al questionario e mancato invio della documentazione richiesta - Avviso conseguenze per inottemperanza -Preclusione tardiva presentazione-Procedimento di rettifica - Legittimità -.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso del credito IVA relativo al 2001 e, dopo aver ricevuto dall’Agenzia delle Entrate un questionario notificato il 4 novembre 2006, non aveva trasmesso la documentazione contabile richiesta, relativa agli acquisti e ai costi oggetto di verifica. L’Agenzia aveva quindi emesso un avviso di accertamento per circa 211.000 euro, oltre sanzioni. La contribuente aveva prodotto i documenti soltanto con una successiva istanza di annullamento in autotutela e aveva impugnato l’avviso. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della CTP e della CTR, l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi; il secondo denunciava la violazione degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 55 del D.P.R. n. 633/1972, contestando che la CTR avesse ritenuto utilizzabili i documenti tardivi e irrilevante l’omessa risposta al questionario.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo dell’Agenzia e ha dichiarato assorbiti gli altri due. Ha chiarito che, in caso di mancata risposta al questionario previsto dall’art. 32, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 600/1973, i dati e i documenti specificamente richiesti e non trasmessi non sono utilizzabili in sede amministrativa né contenziosa, se l’invito era puntuale e conteneva l’avvertimento sulle conseguenze dell’inottemperanza. La produzione successiva dei documenti con l’istanza di autotutela non supera la preclusione. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Basilicata, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione. Non risulta quindi una decisione definitiva sulla pretesa tributaria.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, commi 3 e 4
Ne consegue che l'omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, (Sez. 5 n. 10489 del 2014), salva la facoltà concessa al contribuente dal medesimo art. 32, comma 4.
L’omessa o tardiva risposta al questionario può precludere al contribuente la produzione e l’utilizzo successivo dei dati e documenti richiesti. La preclusione presuppone, nel caso deciso, un invito specifico e puntuale accompagnato dall’avvertimento delle conseguenze; resta salva la facoltà prevista dal comma 4.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55
È indicato dall’Agenzia, insieme all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, quale norma la cui violazione era dedotta nel motivo accolto. Il brano non riporta una distinta interpretazione dell’art. 55 né una citazione testuale del suo contenuto.
Costituzione, artt. 24 e 53
A specificazione di tale regola, questa Corte ha altresì ritenuto che la sanzione dell'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione, purchè accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, e si giustifica - in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. - per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco (Sez. 6 n. 11765 del 2014; Cass. n. 22126 del 2013).
La preclusione all’uso dei documenti tardivi comporta una deroga ai principi costituzionali richiamati, giustificata dalla violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco; è applicabile soltanto se la richiesta è puntuale e reca l’avvertimento sulle conseguenze dell’inottemperanza.
Massime di principio
- Chi riceve un questionario fiscale deve rispondere e trasmettere i documenti specificamente richiesti entro i termini indicati: ignorare l’invito può impedire di utilizzare successivamente quei documenti per contestare l’accertamento.
- La preclusione non deriva da qualsiasi richiesta generica: l’Amministrazione deve formulare un invito specifico e puntuale e avvertire espressamente il contribuente delle conseguenze della mancata risposta.
- La produzione dei documenti in autotutela, dopo l’omissione, non elimina di per sé la preclusione né rende tali documenti utilizzabili nel successivo contenzioso.
- La decisione stabilisce la cassazione con rinvio, non la definitività dell’accertamento: nel giudizio di rinvio dovranno essere esaminate le questioni residue secondo i principi enunciati.
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